Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16926 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 01/04/1993
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE dì APPELLO dì MILANO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 11 settembre 2024 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 25 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale l’imputato NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in conco e condannato alle pene di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando d motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva contraddittorietà e manifesta illogicit della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti NOME NOME, addetto alla sicurezza de supermercato teatro della tentata rapina, e conseguentemente all qualificazione giuridica del fatto, assumendo che la dichiarazione resa d NOME non era chiara nell’attribuzione della condotta violenta all’imputa ovvero al correo che era riuscito a dileguarsi.
2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) c pen. e alla ritenuta recidiva, considerato che la Corte d’Appello aveva fatto un generico riferimento alla “gravità dell’episodio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
Deve, invero, ritenersi che la Corte territoriale abbia reso una motivazio immune dai vizi denunciati in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese testimone COGNOME, evidenziando che due testimoni (il COGNOME e tale COGNOME entrambi addetti alla sicurezza del supermercato), avevano concordemente dichiarato che entrambi i soggetti che avevano tentato di uscire dai locali del punto vendita senza pagare la merce sottratta avevano reagito tentativo degli addetti al controllo di bloccarli con spintoni e calci sulle dei due sorveglianti; che il Napolitano aveva affermato che uno dei due soggett (quello che era riuscito a dileguarsi) aveva ingaggiato una lieve colluttazio che, infine, il medesimo testimone, sentito poco dopo a chiarimento, avev precisato che l’aggressione fisica era stata posta in essere da entram soggetti.
La Corte d’Appello ha ritenuto attendibile tale versione dei fatti, sia pe riferita concordemente da due testimoni, sia perché ritenuta congrua rispetto un’azione di contenimento esercitata contemporaneamente da due sorveglianti, ciò che faceva ritenere ragionevolmente l’altrui aggressività fisica.
Diversamente, è fondato il secondo motivo.
Quanto all’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. (l’avere cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità) si d considerare che la Corte d’Appello, essendosi limitata a richiamare il val complessivo della merce sottratta e “la quantità di pezzi (26 confezioni di to …)”, non si è confrontata adeguatamente con la corrispondente doglian sollevata nell’atto di appello, con la quale la difesa dell’imputato argomentato evidenziando che il valore complessivo della merce sottratta era pari a euro 104,92, e pertanto irrisorio, sia da un punto di vista oggettivo c considerazione delle condizioni economiche della persona offesa, e che i riferimento al numero delle confezioni di tonno sottratte era del tutto incong rispetto alla valutazione della sussistenza dell’attenuante in discorso. Per verso, osserva il Collegio che appare illogica l’affermazione della Co territoriale secondo la quale la sottrazione di ventisei confezioni di t farebbe presumere una finalità di lucro e non di sopravvivenza.
Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte d’Appello ha ritenuto la “spicc capacità a delinquere del reo”, facendo richiamo ai plurimi precedenti penali furti e rapine, in tal modo non confrontandosi, ancora una volta, con corrispondente doglianza dedotta con l’atto di appello, con la quale la difesa ricorrente aveva evidenziato che una maggior pericolosità sociale del reo no poteva essere ritenuta, avuto riguardo al lieve disvalore del fatto, particolare al modico valore dei beni sottratti e alla minima violenza esercit rilievi rispetto ai quali il provvedimento impugnato non argomenta in alcu modo.
In ragione delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclu della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione d Corte di Appello di Milano. Deve, infine, essere dichiarata irrevocabi l’affermazione di responsabilità ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclu della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione d Corte di Appello di Milano. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità
Così deciso il 28/01/2025