Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28365 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natog DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2024, confermav la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile de reati di rapina (“perché, per procurare a sé un ingiusto profitto, dappr impossessava di un cappello…sottraendolo alla persona offesa COGNOME NOME, c immediatamente dopo colpiva con uno schiaffo, minacciandolo…con l’aggravante delle più persone riunite…in relazione alla simultanea presenza, al momento commissione del fatto, di COGNOME NOME,”) e tentata rapina (…perché procurare a s-e un ingiusto profitto, costringendo con la forza COGNOME Ami seguirlo in una stradina isolata, e minacciandolo con un coltellino, compiva diretti in modo non equivoco a sottrarre alla suddetta persona offesa una felp
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imput osservando che non si poteva condividere il giudizio di attendibilità dichiarazioni della persona offesa COGNOMECOGNOME da insicurezz assenza di coerenza e rigore logico, indicando prima COGNOME NOME NOME po l’imputato come autore dell’episodio accaduto nella stradina e poi narrando episodi identici nelle modalità, attribuendone uno a COGNOME ed uno all’imput facendo sorgere il ragionevole dubbio che avesse duplicato il ricordo.
Inoltre, prosegue il difensore, era emerso che l’imputato e la persona of si conoscevano, contrariamente a quanto dichiarato da COGNOMECOGNOME COGNOME che c riferimento all’episodio del cappellino era lampante che si era trattata reazione di NOME nel voler rientrare in possesso del suo cappellino, p mancava l’elemento del dolo; inoltre, il coltellino era stato descrit genericamente e non era mai stato trovato, e né lo schiaffo né la minaccia er idonei ad incidere sulla libertà morale della persona offesa; la Corte di a aveva anche aggiunto un terzo episodio, che aveva inciso sulla condanna, e doveva rilevare la mancata audizione degli amici che accompagnavano COGNOME, malgrado il difensore avesse chiesto di sentirli ai sensi dell’art. 507 cod. pr
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente all’unico motivo di ricorso, si deve precisare la natur sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutaz nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamen
al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conse inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimen che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ri come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/201 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la pro valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gra merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurab nella presente sede, che il racconto della persona offesa fosse assolutam credibile, escludendo che vi sia stata una qualsiasi duplicazione di ric precisando che la persona offesa ha riferito di tre episodi, di cui due riguar il ricorrente, osservando anche che la sottrazione del cappellino e lo schiaff a COGNOME erano stati ammessi dallo stesso imputato, che aveva però giustifica fatto spiegando di volersi riprendere il suo cappellino, spiegazione che è rimasta senza alcun riscontro; per questo motivo, alla luce della ammissi dell’imputato, la Corte ha ritenuto quindi inutile sentire i due amici di NOME presenti all’episodio della sottrazione del cappellino, che nulla di più avr potuto aggiungere.
Si deve poi rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni d persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applican dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente p da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corre da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiaran dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve ess penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazio qualsiasi testimone.
Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibili di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attra individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunità” e “necessità”, lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzament circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; i
costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).
Una volta ritenuta attendibile la persona offesa, si deve quindi rilevare che anche le censure sulla esistenza del coltellino di cui all’ episodio della rapina tentata ed alla descrizione dello stesso siano inammissibili.
Relativamente alla idoneità dello schiaffo e della minaccia a coartare la volontà della persona offesa, la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.7 della sentenza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali.
Quanto alla mancanza di dolo, correttamente la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato di rapina va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore. (vedi Sez.U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2024