Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23395 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23395 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 2673/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NISCEMI il 24/04/1959 avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il Sostituto Procuratore generale conclude per il rigetto udito il difensore
E’ presente in qualità di sostituto processuale con delega depositata in udienza dell’Avv COGNOME Corrado del foro di Milano in difesa di COGNOME NOME l’Avv COGNOME NOME del foro di Roma. Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a seguito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, Ł stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Lodi del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 con condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 21.667,00 di multa; la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, esclusa la contestata recidiva, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in quella di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. Ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 e ss. legge 689/81, ha sostituito la pena detentiva nella detenzione domiciliare sostitutiva per anni 2 e mesi 8, con le prescrizioni indicate in dispositivo.
All’imputato era contestato di avere illecitamente detenuto diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 2,88 lordi suddivisi in n. 6 dosi; due panetti del peso di grammi 62,69 lordi; un involucro contenente grammi 1,07 lordi).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME VincenzoCOGNOME a mezzo del difensore, articolando il seguente motivo unico di doglianza.
Violazione della legge penale in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
La difesa rappresenta di avere chiesto al primo giudice ed alla Corte d’appello il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. in quanto l’imputato aveva effettuato un versamento in danaro, dell’ammontare di euro 4.000,00, ad una comunità terapeutica quale risarcimento per il danno provocato dall’attività di cessione al minuto di stupefacenti a soggetti tossicodipendenti. La Corte di merito ha ritenuto che per il reato in contestazione non potesse applicarsi l’attenuante in questione.
L’interpretazione offerta non sarebbe condivisibile. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto il reato di spaccio di stupefacenti come un delitto finalizzato ad ottenere un lucro.
Persone offese di questo delitto sono sicuramente individuabili nei soggetti che acquistano e utilizzano lo stupefacente. Il versamento di una somma di danaro a strutture che si adoperano per il recupero dei tossicodipendenti ben può essere considerata una modalità utile per “elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato”. Del resto, Ł nota la giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene applicabile al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 quando l’evento dannoso sia di speciale tenuità, così come per ogni altro delitto finalizzato ad ottenere un lucro.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa, che aveva depositato memoria scritta con allegata prova dell’avvenuto versamento della somma di danaro offerta ad una comunità terapeutica, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Sulla questione dedotta, si osserva quanto segue.
L’attenuante invocata dalla difesa prevede due ipotesi: quella del risarcimento integrale del danno prima del giudizio e quella del c.d. ravvedimento operoso, che consiste nell’essersi il soggetto agente del reato, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Si tratta di ipotesi distinte, che hanno sfere di applicazione diverse .
In entrambi i casi la suddetta attenuante non Ł applicabile alla fattispecie che occupa.
Occorre rilevare come la difesa tenda a sovrapporre i due profili applicativi dell’attenuante in parola: per un verso, infatti, sottolinea come la somma versata debba considerarsi idonea ad elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato, per altro verso pone in evidenza come il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 sia connotato anche da motivi di lucro, tanto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile ad esso l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
I rilievi sono inconferenti e le argomentazioni poste a fondamento della compatibilità dell’attenuante della speciale tenuità del danno alla fattispecie che occupa non possono estendersi all’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Sotto il profilo della collaborazione risulta condivisibile quanto già validamente osservato, sia pure in tempi non recenti, da Sez. 6, n. 6863 del 07/03/1994, Sut, Rv. 198743, così massimata:’L’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. ricorre quando il colpevole, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adopera, per ravvedimento, al fine di elidere o attenuare le conseguenze concernenti il cosiddetto danno criminale, che Ł integrato dalla lesione o dal pericolo di lesione, in capo ai soggetti passivi – reali o potenziali – del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata. Il riconoscimento dell’attenuante, nei reati in materia di stupefacenti, presuppone innanzitutto un giudizio di reversibilità del danno in concreto arrecato alla parte lesa e, in secondo luogo, l’attivarsi del reo, non già in una direzione qualsiasi, purchØ dimostrativa della sua qualità di “ravveduto”, ma in quella specifica orientata ad elidere, o a ridimensionare, il danno o il pericolo, conseguente all’immissione sul mercato o alla consegna al consumatore, di quella specifica partita di stupefacente oggetto della contestazione’.
Il principio Ł stato successivamente ripreso e ribadito da Sez.4, n. 26548 del 6/6/2024, non massimata, che ha precisato come il riconoscimento dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ‘presuppone un giudizio di reversibilità del danno in concreto arrecato alla parte lesa e, in secondo luogo, l’attivarsi del reo nell’elidere, o ridimensionare il danno o il pericolo, conseguente all’immissione sul mercato o alla consegna al consumatore di quella specifica partita di stupefacente oggetto della contestazione’.
Alla luce dei criteri richiamati, non Ł riconoscibile l’attenuante nel caso in esame, difettando ogni collegamento della condotta indice di ravvedimento con le conseguenze dello specifico reato oggetto di contestazione.
Neppure Ł sostenibile la possibilità di configurare la suddetta attenuante sotto il profilo della riparazione del danno.
Il risarcimento integrale del danno, contemplato nella prima parte dell’art. 62 n. 6 cod. pen.,presuppone un danno patrimoniale liquidabile, che, nella fattispecie in esame non Ł quantificabile, riguardando il bene giuridico tutelato dalla norma la salute pubblica nella sua accezione generalizzata.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME