Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38165 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PALIZZI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo sui gravami proposti contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 22 marzo 2023, ha confermato la condanna di NOME COGNOME e parzialmente riformato quella di NOME COGNOME. Il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato entrambi colpevoli di plurime cessioni illecite di cannabis, con l’aggravante del concorso di tre o più persone..
1.1 Con riferimento alla posizione del COGNOME, la Corte territoriale ha confermato integralmente il giudizio di responsabilità per tutti i capi d’imputazione ascrittigli – segnatamente i capi 38), 55), 56), 76) e 81) – nonché il trattamento sanzioNOMErio di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 9.393,00 di multa, con riconoscimento della recidiva specifica.
Quanto al COGNOME, condanNOME in primo grado per i capi 77) e 80), con assorbimento del capo 79), alla pena di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 8.268,00 di multa, con riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, la Corte d’Appello ha parzialmente accolto il gravame.
Il Collegio di merito ha respinto la richiesta di concessione dell’attenuante della collaborazione prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, rilevando come le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dall’imputato, intervenute solo dopo l’accertamento dei fatti delittuosi anche nei confronti del coimputato COGNOME, avessero meramente rafforzato un quadro probatorio fondato su chiare emergenze intercettive, già di per sé autosufficiente.
E’ stata accolta la richiesta subordinata di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando positivamente il percorso di collaborazione intrapreso dal COGNOME, che aveva innanzitutto riconosciuto le proprie responsabilità e comunque riferito circostanze più dettagliate in ordine ai fatti delittuosi emergenti dal compendio captativo. Tali attenuanti venivano ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, compresa la recidiva non confutata con i motivi di appello, con conseguente rideterminazione della pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 5.560,00 di multa, confermando la pena base e l’aumento per la continuazione individuati dal primo giudice ed escludendo l’aumento per le aggravanti.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di COGNOME NOME, articolando un solo motivo di impugnazione.
Con tale doglianza, rubricata quale violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.73, co. 7, d.P.R. n. 309/90, lamentando altresì la mancata valutazione di elementi decisivi ai fini della concessione dell’attenuante e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alle emergenze processuali.
Il ricorrente contesta l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa i presupposti applicativi dell’attenuante della collaborazione, sostenendo che i giudici di merito abbiano disatteso la ratio ispiratrice dell’istituto premiale. La censura si appunta sulla asserita contraddittorietà della motivazione, secondo cui le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese
dall’imputato solo dopo l’accertamento dei fatti per i quali è condanna hanno solo rafforzato il quadro probatorio già compiutamente definito.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama giurisprudenza secondo cui l’apporto collaborativo può avvenire anche successivamente alle indagini preliminari e nella fase della formazione della prova, purché sia comunque idoneo alla neutralizzazione dell’attività criminosa, alla individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e al sequestro di rilevanti risorse di capitali, sostanze e attrezzature.
Si sottolinea al riguardo come il COGNOME, collaboratore di giustizia, abbia reso dichiarazioni nelle quali non soltanto ha ammesso parte degli addebiti del giudizio, con chiarimenti sulla consorteria criminosa di cui ha fatto parte; inoltre, con riferimento agli stupefacenti, ha chiarito approfonditamente i canali di approvvigionamento, i ruoli ricoperti dai sodali, la tipologia di sostanze e le modalità di cessione, impedendo il protrarsi dell’attività delittuosa e delle sue conseguenze.
Ricorre altresì per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME NOME, deducendo un unico articolato motivo di censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 125, 192, comma 2, cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, relativamente ai capi 38), 55), 56), 76), 78) e 81).
Il ricorrente lamenta che i giudici territoriali, in relazione ai capi sopra indicati, siano incorsi nella violazione dell’art. 192, co. 2, cod.proc.pen. In particolare, in luogo di uno scrutinio unitario degli elementi fattuali costituenti l’intero compendio valutativo, i giudici avrebbero adottato un approccio atomistico e parcellizzato rispetto a ciascun elemento di fatto, senza pervenire alla necessaria sintesi valutativa complessiva dell’intero quadro probatorio, fornendo argomentazioni illogiche.
Il ricorrente richiama inoltre giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio.
Con specifico riferimento al capo 38), il ricorrente evidenzia come, oltre al semplice dato che le intercettazioni in data 25 febbraio 2014 consentivano di appurare una trasferta di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME a Bova Marina, nulla venga indicato in ordine alla partecipazione del COGNOME all’episodio contestato. Anche la successiva intercettazione valorizzata dai giudici dell’Appello tra il COGNOME e il COGNOME risulterebbe non conducente per dimostrare la responsabilità di costui, trattandosi di una discussione alla quale non solamente il COGNOME non partecipa, ma nella quale neppure veniva menzioNOME.
Relativamente ai capi 55) e 56), aventi ad oggetto cessione di sostanza stupefacente del tipo cannabis, il ricorrente rimarca che, se il compendio probatorio a carico di un soggetto consiste in intercettazioni, la valutazione da parte del giudice deve essere espletata con
particolare rigore. Si sottolinea, con riferimento al caso di specie, l’assenza di qualsiasi sequestro della sostanza stupefacente e la mancanza della prova dell’avvenuta cessione.
In ultimo, con riferimento ai capi 76), 78) e 81), si evidenzia l’insufficienza probatoria delle intercettazioni, pur indizianti ma prive anche di un solo elemento di riscontro.
Il ricorrente sottolinea come nella la stessa sentenza, a pagina 4, si evidenzia il mancato perfezionamento dell’accordo e l’impossibile individuazione degli altri soggetti interessati.
Si lamenta conclusivamente che la sentenza di appello non abbia motivato adeguatamente il passaggio dalla mera indicazione di indizi alla prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere dichiarati inammissibili, configurandosi come mera riproposizione di censure già compiutamente esaminate nei gradi di merito, prive dei requisiti di specificità richiesti per il sindacato di legittimità.
Il ricorrente COGNOME NOME lamenta l’erronea applicazione della norma premiale prevista dall’art. 73, co. 7, d.P.R. n. 309/90, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe disatteso la ratio dell’istituto.
La doglianza risulta manifestamente infondata.
La pronuncia impugnata risulta adeguatamente motivata e allineata al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte.
Va premesso che il comma 7 dell’articolo 73 d.P.R. 309/90 prevede una diminuzione della pena dalla metà a due terzi qualora l’agente si attivi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, prestando altresì un aiuto concreto all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Le Sezioni Unite hanno tracciato i confini applicativi dell’attenuante, affermando che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal citato comma 7, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, Sentenza n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212759).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito, con successivi interventi delle Sezioni semplici, che l’attenuante in esame esige un quid pluris rispetto alla mera disponibilità a fornire informazioni.
E’ stato precisato che il dato essenziale non consiste nell’offerta delle informazioni in possesso del collaborante, ma nella idoneità di tali informazioni a consentire il perseguimento di un risultato utile che, in assenza della collaborazione, non sarebbe stato conseguibile. L’attenuante presuppone dunque un contributo causalmente rilevante, capace di incidere in modo determinante sull’esito delle indagini e sulla neutralizzazione dell’attività criminosa (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, COGNOME COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
E’ stato altresì sottolineato che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione
(Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014, dep. 2015, Paternoster, Rv. 263642).
Questa Corte ha inoltre chiarito che non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013, Squillace, RV 256002).
Nella fattispecie in esame, l’impugnata pronuncia si sottrae alle prospettate censure di illogicità, risultando la motivazione pienamente conforme ai richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
I giudici di merito hanno infatti adeguatamente argomentato le ragioni per le quali il contributo offerto dal ricorrente non ha integrato i presupposti dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
In particolare, la Corte territoriale ha posto in rilievo come le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da COGNOME NOME siano intervenute soltanto a seguito del compiuto accertamento dei fatti – anche in ordine alla posizione del COGNOME – e si siano limitate a rafforzare un quadro probatorio già cristallizzato, fondato su incontrovertibili emergenze intercettive.
Con puntuale specificazione, i giudici di appello hanno chiarito che il richiamo alle dichiarazioni del COGNOME contenuto nella sentenza di primo grado è stato operato ad abundantiam , essendo il giudizio di responsabilità sorretto da elementi probatori acquisiti per il tramite dell’attività tecnica, di per sé dirimenti e autonomamente sufficienti.
Si è perciò correttamente ritenuto in sentenza che il contributo del collaborante, si è risolto nel mero rafforzamento di un compendio investigativo già esaustivo e definitivamente delineato.
A fronte di tale articolata e coerente argomentazione, il ricorrente oppone rilievi aspecifici, limitandosi ad affermare l’utilità del proprio apporto ai fini dell’interruzione del traffico illecito e dell’individuazione dei responsabili, senza tuttavia indicare elementi concreti idonei a disarticolare la decisione impugnata.
Né può ravvisarsi alcuna contraddizione nel fatto che siano state riconosciute al ricorrente le circostanze attenuanti generiche per l’atteggiamento collaborativo tenuto. L’osservazione dei
giudici di merito – secondo cui tale atteggiamento, pur non apportando alcun elemento di novità rispetto al materiale probatorio già acquisito e quindi non integrando i presupposti specifici del comma 7 del citato art. 73, manifesti nondimeno resipiscenza, apprezzabile sul piano della valutazione delle attenuanti generiche – si colloca infatti su un piano di perfetta coerenza logicogiuridica.
In linea generale, infatti, le circostanze attenuanti generiche rispondono a criteri valutativi diversi e più ampi rispetto a quelli previsti per l’attenuante speciale in esame, sicché il diniego di quest’ultima non preclude affatto il riconoscimento delle prime in presenza di indici di ravvedimento personale che, pur non raggiungendo la soglia di efficacia causale richiesta dal citato comma 7, esprimono comunque un elemento positivo ai fini della commisurazione della pena.
3. Ugualmente inammissibile è il ricorso di COGNOME NOME.
Il ricorrente sostiene genericamente che i giudici di merito avrebbero esamiNOME gli indizi in modo frammentario e isolato, senza una valutazione complessiva del materiale probatorio e trascurando le necessarie cautele nell’interpretazione delle intercettazioni, che richiedono particolare rigore, soprattutto in assenza di riscontri
La censura è manifestamente infondata.
3.1 Va premesso che, con riferimento alla doglianza relativa all’insufficienza probatoria delle captazioni, occorre richiamare il consolidato principio secondo cui l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).
Anche in successivi arresti si è puntualizzato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558).
Si deve altresì, sottolineare che il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell’imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n.4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842).
Infine, è principio condiviso quello secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre
circostanze che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata; tra tali circostanze, si rammentano: i contenuti delle conversazioni intercettate, tenuto conto dei nomi e dei soprannomi delle persone menzionate nel corso dei colloqui; il riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria che le aveva ascoltate e individuate nel corso di precedenti intercettazioni; le intestazioni formali delle schede telefoniche (cfr. Sez. 6, n. 17619 del 8/1/2008, Gionta, Rv. 239725; Sez. 6, n. 18453 del 28/2/2012, COGNOME, Rv. 252712).
3.2 Tanto premesso, dall’esame della sentenza impugnata, emerge come la Corte d’Appello abbia proceduto a un’analisi sistematica e coordinata delle risultanze probatorie, in linea con i richiamati principi.
Con riferimento al capo 38), i giudici di merito, hanno collegato in maniera non illogica le conversazioni intercettate in data 25 febbraio 2014 e in data 27 febbraio 2014, con il sequestro del considerevole quantitativo di hashish avvenuto lo stesso giorno 25 febbraio, individuando il fornitore nel COGNOME.
Viene evidenziato in sentenza che, nella suddetta data coincidente con quella dell’arresto di COGNOME NOME e COGNOME NOME, fermate e trovate in possesso di kg 5,482 di cannabis che stavano trasportando, veniva intercettata una conversazione in cui l’interlocutore, riconosciuto dagli operanti in COGNOME, colloquiava telefonicamente con uno degli acquirenti individuato in COGNOME NOME.
La conversazione viene posta in collegamento con altro dialogo intercettato due giorni dopo tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, in cui i due, commentando le fasi del suindicato controllo eseguito da parte delle forze dell’ordine, culmiNOME con l’arresto delle donne, facevano riferimento alla contestuale conversazione che il COGNOME aveva intrattenuto ed al fatto che l’interlocutore riferiva, in termini criptici, di pretendere il pagamento della sostanza ceduta.
In sentenza è stata in tal modo ricollegata la fornitura al COGNOME, attraverso un percorso argomentativo privo di travisamenti e immune da profili di illogicità.
In ordine alle contestazioni mosse ai capi 55 e 56, la Corte di appello ha evidenziato che la cessione di cannabis da parte di COGNOME a COGNOME e COGNOME risulta provata da un articolato quadro indiziario convergente, in grado di superare ampiamente le generiche censure difensive.
I giudici hanno osservato che, sulla base degli SMS e delle conversazioni intercettate tra il 26 e il 30 aprile 2014, emergeva con chiarezza la programmazione di un incontro a Condofuri Marina finalizzato allo spaccio; l’effettiva realizzazione dell’incontro trovava riscontro oggettivo nei dati GPS e nelle celle telefoniche agganciate dalle utenze dei tre soggetti, che ne attestavano la compresenza nel medesimo luogo.
La Corte territoriale ha quindi rilevato che l’intercettazione ambientale all’interno dell’autovettura dove i tre si trovavano consentiva di captare la voce dell’imputato, riconosciuta dagli investigatori, nel momento in cui i complici occultavano la marijuana. Ha inoltre sottolineato come durante tale conversazione emergevano elementi decisivi: la pregressa cessione di
stupefacente per cinquemila euro e la contestuale fornitura da parte del COGNOME di altra cannabis dietro versamento di un anticipo di seicento euro.
I giudici hanno infine valorizzato il successivo comportamento di COGNOME che, durante il viaggio di rientro, rassicurava il conducente circa l’assenza di rischi in caso di controllo stradale avendo ben nascosto la droga, quale ulteriore tassello che rende priva di vizi logici la valutazione operata in sentenza in ordine alla inequivocità del compendio probatorio.
La rigorosa e attenta valutazione del compendio probatorio non è superata dall’argomento difensivo tendente ad eccepire l’assenza di riscontri oggettivi, costituiti da sequestri.
Con riguardo al giudizio di responsabilità che si fondi su c.d. «droga parlata», va rammentato che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, ammesso la piena validità della prova di reati in materia di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, purché la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., sia compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ( Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020 COGNOME, Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299).
Con riferimento ai capi 76), 78) e 81), vengono richiamate in sentenza le intercettazioni che attestano la disponibilità dello stupefacente e l’offerta da parte del COGNOME (pag.34, secondo capoverso).
In proposito il ricorrente prospetta che il mancato perfezionamento dell’accordo e l’omessa individuazione dei destinatari dell’offerta possano escludere la rilevanza penale della condotta.
La censura è manifestamente infondata.
Invero, la decisione impugnata è in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la condotta criminosa di “offerta” di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano” il cessionario (Sez. U. n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, RV. 263716-01; Sez.4 n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-03; Sez. 6, n.39110 del 16/9/2014, Bonanno, Rv. 260463 – 01)
4. Le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, come si è sintetizzato, si rivelano assolutamente logiche e coerenti con il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio; e d’altro canto, le ragioni di ricorso si dissolvono per imprecisione e genericità, nella ricerca di una inconsistente versione alternativa di quanto accaduto, ipotesi che in realtà neppure risulta realmente prospettata.
E invece, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua
colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
In conclusione, entrambi i ricorsi si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, sollecitando questa Corte a una nuova lettura delle risultanze probatorie già compiutamente e logicamente apprezzate.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME