Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2299 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2299 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
–NOME — prer l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla diminuente della collaborazione. Inammissibilità nel resto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si riporta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, che dichiarava NOME COGNOME responsabile dei delitti di omicidio, di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, di ricettazione della stessa in quanto provento di furto e, infine, di violenza privata aggravata, delitti tutti aggravati dall’agevolazione e dal metodo mafiosi, e lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione, ha ridetermiNOME detta pena in anni 12 e mesi 8 di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione di legge nell’applicazione dell’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.
Lamenta il difensore che la attenuante della collaborazione con la giustizia, di cui a detto disposto normativo, era applicata nel minimo, in ragione del fatto che la collaborazione stessa non avrebbe ancora portato a risultati definitivi, introducendo così un elemento valutativo in violazione di legge, atteso che detto disposto non prevede affatto che l’esito della collaborazione debba essere cristallizzato dall’autorità del giudicato. Osserva che, se così fosse, vi sarebbe la conseguenza illogica che potrebbe essere avvantaggiato l’autore di più reati in ragione del fatto che la sua collaborazione sarebbe stata già valutata, con efficacia definitiva, altrove; e, comunque, che la tennpistica di valutazione di altro reato avrebbe influenza sulla determinazione della pena per il reato per cui si procede. Rileva che, inoltre, non vi è alcun elemento i né nella sentenza di primo grado, né nella sentenza di appello i che ponga in dubbio la credibilità della collaborazione; e che sulla stessa si è anche formato giudicato cautelare.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione nel senso c.d. grafico del termine in relazione al secondo motivo di appello, in cui era invocata l’applicazione dell’attenuante della collaborazione nella sua massima estensione.
Ci si duole che a fronte di detto motivo la motivazione si sia limitata alla sola presunta assenza di riscontri “certi e definitivi” al dictum collaborativo.
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2.3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta la mancanza di valutazione degli elementi specifici, indicati nell’atto di appello, a sostegno di una diversa quantificazione dell’attenuante della collaborazione, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione tra la valutazione della collaborazione in sede di ricostruzione dei fatti e la valutazione quantitativa della stessa ai sensi dell’art. 416bis.1 comma terzo cod. pen.
Si rileva che con il secondo motivo di appello si invocava una diversa quantificazione dell’attenuante della collaborazione in ragione della palese importanza, innovatività, credibilità e ampiezza della collaborazione, ma tali elementi dalla motivazione della sentenza di appello erano totalmente ignorati in sede di quantificazione, pur emergendo dalla ricostruzione dei fatti e del loro contesto mafioso sia da parte del primo che del secondo Giudice la palese importanza della collaborazione, estremamente precoce (essendo iniziata prima dell’udienza di convalida), dettagliata in relazione all’omicidio e ai reati in oggetto (consentendo, altresì, il ritrovamento dell’arma), nonché in relazione a una serie di ulteriori reati e comunque al contesto mafioso di tutti i fatti descritti.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si rilevano mancanza di motivazione in rapporto all’applicazione nel massimo della pena base e violazione dell’art. 133 cod. pen. a causa dell’applicazione del massimo della pena solo in ragione del riconoscimento, peraltro nell’ambito di una reformatio in peius, dell’elemento soggettivo del dolo diretto.
Si rileva che col terzo motivo di appello si evidenziava come fosse del tutto irragionevole ricostruire l’elemento soggettivo dell’omicidio come dolo eventuale e, poi, applicare il massimo della pena. La Corte di appello, pur avendo ricostruito il fatto come riconducibile al dolo diretto, non indica ulteriori elementi rispetto all’elemento soggettivo “consueto” dell’omicidio doloso, in grado di giustificare l’individuazione della pena base nel massimo.
2.5. Col quinto motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Osserva il difensore che col motivo di appello con cui si invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si evidenziava come nel caso in esame vi fosse un pentimento di ordine morale, basato su elementi concreti, ulteriore rispetto all’utilità oggettiva della collaborazione e come la pericolosità sociale di COGNOME fosse del tutto venuta
meno, avendo, altresì, lo stesso confessato innumerevoli e gravi reati di cui la Procura nulla sapeva. Rileva che la Corte di appello, in poco più di due righe e mezzo, affermava trattarsi sempre degli stessi elementi giustificativi dell’attenuante della collaborazione, ignorando il motivo di appello e non motivando sul perché gli elementi addotti fossero sempre gli stessi.
La difesa, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati i primi tre motivi di ricorso, in cui ci si duole dell’individuazione dell’attenuante della collaborazione nella misura minima di un terzo.
Il ricorrente deduce violazione di legge, per avere motivato la Corte territoriale sulla non definitività dei risultati della collaborazione, introducendo così un elemento valutativo non previsto dall’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione nel senso c.d. grafico del termine in relazione rispetto all’invocazione dell’applicazione dell’attenuante della collaborazione nella sua massima estensione, nonché mancanza di valutazione degli elementi specifici, indicati nell’atto di appello, a sostegno di una diversa quantificazione dell’attenuante della collaborazione, e, infine, contraddittorietà della motivazione tra la valutazione della collaborazione in sede di ricostruzione dei fatti e la valutazione quantitativa della stessa ai sensi dell’art. 416bis.1 comma terzo cod. pen.
Tutti rilievi difensivi risultano cogliere nel segno.
Invero, la Corte di assise di appello di Roma ritiene che una riduzione più ampia di un terzo per la circostanza attenuante della collaborazione nei confronti di NOME COGNOME «sarebbe ingiustificata, in assenza di riscontri certi e definitivi circa l’esito delle sue dichiarazioni collaborative».
Trascura detta Corte che:
la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all’art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all’associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a
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delinquere dell’imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determiNOME l’imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, NOME, Rv. 281287; in senso conforme Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756; Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, dep. 2011, Casano, Rv. 249373);
l’esame del giudice sulla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ed oggi dall’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), non può che essere limitato a quanto riferito dall’imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell’apporto fornito, restando estraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicende delittuose diverse (Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439 – 02);
l’attenuante prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203, opera esclusivamente in quei processi nei quali l’attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicché deve escludersene l’applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l’attenuante s’invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l’individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 5, n. 33373 del 25/06/2008, COGNOME, Rv. 240994).
La Corte di assise di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione dei principi summenzionati.
Invero, la decisione di tarare la misura di detta attenuante in ragione dell’assenza di un vaglio decisionale definitivo relativo alla condotta collaborativa in ordine a reati diversi da quelli in esame, e quindi di non misurarla esclusivamente in ordine alla valenza dell’apporto relativo ai fatti per cui si procedeva a carico dello stesso, pur riconosciuto come essenziale e decisivo, già dalla sentenza di primo grado dell’imputato, non è conforme a diritto, oltre che in contrasto con la restante motivazione in cui si valorizza l’importanza della collaborazione.
Infondati, invece, sono il quarto e iJ quinto motivo di impugnazione, relativi rispettivamente all’individuazione della pena base
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nel massimo e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto, invero, alla pena base per il delitto di omicidio, la stessa è stata individuata in anni 24 di reclusione non immotivatamente, ma tenendo conto di tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., singolarmente e specificamente illustrati attraverso ampie argomentazioni, coerenti con le connotazioni proprie della condotta effettivamente tenuta, non illogiche né irragionevoli. Dunque la censura di cui al quarto motivo di ricorso è assolutamente parziale e aspecifica, soffermandosi solo sull’elemento soggettivo del dolo diretto e quindi sull’intensità del dolo, laddove il substrato motivazionale a fondamento della misura della pena base è ben più ampio, facendo altresì leva sulle gravi modalità dell’azione (natura di spedizione punitiva della vicenda sfociata nella spietata esecuzione della vittima), sul danno inferto alla persona offesa, infine sulla personalità dell’imputato, anche considerati i gravi reati di cui si è accusato nel rendere dichiarazioni come collaboratore di giustizia.
Quanto, invece, alla mancata concessione delle circostanze, attenuanti generiche, la Corte territoriale ha chiarito che, al di là della collaborazione, non vi sono ulteriori elementi positivi da valorizzare sicché non si giustifica il riconoscimento di dette circostanze. Siamo, quindi, di fronte ad un’opzione decisionale motivata, in cui la Corte ha fatto buon governo della propria discrezionalità sia in fatto, richiamando l’estrema gravità dei fatti ed il curriculum criminale del ricorrente, sia in diritto, atteso che in tema di circostanze, gli elementi posti a fondamento dell’attenuante ad effetto speciale dì cui all’art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Prestieri, Rv. 284374; conforme Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Rv. 271099). ·
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.