Attenuante del danno lieve: quando non si applica nella ricettazione?
La valutazione della gravità di un reato e la conseguente commisurazione della pena passano attraverso l’analisi di diversi fattori, tra cui le circostanze attenuanti. Una di queste, l’attenuante del danno lieve prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 170/2024) offre un chiarimento fondamentale sui criteri di applicazione di questa attenuante nel contesto specifico del reato di ricettazione, sottolineando l’importanza della motivazione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’oggetto del reato era una carta carburante. La difesa del ricorrente si fondava su un unico motivo: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno lieve. Secondo il ricorrente, il valore economico riconducibile alla carta carburante era talmente esiguo da giustificare una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si basa su un principio consolidato: il giudizio della Corte di Cassazione non può sostituirsi a quello del giudice di merito nella valutazione dei fatti, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica o viziata. In questo caso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esauriente e priva di vizi logici per escludere l’attenuante.
Le Motivazioni della Corte sull’attenuante del danno lieve
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha confermato il verdetto precedente. I giudici hanno chiarito che, per il reato di ricettazione, il parametro esclusivo per il riconoscimento dell’attenuante del danno lieve è l’effettivo danno patrimoniale cagionato. La Corte d’Appello aveva correttamente valutato l’importo contenuto nella carta carburante e, nella sua piena discrezionalità, lo aveva ritenuto non irrilevante.
La Cassazione ha sottolineato che la motivazione del giudice di merito era esente da vizi logici e giuridicamente corretta. I giudici di secondo grado avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo corretta applicazione dei principi giuridici consolidati. La Suprema Corte ha richiamato precedenti sentenze (come la n. 19744/2016 e la n. 43394/2003) che stabiliscono come la valutazione sulla ‘particolare tenuità’ del danno sia un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel reato di ricettazione, la concessione dell’attenuante del danno lieve dipende unicamente dalla valutazione del danno economico, che deve essere ‘particolarmente’ tenue. La decisione sottolinea inoltre che la valutazione del giudice di merito, se supportata da una motivazione logica e coerente, è difficilmente contestabile in Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’argomentazione a favore dell’attenuante deve concentrarsi non solo sul valore oggettivo del bene, ma anche sulla capacità di dimostrare che tale valore sia, nel contesto specifico, effettivamente trascurabile, al punto da rendere illogica una decisione contraria del giudice.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della Corte d’Appello, che negava l’attenuante, era considerata esente da vizi logici e giuridicamente corretta.
Qual è il criterio decisivo per concedere l’attenuante del danno lieve nel reato di ricettazione?
Secondo la Corte, il parametro esclusivo è il danno patrimoniale cagionato. La sua valutazione, per essere considerata lieve, deve dimostrare una ‘particolare tenuità’, un giudizio che spetta al giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 170 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a APRICENA il 05/07/1966
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il manc:ato riconoscimento del circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondat quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, che ha valutato, nella pienezza della giurisdizione di merito, non irrilevante l’importo contenuto nella carta carbura già peraltro posto a fondamento della riconosciuta attenuante speciale) facendo applicazione d corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione dell’invocata attenuante, essendo stato il cagionato l’esclusivo parametro per il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenu della ricettazione (sul punto si vedano Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43394 del 17/10/2003, COGNOME, Rv. 227135);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Co si liere estensore
Il Presidente
Così deciso il 21 novembre 2023