Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 937 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 937 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Chieti il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello de L’Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello de L’Aquila confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Vasto del 08/06/2023, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui agli articoli 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’articolo 62, n. 4, cod. pen. e sul mancato riconoscimento della destinazione dello stupefacente al consumo personale; con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; con un terzo motivo la mancata messa alla prova.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto all’attenuante di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen., questa Corte (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 – 01) ha stabilito il principio secondo cui «la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. Ł applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti», in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch’esso da speciale tenuità, ed Ł compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Ancora, la Corte ha ritenuto, con una risalente ma mai overruled pronuncia della Corte (Sez. 6, n. 3039 del 06/10/1981, dep. 1982, Ferrari, Rv. 152858 – 01) che «ai fini della concessione o del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. si deve fare riferimento soltanto al danno patrimoniale cagionato dal reato, in relazione principalmente alla consistenza ed al valore della cosa che ne costituisce l’oggetto ed in via sussidiaria alle
– Relatore –
Ord. n. sez. 18086/2025
CC – 12/12/2025
condizioni economiche del soggetto passivo. Non può invece farsi riferimento alla persona del reo nØ all’uso che egli intendeva fare della cosa stessa perchØ questi elementi, pur utilizzabili ad altri fini, non sono presi in considerazione in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno».
Tuttavia, la successiva giurisprudenza ha delimitato la portata dell’attenuante in parola, ritenendo necessario che la speciale tenuità di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen., riguardi congiuntamente sia l’entità del lucro perseguito o conseguito dall’autore del reato, che l’evento dannoso o pericoloso causato ( ex multis , con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, COGNOME, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357).
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva e in concreto del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.
In concreto, i giudici distrettuali hanno escluso – con motivazione congrua, che fa buon governo dei principi sopra esposti – tale ricorrenza in ragione dell’elevato numero di dosi ricavabili (oltre 200), suddivise in diverse buste, del rinvenimento di due bilancini di precisione e della somma di euro 180 in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio; hanno altresì escluso la destinazione al consumo personale, anche in assenza di qualsivoglia prova di segno contrario in grado di vincere i convergenti indizi di destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.
3.2. Il secondo motivo Ł inammissibile.
La mancata concessione delle attenuanti generiche nella estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, COGNOME, Rv. 283499 – 01, n.m. sul punto), motivazione che la Corte abruzzese ha reso (facendo leva sull’elevato numero di dosi ricavabili) in modo non manifestamente illogico.
3.3. La violazione dell’articolo 168bis c.p., poi, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), non aveva neppure costituito motivo di richiesta e di impugnazione, con conseguente tardività della deduzione.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME