Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6781 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIETI il 10/12/1980
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/04/2024, la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento limitatamente alla statuizione concernente l’attenuante di cui all’a 73, comma 7, d.P.R.309/1990, ha confermato la sentenza di primo grado – emessa in sede di rito abbreviato – che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato 150 grammi di cocaina, confezionata in n. 6 involucri occultati in una manica di felpa lasciata sul sedile posteriore vettura alla cui guida era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria in data 04/02/2020 e destina ad essere ceduti a NOME COGNOME negando la sussistenza della suddetta attenuante. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, previa acquisizione degli atti inerenti il procedim penale a carico di NOME COGNOME ha affermato che le dichiarazioni spontanee rese dal COGNOME non hanno fornito alcun proficuo contributo alle indagini a carico della COGNOME, quale potenzia acquirente dello stupefacente detenuto dal Torello.
Propone ricorso per cassazione l’imputato affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce illogicità della motivazione, posto che dalla documentazione acquista, richiesta dalla Procura della Repubblica di Chieti ed inerente al procedimento penale a carico della COGNOME, emerge in modo evidente che solo grazie al contributo offerto dal COGNOME, che ha descritto i fa e riconosciuto la COGNOME a seguito di ricognizione fotografica, si è giunti alla contestazion medesimi fatti a carico della donna e ha avuto avvio il procedimento penale. Infatti, all’atto controllo effettuato in data 04/02/2020 la COGNOME era stata fermata ma gli agenti avevan acquisto solo le sue generalità senza effettuare alcun fermo. Il giudice a quo non ha considerat che il COGNOME è il principale teste dell’accusa della COGNOME, unitamente al luogotenente COGNOME nel procedimento a carico della donna, né che il GIP di Chieti, con ordinanza, ha rilevato posizione di conflitto di interesse dell’ avv. COGNOME, odierno difensore del COGNOME, e dell nell’ambito di quel procedimento, conclusosi ai sensi dell’art. 420 quater cod. proc. pen. dichiarazioni del COGNOME hanno quanto meno impedito alla COGNOME di proseguire l’attività illecit
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichi inammissibile.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In giurisprudenza si è affermato che il giudice è tenuto a compiere un’analisi specifica d contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risu richiesti dalla norma citata, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia conness all’oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall’imputato ovvero ad un’eventu
inattività degli inquirenti (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010 Ud., dep. 20/05/2010, Rv. 247082 Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018 Ud. , dep. 27/09/2018, Rv. 274347).
La circostanza attenuante speciale della collaborazione, prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R.309/1990, si fonda infatti sul presupposto dell’obiettiva proficuità della collaboraz prestata dall’ imputato (Sez. 2, n. 32645 del 26/07/2013, Rv. 256789), essendo necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili ed esauriscano le conoscenze a disposizione d dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 18/04/2016, Rv. 266998), fornendo un concreto contributo e consentendo un esito favorevole per le indagini (Sez. 6, n. 45457 del 13/11/2015; 45457 del 29/09/2015 Ud. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 265522) che senza la collaborazione non si sarebbe potuto conseguire, non essendo sufficiente la mera offerta delle informazioni possedute (Sez. 6, n. 9069 del 25/02/2013; Sez.6, n.9069 del 14/01/2013 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 256002).
Nel caso in disamina la Corte territoriale ha esposto i fatti, affermando che dalle indag effettuate dagli agenti di polizia, i quali operavano in gruppi distinti e separatamente, è em che in data 4 febbraio 2020 il Torello, sottoposto a controllo mentre egli si accingeva a f una manovra per seguire l’auto condotta dalla Pesce, era in possessóún quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 150 di cocaina circa, occultata all’interno di un giubbino adagiat su sedile del passeggero. Mentre veniva sottoposta a perquisizione l’auto del Torello, altri agen contestualmente avevano fermato l’auto condotta dalla COGNOME, trovandola in possesso di 5000 euro in contanti. Dal suddetto controllo scaturiva un’attività investigativa a carico della Pe sviluppata anche con intercettazioni, con conseguente iscrizione del procedimento penale a carico della COGNOME in data 05/05/2020.
Il giudice a quo, previa acquisizione del verbale dell’interrogatorio del COGNOME e il fascicolo carico di COGNOME NOME, elementi rilevanti – come affermato dalla Corte di cassazione in sede rescissoria ai fini del riconoscimento al ricorrente dell’attenuante della collaborazione di c comma 7 dell’art. 73 d.P.R.309/1990, e che non erano stati acquisiti e vagliati dal giudice del sentenza annullata – ha ritenuto scarsamente proficuo il contributo offerto dal ricorrente prosecuzione delle indagini, avendo egli, in sede di dichiarazioni spontanee, nell’immediatezza dei fatti, affermato di non essere a conoscenza di quanto occultato nel giubbino che avrebbe dovuto consegnare ad donna alla guida di una Panda, su incarico di un frequentatore del bocciodromo presso cui il Torello fa le pulizie che gli aveva chiesto di effettuare tale consegna
Inoltre, in data 17/09/2020, al Torello è stata sottoposta la visione di foto ritraenti al fine di identificare la conducente dell’auto Panda a cui egli avrebbe dovuto consegnare giubbino, e in tale occasione il COGNOME ha riconosciuto due donne ( una delle quali è la COGNOME quali possibili conducenti della Panda. Dal compendio probatorio, ha rilevato il giudice a quo, tuttavia, è emerso che il COGNOME fosse ben consapevole che all’interno del giubbino era occultat la sostanza stupefacente, in quanto le immagini di videosorveglianza lo ritraggono mentre saliva a bordo della propria auto con in mano un vistoso involucro di colore bianco. Sia in sede d informazioni spontanee che in sede di interrogatorio, il COGNOME ha affermato di non essere
conoscenza di star trasportando sostanza stupefacente, nascosta nella manica del giubbino, che avrebbe dovuto consegnare alla COGNOME su incarico di un terzo non identificato. Nulla egli ha riferito in ordine alle modalità e circostanze della cessione della sostanza e alla corresponsio del prezzo di euro 5000 che la COGNOME aveva con sé, fornito alcun contributo all’individuazione d acquirenti e spacciatori dello stupefacente.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una precisa e circostanziata analisi della problematica, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo del correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
3.Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e defla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente