Attenuante art. 62 n. 4 c.p.: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i requisiti necessari per l’applicazione della circostanza attenuante art. 62 n. 4 c.p., relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità. La decisione sottolinea come, in materia di stupefacenti, non sia sufficiente invocare il mero valore economico della sostanza, ma sia indispensabile dimostrare anche una ridotta offensività per la salute pubblica. L’ordinanza offre spunti fondamentali sulla specificità che deve caratterizzare i motivi di ricorso per evitare una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso: Appello contro una condanna per spaccio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per reati legati agli stupefacenti. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sollevando due principali questioni.
La prima riguardava la valutazione delle prove, contestando l’interpretazione dei giudici di merito sulla rilevanza della cocaina rispetto all’hashish. La seconda, e più significativa ai fini della presente analisi, concerneva la mancata applicazione della circostanza attenuante art. 62 n. 4 c.p., ovvero l’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’Analisi della Corte: I motivi del ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e, per quanto riguarda il secondo punto, palesemente generici.
La questione della strumentalità tra droghe
Riguardo al primo motivo, i giudici hanno considerato la motivazione della sentenza impugnata adeguata e coerente, anche perché supportata da consolidata giurisprudenza. Le argomentazioni del ricorrente sulla presunta strumentalità dell’hashish rispetto alla cocaina sono state giudicate “ultronee”, cioè irrilevanti e non in grado di scalfire la solidità dell’impianto accusatorio confermato in appello.
L’applicazione dell’attenuante art. 62 n. 4 c.p.
Il cuore della decisione si concentra sul secondo motivo. La Corte ha evidenziato come il ricorso fosse generico. Sebbene l’attenuante art. 62 n. 4 c.p. sia astrattamente applicabile ai reati di spaccio, il ricorrente si era limitato a dedurre il “ridotto rilievo economico” della condotta, senza affrontare l’altro profilo necessario: la “ridotta offensività rispetto al bene della salute”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha statuito che, per la concreta applicazione della fattispecie attenuante in esame, i due profili – quello economico e quello dell’offensività – devono necessariamente coesistere. Non è sufficiente che lo scambio abbia un valore economico modesto; è indispensabile che anche il pericolo o il danno per la salute pubblica sia di lieve entità. Il ricorrente, non avendo fornito alcuna argomentazione specifica su questo secondo e cruciale aspetto, ha presentato un motivo di ricorso incompleto e, pertanto, generico. Tale genericità ha condotto a una declaratoria di manifesta infondatezza dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (come nel caso di motivi manifestamente infondati), quest’ultimo è condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000,00 euro. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: i ricorsi in Cassazione devono essere specifici, pertinenti e completi in ogni loro parte, pena severe conseguenze processuali ed economiche.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi, in particolare riguardo alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante.
Quali sono i due requisiti che devono coesistere per applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) in casi di spaccio?
Secondo la Corte, per applicare tale attenuante non basta dimostrare il ridotto rilievo economico del fatto, ma è necessario provare anche la ridotta offensività rispetto al bene protetto, ovvero la salute pubblica. I due profili devono coesistere.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un appello viene dichiarato inammissibile in questo modo?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CONVERSANO il 25/08/1995
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1. GLYPH Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile a fronte di una motivazione che appare adeguata e coerente anche con richiamo a condivisibile giurisprudenza di legittimità quanto alla rilevanza a fini di spaccio della cocaina rinvenuta, laddove le ulteriori argomentazioni di sostegno della predetta impostazione quanto alla strumentalità dell’hashish ceduta rispetto alla cocaina appaiono ultronee e come tali non inficiano le predette e precedenti argomentazioni. Il secondo motivo proposto in ordine alla fattispecie ex art. 62 n. 4 cod. pen. appare generico in quanto pur potendosi applicare astrattamente l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non deduce specificamente oltre al profilo del ridotto rilievo economico anche quello della ridotta offensività rispetto al bene della salute quali due profili che devono coesistere per la concreta applicazione della fattispecie.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024