Attenuante Danno Lieve: Non Conta Solo il Valore della Refurtiva
L’applicazione dell’attenuante danno lieve, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, è spesso al centro di dibattiti nelle aule di giustizia, specialmente in relazione ai reati contro il patrimonio come il furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 43026/2023, offre un importante chiarimento su come debba essere valutata questa circostanza, sottolineando che il mero valore economico del bene sottratto non è l’unico parametro da considerare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di furto aggravato in concorso. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
Secondo la difesa, il danno patrimoniale causato era talmente esiguo da giustificare una riduzione della pena. La questione sottoposta agli Ermellini era quindi se la valutazione del giudice di merito fosse stata corretta o se avesse ingiustamente negato un beneficio previsto dalla legge.
La Decisione della Corte sull’Attenuante Danno Lieve
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto esente da vizi logici e giuridici.
Il punto cruciale della decisione risiede nel principio secondo cui la valutazione per la concessione dell’attenuante danno lieve non può limitarsi al solo valore venale della cosa sottratta. È necessario, invece, un giudizio complessivo che tenga conto di tutti gli effetti pregiudizievoli che la condotta criminale ha arrecato alla persona offesa.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente esplicitato le ragioni del loro convincimento. Nella sentenza impugnata, si faceva riferimento non solo al valore del bene in sé, ma anche agli ulteriori danni cagionati alla persona offesa. Questo approccio è conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (citando, tra le altre, la sentenza n. 6635 del 2017).
In pratica, anche se un oggetto rubato ha un valore di pochi euro, l’azione criminosa potrebbe aver causato danni collaterali ben più significativi. Si pensi, ad esempio, alla rottura di un finestrino di un’auto per rubare un oggetto di poco valore al suo interno: il danno al veicolo è spesso superiore al valore della refurtiva. La valutazione del danno, quindi, deve essere globale e considerare l’impatto complessivo sulla sfera giuridica e patrimoniale della vittima. L’affermazione della insussistenza dell’attenuante è stata quindi ritenuta frutto di un corretto ragionamento giuridico.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’attenuante danno lieve non è un automatismo legato al basso valore della refurtiva. La sua applicazione richiede un’analisi ponderata e completa di tutte le conseguenze negative della condotta illecita. I giudici devono guardare oltre l’oggetto del furto e considerare l’entità complessiva del pregiudizio subito dalla vittima. Questa pronuncia serve da monito: la ‘lieve entità’ del danno va intesa in senso ampio, abbracciando ogni aspetto del nocumento causato, e non solo il suo profilo strettamente economico.
Quando si può applicare l’attenuante del danno di lieve entità in un furto?
L’attenuante del danno lieve (art. 62 n. 4 c.p.) non si applica basandosi unicamente sul basso valore economico del bene rubato. La sua concessione dipende da una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato alla vittima, che include anche eventuali danni ulteriori e collaterali causati dalla condotta criminosa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che il giudice di merito aveva correttamente motivato la sua decisione di non concedere l’attenuante, basando il suo giudizio su argomenti logici e giuridicamente corretti, in linea con la giurisprudenza consolidata.
Quali altri fattori, oltre al valore economico, considera il giudice per negare l’attenuante del danno lieve?
Oltre al valore del bene, il giudice considera gli ‘ulteriori danni cagionati alla persona offesa’. Ciò significa che vengono presi in esame tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dal reato, come i costi per riparare danni accessori (es. una porta forzata) o qualsiasi altro nocumento patrimoniale e non, subito dalla vittima a causa dell’azione illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43026 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43026 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello Bologna ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 1 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizi motivazione in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infond poiché, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di mer esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. ove si fa tra l’altro riferimento oltre che al valore del bene anche agli u danni cagionati alla persona offesa) facendo applicazione di corretti argomen giuridici ai fini dell’affermazione della insussistenza dell’attenuante in parol per tutte Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.