Attenuante Art. 62: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9368 del 2024, è tornata a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità in materia di circostanze attenuanti. Il caso in esame offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso avverso il diniego di un’attenuante art 62, in particolare quando la decisione dei giudici di merito appare logica e giuridicamente corretta. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può limitarsi a una mera riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, del codice penale. Questa norma prevede una diminuzione di pena quando l’agente ha cagionato, nei delitti contro il patrimonio, un danno di speciale tenuità. La ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negare tale beneficio, ma il suo ricorso si basava su una contestazione generale della valutazione operata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – ovvero se l’attenuante fosse o meno applicabile – ma si ferma a un livello procedurale. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che esso è privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volti a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Le Motivazioni: la Corretta Valutazione sull’attenuante art 62
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso. La Corte ha definito l’unico motivo di impugnazione come “manifestamente infondato”. Questo giudizio si basa su una constatazione precisa: la lettura della sentenza della Corte d’Appello non rivelava alcuna violazione di legge né criticità motivazionali che potessero giustificare un annullamento.
I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano già “ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici,” le ragioni del loro convincimento nel negare l’attenuante. Il ruolo della Suprema Corte, come viene ribadito, non è quello di compiere una nuova valutazione dei fatti, ma di verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Poiché il ricorso non era stato in grado di evidenziare tali vizi, limitandosi a contestare la valutazione fattuale, è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende proporre ricorso per Cassazione. La decisione sottolinea che un’impugnazione non può risolversi in una semplice richiesta di riconsiderazione delle prove o delle valutazioni di merito già effettuate nei gradi precedenti. Per avere successo, il ricorso deve identificare in modo specifico e puntuale i vizi di legittimità della sentenza impugnata. È necessario dimostrare non solo che si è in disaccordo con la conclusione dei giudici, ma che tale conclusione è stata raggiunta attraverso un percorso argomentativo fallace o in violazione di norme procedurali o sostanziali. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso sul diniego dell’attenuante art. 62 è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era motivata in modo logico e giuridicamente corretto, e il ricorso non evidenziava specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, sulla base di questa decisione, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se non emergono vizi di legittimità, la valutazione dei giudici di merito rimane valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, non emergono violazioni di legge né criticità motivazionali giustificative;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.