Attenuante Danno Lieve e Spaccio: No se l’Attività è Abituale
L’applicazione dell’attenuante danno lieve, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale, specialmente quando si interseca con reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12323/2024) ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che, anche in un’ipotesi di reato di lieve entità, l’attenuante non può essere concessa se la condotta illecita costituisce una modalità di guadagno costante per l’imputato. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
Il Caso in Esame: Spaccio di Lieve Entità e Diniego dell’Attenuante
Il caso ha origine dal ricorso di un soggetto condannato in giudizio abbreviato per il reato di spaccio di lieve entità, disciplinato dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato lamentava, tramite il suo ricorso in Cassazione, un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva negato la concessione della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.). La difesa sosteneva che la modesta entità del fatto avrebbe dovuto giustificare una riduzione della pena attraverso il riconoscimento di tale attenuante.
La Valutazione della Corte sull’Attenuante Danno Lieve
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso era meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica, applicando correttamente i principi consolidati in materia.
Le Motivazioni: La Compatibilità tra Reato Lieve e Attenuante Comune
La Corte ha innanzitutto ribadito un principio importante: la circostanza attenuante danno lieve è, in linea di principio, compatibile con l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Nonostante il reato sia già qualificato come di ‘lieve entità’, ciò non esclude a priori la possibilità di un’ulteriore diminuzione di pena se il danno patrimoniale causato è particolarmente esiguo.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che per l’applicazione di questa attenuante è necessario un requisito fondamentale: la speciale tenuità deve riguardare congiuntamente sia l’entità del lucro ottenuto sia l’evento dannoso o pericoloso derivante dal reato.
Le Motivazioni: Il Criterio della Costante Modalità di Guadagno
Il punto cruciale della decisione risiede nell’analisi della condotta dell’imputato. La Corte territoriale aveva accertato che lo spaccio non era un episodio isolato, ma rappresentava per l’imputato ‘una consueta e costante modalità di guadagno’. Questa circostanza, secondo la Suprema Corte, è decisiva per escludere la ravvisabilità dell’attenuante.
Quando l’attività illecita, seppur di modesta portata in ogni singolo episodio, diventa una fonte di reddito stabile e abituale, viene meno il carattere della ‘speciale tenuità’ del lucro complessivamente considerato. Il guadagno non è più occasionale e minimo, ma si inserisce in un contesto di continuità che ne altera la percezione di lieve entità. La sentenza che esclude l’attenuante in questi casi, pertanto, è esente da censure di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: nella valutazione dell’attenuante danno lieve non si deve guardare solo al singolo episodio criminoso, ma al contesto complessivo della condotta. Un’attività di spaccio, anche se limitata a piccole dosi, perde il carattere di ‘speciale tenuità’ se diventa una professione illecita. Questa pronuncia serve da monito: la continuità e l’abitualità nel commettere reati, anche minori, aggravano la posizione dell’imputato e precludono l’accesso a benefici come le attenuanti comuni, portando inoltre, in caso di ricorso infondato, alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile applicare l’attenuante del danno di lieve entità al reato di spaccio di lieve entità?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) è in linea di principio compatibile con il reato di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90).
Perché in questo caso specifico è stata negata l’attenuante del danno lieve?
L’attenuante è stata negata perché la condotta dell’imputato, sebbene riguardasse un reato di lieve entità, era espressione di una modalità di guadagno consueta e costante. Questa abitualità esclude il requisito della speciale tenuità del lucro e dell’evento dannoso, necessario per il riconoscimento dell’attenuante.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reat di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione per il dinieg circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunq manifestamente infondato, in quanto meramente ripetitivo di doglianza inerente al trattamen punitivo, già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con sufficiente illogica motivazione e corretta applicazione dei consolidati principi ermeneutici che regola materia, avendo la sentenza spiegato le ragioni della conferma del diniego dell’invoc attenuante, facendo altresì buon governo del condivisibile principio giusta il quale, se è ben che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è compatibile l’ipotesi lieve di cui al comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tu necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’ev dannoso o pericoloso e va esente da censure in sede di legittimità la sentenza che ne esclude l ravvisabilità quando – come pure nel caso di specie accertato – la condotta contestata espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l’imputato (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.