Attenuante collaborazione e rigetto del ricorso in Cassazione
Il tema dell’Attenuante collaborazione rappresenta un punto cruciale nel diritto penale degli stupefacenti, poiché premia chi aiuta fattivamente le autorità. Tuttavia, la recente giurisprudenza ha ribadito che non basta una collaborazione qualsiasi per ottenere sconti di pena: questa deve essere concreta, specifica e verificabile.
Nel caso in esame, un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. La difesa lamentava, tra le altre cose, il diniego della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. 309/1990, sostenendo di aver offerto un contributo utile alle indagini.
La disciplina dell’attenuante collaborazione
L’ordinamento prevede una riduzione della pena per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente le autorità nella cattura dei complici. Questa Attenuante collaborazione mira a incentivare lo smantellamento delle reti di spaccio.
La Suprema Corte ha però chiarito che il contributo deve essere reale. Se le dichiarazioni rese dall’imputato rimangono a un livello di genericità tale da non permettere alcun progresso investigativo, il beneficio non può essere concesso. Nel caso analizzato, il nome fornito dal ricorrente non risultava nemmeno tra i contatti estratti dalla sua scheda telefonica, rendendo la sua deposizione del tutto inattendibile e inutile.
Requisiti per l’attenuante collaborazione efficace
Perché possa essere applicata, la collaborazione deve essere significativa. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi di quanto già esaminato e correttamente respinto dai giudici di secondo grado. La genericità dei motivi ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità dell’intero ricorso.
L’inammissibilità comporta conseguenze gravi per il ricorrente, non solo sotto il profilo della conferma della pena, ma anche sotto quello economico. La legge prevede infatti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qualora l’impugnazione sia presentata senza che vi sia una reale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura generica del ricorso. I giudici hanno evidenziato che l’imputato si è limitato a riproporre censure già vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla Corte territoriale. In particolare, è stata evidenziata l’inutilità del contributo dichiarativo, privo di riscontri nell’attività investigativa svolta. Il mancato riscontro dei nomi indicati nei contatti telefonici in uso all’imputato ha confermato la vacuità delle sue dichiarazioni.
le conclusioni
Il provvedimento si chiude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per riproporre in modo aspecifico questioni di merito già adeguatamente risolte nei gradi precedenti, specialmente quando la difesa non apporta elementi di novità o critiche mirate alla motivazione della sentenza impugnata.
Quando l’attenuante della collaborazione non viene concessa?
L’attenuante non viene concessa se le informazioni fornite dall’imputato sono generiche, inutili ai fini investigativi o prive di riscontri oggettivi nelle indagini.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è giudicato inammissibile?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna e viene ordinato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È sufficiente fare il nome di un complice per ottenere uno sconto di pena?
No, non è sufficiente indicare un nome se questo non porta a risultati concreti o se non vi sono legami dimostrabili tra il soggetto indicato e l’attività delittuosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9369 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9369 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI O1UY4M3) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, di contenut confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della circosta attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatori già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territorial vedano, il punto 1.1., con riferimento alla inutilità e genericità del contributo dichiarat ricorrente, e il punto 3.1., quanto alla pena inflitta; si veda, inoltre, quanto alla i attenuante, pagina 12 della sentenza di primo grado in cui si è sottolineato che tali dichiarazi oltre ad essere generiche, non hanno trovato alcun riscontro nell’attività investigativa svo posto che il nome indicato dal ricorrente non era neanche ricompreso tra i contatti estrapola dalla scheda telefonica allo stesso in uso);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026.