Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29574 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv. COGNOME che ha insistito per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma assolveva XXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al reato ex art. 609 bis cod. pen. commesso nel 2015, confermando la condanna per la residua imputazione ex art. 609 bis cod. pen. e rideterminando la pena in otto anni di reclusione.
Avverso la predetta sentenza XXXXXXXXXXXXXXXX mediante il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sostenendo che la corte avrebbe ritenuto l’attendibilità della persona offesa minorenne e del suo racconto valorizzando la contestualità del racconto della vittima rispetto all’accaduto e quanto altresì riferito da una testimone, richiamando altresì per la predetta finalità anche dichiarazioni del perito, tuttavia trascurandone talune in grado di porre in crisi tale giudizio di credibilità. Si sottolinea l’emersione di uno stato patologico della minore, persona offesa, in contrasto con aspetti determinanti della vicenda, In altri termini, emergerebbe l’incidenza di una patologia cerebrale della minore sulla fase del ricordo e della narrazione. E la contraddizione nella valutazione della prova emergerebbe dalla assoluzione per l’episodio del 2015, disposta proprio per la mancata prova in ragione dei limiti cognitivi della minore, della distanza temporale rispetto ai fatti, della tenera età e della assenza di riscontri. Laddove unico elemento differenziale rispetto al residuo
fatto del 2019 sarebbe dato dalla testimonianza della sorella della vittima, rispetto alla quale non sarebbe stato operato alcun accertamento per verificarne la attendibilità. Tale ultimo profilo si imporrebbe in ragione della esistenza di problematiche psichiche presenti in altri figli, nella famiglia del padre della ritenuta vittima.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione, per la mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che in primo grado erano state negate per la ripetitività della azione, invece venuta meno con la sentenza di appello. Rileverebbe poi l’incensuratezza e la non giovane età, per la evocata applicazione.
. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge e vizi di motivazione, sulla attendibilità della persona offesa e sulla valutazione frazionata della prova dichiarativa. La corte in tema di attendibilità non avrebbe risposto alle doglianze proposte dalla difesa. Mancherebbe un vaglio di attendibilità circa le dichiarazioni rese dalla madre della vittima e richiamate in sentenza, alla luce delle diverse conclusioni formulate in merito dal tribunale. Si rappresenta anche la insussistenza di un valido vaglio di attendibilità della vittima. Si richiama altresì giurisprudenza in tema di valutazione frazionata della testimonianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo Ł manifestamente infondato. La motivazione a supporto del giudizio di responsabilità, formulato dalla corte, Ł coerente e articolata. Essa pur riconoscendo le problematiche cognitive della minore, quanto alla capacità di rievocare i fatti, valorizza dati idonei a superare tale limitazione, evidenziando come gli elementi a carico siano costituiti, da una parte, dal racconto reso dalla vittima nell’immediatezza dei fatti alla sorella, dall’altra, dalla conferma da questa ultima offerta circa i contenuti di tale narrazione, come ribadita in incidente probatorio, quale dato particolarmente qualificante nella misura in cui ha offerto anche significativi riscontri attraverso la descrizione non solo di quanto recepito dalla vittima ma anche di quanto visto sulle mani della stessa: si vuole fare riferimento al ricordo con cui la sorella ha rappresentato la intervenuta richiesta della vittima, nel momento in cui ne raccolse la rivelazione dei fatti in contestazione, di lavarle le mani che apparvero sporche di ‘un liquido biancastro e maleodorante’, quale conferma significativa della attendibilità del racconto della minore, che aveva riferito alla ragazza di essere stata costretto a toccare l’organo genitale dell’imputato e di averlo preso in bocca, aggiungendo che lo zio le aveva fatto fare una ‘cosa schifosa’. Circostanza, quest’ultima, ragionevolmente collegata proprio con il ricordo della sorella circa l’invito della vittima a lavarle le mani, effettivamente apparse sporche del liquido sopra citato. La coerenza del giudizio di attendibilità si rafforza anche del rilievo della assenza di elementi di astio da parte della sorella e della madre della vittima, che pure ebbe a confermare il racconto fattole dalle figlie, appena rientrate a casa. In tale quadro, ben si collega anche il rilievo del perito, valorizzato dai giudici, ed invero aggiuntivo rispetto alla già suesposta valida motivazione, circa la genuinità dei racconti della bambina. Rispetto a tale piø che adeguata motivazione, la censura in esame appare meramente assertiva e rivalutativa del merito, nØ osta la esclusione di responsabilità per il precedente episodio del 2015, posto che i giudici hanno spiegato tale decisione evidenziando come la narrazione di tale ulteriore evento in sede di incidente probatorio sia stata effettuata in maniera generica e non sia stata approfondita, oltre a risultare altresì manchevole di ogni riscontro rispetto a quanto invece emerso in ordine ai fatti del 2019, sopra illustrati e per cui Ł intervenuta condanna. Invero, appare evidente come il giudizio di responsabilità, siccome fondato su plurimi elementi in realtà assenti rispetto alla rappresentazione dei fatti del 2015,
per cui Ł invece intervenuta assoluzione, non consente alcun rilievo di contraddittorietà e di illogicità.
Il secondo motivo sulla mancata applicazione delle generiche Ł inammissibile, in assenza di ogni gravame sul punto, alla luce del riepilogo dei motivi di appello contenuto in sentenza e non contrastato. In proposito, si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017) Rv. 270627 – 01 COGNOME).
Riguardo al terzo motivo, la censura sul tema della valutazione frazionata di una testimonianza appare generica se non incomprensibile, in assenza di ogni illustrazione concreta della questione rispetto ad una determinata testimonianza. Quanto poi ai dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, relativi al giudizio di attendibilità della persona offesa e alla mancata risposta alle doglianze proposte dalla difesa, Ł sufficiente richiamare le suesposte considerazioni circa la validità della valutazione della attendibilità della vittima e delle sue dichiarazioni. La censura Ł inammissibile anche peraltro in ragione del fatto che il ricorrente si limita a rinviare ai motivi di gravame, senza specificarli e illustrarne la incidenza sulla validità della motivazione. Nonostante il noto principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 -, n. 8065 del 21/09/2018 Rv. 275853 – 02). In tale contesto, emerge solo una generica contestazione del vaglio di attendibilità circa le dichiarazioni rese dalla madre della vittima.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla corte di appello di roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla corte di appello di roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il
pagamento in favore dello stato. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 23/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME