Attenuante Collaborazione nel Traffico di Stupefacenti: Quando la Cooperazione non Basta
L’ordinamento giuridico italiano prevede meccanismi premiali per chi decide di collaborare con la giustizia, specialmente in reati di grave allarme sociale come il traffico di stupefacenti. Tuttavia, la concessione di benefici come l’attenuante collaborazione non è automatica e richiede una cooperazione genuina e significativa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo istituto, sottolineando come una collaborazione parziale e calcolata non sia sufficiente per ottenere uno sconto di pena.
Il Caso in Esame: una Collaborazione Giudicata Insufficiente
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). L’imputato lamentava la mancata applicazione dell’attenuante speciale prevista dal comma 7 dello stesso articolo, sostenendo di aver offerto un comportamento collaborativo. Nello specifico, egli affermava di aver segnalato alle autorità suo cugino e altri soggetti coinvolti nel traffico, manifestando l’intenzione di cambiare vita e di porsi come informatore.
Nonostante queste affermazioni, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato la sua richiesta, una decisione che l’imputato ha cercato di ribaltare con il ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione sull’Attenuante Collaborazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo generico e reiterativo. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la sentenza impugnata avesse già fornito una spiegazione dettagliata e logica delle ragioni per cui l’attenuante collaborazione non poteva essere concessa.
La Valutazione della Corte d’Appello
Il cuore della decisione risiede nella valutazione compiuta dalla Corte d’Appello, che la Cassazione ha ritenuto completa, congrua e non sindacabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano accertato che la collaborazione dell’imputato era stata tutt’altro che completa. Egli, pur avendo fatto alcuni nomi, si era ben guardato dal rivelare l’identità dei soggetti dai quali si riforniva da anni per importanti quantitativi di droga. La sua “collaborazione” si era limitata a indicare spacciatori di livello inferiore al suo, una mossa interpretata come un mero tentativo tattico di lucrare una riduzione della pena, senza offrire un contributo concreto e decisivo allo smantellamento della rete criminale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti del processo, compito che spetta ai giudici di merito (primo e secondo grado). Il ruolo della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la valutazione della Corte d’Appello sulla natura parziale e strumentale della collaborazione è stata considerata una valutazione di fatto, adeguatamente motivata e priva di vizi logici o giuridici. Di conseguenza, l’appello è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: per beneficiare dell’attenuante speciale prevista per la collaborazione in materia di stupefacenti, non è sufficiente fornire qualche informazione. È necessario un contributo che sia concreto, utile e genuino, volto a consentire l’individuazione di correi o la ricostruzione delle attività illecite. Una collaborazione selettiva, che protegge i nodi cruciali della rete criminale (come i fornitori) per denunciare solo figure marginali, non integra i requisiti di legge. La decisione serve da monito: la giustizia premia la cooperazione reale, non le strategie processuali finalizzate esclusivamente a un vantaggio personale.
Perché l’attenuante della collaborazione non è stata concessa in questo caso?
L’attenuante non è stata concessa perché la collaborazione dell’imputato è stata ritenuta parziale e non genuina. Egli ha fornito informazioni solo su spacciatori di livello inferiore, omettendo di rivelare i nominativi dei suoi principali fornitori di droga. Questo comportamento è stato interpretato come un tentativo strategico di ottenere uno sconto di pena, senza offrire un contributo realmente utile a smantellare la rete criminale.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e reiterativo. La Corte ha stabilito che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni complete e logiche dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1040 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 12/02/1979
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza’ in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e denuncia violazione di per mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d. P.R. n. 309 del 19 nonostante il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente che aveva segnalato suo cugino e altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti con l’espressa intenzione di volere c vita e offrirsi come informatore.
2.11 ricorso è inammissibile in quanto generico e reiterativo, avendo la sentenz impugnata spiegato con dovizia di particolari, nella penultima pagina, le ragioni che escludevan sia in diritto che in fatto, l’applicazione dell’attenuante della collaborazione visto che NOME COGNOME non aveva riferito i nominativi o altri elementi per identificare i soggetti d anni si era rifornito per importanti quantitativi di droga limitandosi a quelli degli spacciat ad un livello più basso del suo, per lucrare una riduzione sanzionatoria. Si tratta di valut che non è affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procediment ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della cau d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.