Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ASSISI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il reato di furto pluriaggravato in concorso alla pena, per entrambi, di due anni di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Nell’interesse degli imputati COGNOME e COGNOME sono stati proposti distinti ricorsi fondati, rispettivamente, su due motivi e un motivo (censure di seguito enunciate ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
La difesa di COGNOME deduce violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione, anche in termini di travisamento, in merito alla ritenuta insussistenza dell’attenuante speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen., nonostante il rinvenimento, presso altro soggetto, di uno dei dieci computer oggetto di furto eseguito all’interno dell’istituto scolastico. La decisione si sarebbe sul punto fondata sul travisamento operato dalla Corte territoriale in quanto dalle testimonianze raccolte nel corso del primo grado, in particolare da quella resa da NOME COGNOME, a dire del ricorrente, sarebbe emersa una realtà incompatibile con quanto affermato nell’impugnata sentenza circa l’assenza di apprezzabile contributo fornito all’individuazione dei ricettatori. A ciò si aggiungerebbe, per come dedotto con il secondo motivo, la totale omessa motivazione in merito alla congruità del trattamento sanzioNOMErio, nonostante la determinazione della pena in entità notevolmente superiore al minimo edittale.
COGNOME deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta mera equivalenza delle attenuanti generiche e, più in generale, in ordine al trattamento sanzioNOMErio distanziatosi dal minimo edittale, non apparendo alla difesa assolutamente condivisibili le ragioni fondanti la decisione sul punto. L’apparato motivazionale sarebbe altresì contraddittorio e manifestamente illogico nella parte in cui i giudici di merito pur evidenziando la condotta collaborativa dell’imputato, resa in distinti momenti processuali, avrebbero comunque ritenuto le attenuanti generiche solo equivalenti alle accertate aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen. nonché determiNOME la pena al di sopra del minimo edittale.
I ricorsi sono inammissibili, anche al netto, quanto alla posizione di NOME COGNOME, della prospettazione di un travisamento in ipotesi di c.d. «doppia conforme» articolato solo con riferimento alla decisione d’appello ma in ordine a mezzo di prova già assunto in primo grado e, comunque, in termini di una mera valutazione della testimonianza e, più in generale, della realtà emergente dall’istruttoria.
Entrambi i ricorrenti non confrontano il proprio dire con la motivazione della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; .Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2Q24, COGNOME; Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
In primo luogo, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. in forza dell’assorbente ratio, esplicitata in termini non contraddittori e non manifestamente illogici, per cui il contributo collaborativo fornito ai fini dell’individuazione dei soggetti riceventi la refurtiva è stato ritenuto tale da non essere utilmente apprezzato ai fini di cui all’attenuante in oggetto. Ciò in quanto conducente all’individuazione di un unico soggetto presso cui è stato rinvenuto uno solo degli innumerevoli computer sottratti (quello rotto), essendo stata l’indicazione di altri soggetti non tale da consentirne la loro individuazione come acquirenti, cessionari ovvero occultatori dei beni. Nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha fatto corrett applicazione di principio di diritto governante la materia, con il quale il ricorrente
NOME COGNOME non si confronta con doglianza che, pertanto, sul punto si presente anche manifestamente infondata. Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l’individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice insindacabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali (ex plurimis, Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850 – 01).
Parimenti dicasi in ordine alle doglianze dei ricorrenti che si appuntano sul trattamento sanzioNOMErio (+solo lievemente superiore alla media edittale).
Con motivazione coerente e non manifestamente illogica, con la quale le censure non si confrontano, i giudici di merito, in ipotesi di cd. «doppia conforme» hanno ritenuto sussistenti le attenuanti generiche solo equivalenti alle aggravanti (ritenute comunque pregnanti) in ragione dell’età dei prevenuti oltre che al fine di adeguare il trattamento sanzioNOMErio al disvalore dei fatti, valutati gravi quanto a effrazioni eseguite presso l’istituto scolastico ed entità dei beni sottratti e non recuperati (denaro e innumerevoli computer, completi di tastiere, per un valore di circa 15.000,00 euro).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il
Il Presidente