Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28973 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Palermo il
31/5/1994
avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/11/2024, la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi in sede di rinvio ed in parziale riforma della decisione emessa il 6/12/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riconosceva ad NOME COGNOME – in relazione al reato di cui al capo 1) – la circostanza attenuante
di cui all’art. 625-bis cod. pen, così rideterminando la pena irrogata nella misura del dispositivo.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con due motivi sostanzialmente sovrapponibili – l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 625-bis cod. pen., con vizio di motivazione. La Corte di appello non si sarebbe uniformata al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, riconoscendo sì la circostanza attenuante di cui alla norma indicata, ma non nella massima estensione consentita, bensì in misura prossima al minimo di un 1/3. Tale riduzione sarebbe evidentemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, in forza della quale la misura dell’attenuante deve essere valutata alla luce dell’entità e della rilevanza del contributo di collaborazione prestato, che peraltro la stessa sentenza rescissoria (così come quella rescindente) avrebbe valutato di particolare rilevanza. Al riguardo, peraltro, la motivazione della sentenza risulterebbe del tutto insufficiente, non dando conto della ragione per la quale l’attenuante sarebbe stata applicata con così limitata incidenza sulla pena. Il ricorso, infine, evidenzia che il Tribunale di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante in esame sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., ed invita questa Corte a fare altrettanto, qualora non fosse accolta l’impugnazione nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono.
Il Collegio rileva che, a seguito della sentenza rescindente pronunciata dalla Quarta sezione di questa Corte (n. 45139 del 28/9/2023), avente ad oggetto quanto al Puccio ed al solo reato di cui al capo 1) – l’attenuante ex art. 625-bis cod. pen., la Corte di appello di Napoli ha riconosciuto la circostanza medesima, ed ha ridefinito il trattamento sanzionatorio in questi termini: “La pena base pari ad anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa va ridotta in misura leggermente superiore ad 1/3, sino cioè ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa”.
Tanto premesso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 2025 (dunque, successiva alla decisione impugnata), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinché la Corte di appello rivaluti il
punto alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, da applicare nell’ambito del giudizio abbreviato qui disposto. Nel resto, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025
Il Presidente