Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10/07/2023 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del 28/10/2022 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, 81 cod. pen..
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, censurando violazione di legge in ordine all’articolo 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.
Coth 3. In data 24/11/2023 il ricorrente deposita memorie ifr cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale (pag. 4) disattende l’analoga richiesta formulata con i motivi di appello, richiamando quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, Renna, Rv. 263822 – 01) secondo cui «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attivit delittuose (così, ex plurimis, sez. 6, n. 20799 del 2.3.2010, COGNOME ed altri, rv. 247376)».
Tale giurisprudenza, che il Collegio condivide e ribadisce, sottolinea come l’attenuante in questione si collochi in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa e l’operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla norma citata e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali (cfr. sul punto sez. 6, n. 37100 del 19.7.2012, COGNOME ed altri, rv. 253381).
Non è quindi necessario, secondo i giudici partenopei, che il soggetto si limiti a fornire il nominativo di qualche collaboratore, essendo al contrario necessario che venga raggiunto uno degli obiettivi della norma.
Con tale convincente motivazione il ricorrente non si confronta in modo critico, limitandosi a riproporre, in modo stereotipato, la doglianza formulata con l’atto di appello.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.