Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME, rilevato
Quanto al ricorso del COGNOME
che l’unico motivo è articolato in punto di trattamento sanzionatorio ed è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e dell’impossibilità di modificare, in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, il giudizio operato dal primo giudice ai sensi dell’art. 69 cod. pen.;
che, d’altra parte, la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., tra le tante Sez. 2 – , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01) essendo inoltre pacifico che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3232 dell’i, 13.1.1994, Palrnisano);
Quanto al ricorso di NOME,
che il primo motivo del ricorso postula una ricostruzione fattuale difforme rispetto a quella restituita dalle due sentenze di merito e che ha consentito di applicare il principio affermato dalle SS.UU. “Reina” che, dirimendo un risalente contrasto, hanno ribadito la configurabilità del tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (cfr., da ultimo, Sez. 2 – , n. 35134 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283847 – 01);
che, in ordine al secondo motivo, valgono le considerazioni spese con riguardo all’omologa censura articolata nell’interesse del coimputato,
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 2024.