Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35145 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35145  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pace del Mela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 settembre 2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha riqualificato il fatto contestato al capo a) ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 e rideterminato la pena in un anno di reclusione e 2 mila euro di multa, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva
affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di coltivazione di 29 piante di cannabis indica in vasi.
Con un unico, articolato motivo si deducono la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e plurimi vizi della motivazione per travisamento di dati probatori decisivi.
La Corte di appello ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese in dibattimento dagli operanti di polizia giudiziaria in base alla loro presupposta validità, essendo, invece, carente il giudizio di attendibilità.
È macroscopica l’illogicità della motivazione nella parte in cui afferma l’irrilevanza delle discordanze rilevabili nelle tre annotazioni di servizio, in quanto, benché redatte a posteriori in caserma, sono state redatte prima di eseguire l’intervento successivo cosicché non può esservi confusione sulla presenza degli operanti in attività investigative ancora da compiere.
Si segnala una prima incongruenza nell’annotazione del 20 luglio 2021 relativa al primo sopralluogo eseguito alle ore 10.00 in cui si dà atto della presenza di una piccola serra e di vasi di piante di cannabis, ma non si accenna a rilievi fotografici, a differenza di quanto affermato in dibattimento dal teste COGNOME, che riferiva di averli effettuati, diversamente dal brigadiere COGNOME, che escludeva tale circostanza.
Ne deriva l’incertezza sulla presenza dei vasi in quella data rispetto al momento del loro ritrovamento all’interno di una struttura precaria, inidonea alla coltivazione, come confermato dalla relazione del consulente tecnico, dalla quale risulta che il locale aveva una superficie di pochi metri quadri che non consentiva la coltivazione di 29 piante di marijuana, specie in mancanza di impianti di irrigazione e aereazione. Altra anomalia è costituita dalla circostanza che l’AVV_NOTAIO, che ha firmato l’annotazione di servizio, ha escluso di aver partecipato all’attività investigativa, avendo solo accompagnato i colleghi sul posto, e di aver sottoscritto il documento.
Analoghe anomalie si riscontrano per l’annotazione di servizio relativa all’intervento del pomeriggio del 20 luglio 2021, che risulta redatta da cinque operanti, di cui uno, il COGNOME, addirittura assente, nonostante risulti aver firmato il verbale e nonostante il collega COGNOME ne ricordasse la presenza al pari di quella del ricorrente, invece, non presente sul posto, come risulta dall’annotazione di servizio del giorno successivo. Infatti, solo la mattina del 21 luglio 2021 i militari videro il COGNOME NOME intento a trasportare in un carrello della spesa le piante dal suo terreno ad un fondo vicino.
Le numerose incongruenze indicate e le accertate irregolarità dei verbali redatti dai militari rendono illogica la motivazione ed effettivo il travisamento della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, nella misura in cui reitera censure formulate sin dal primo grado, valorizzando incongruenze dichiarative, superate dai giudici di merito con lineare e logica motivazione, che esclude il denunciato travisamento della prova.
 Il ricorrente pone nuovamente l’accento sulle irregolarità delle annotazioni di servizio redatte dagli operanti e, pur non spingendosi a sostenerne la falsità, fa leva sulle incongruenze relative alle sottoscrizioni dei militari che avevano svolto il servizio, ritenendole idonee a minarne l’attendibilità.
Le suggestioni correlate a tale impostazione erano state respinte già dal primo giudice, che le aveva ritenute superate dalle uniformi dichiarazioni degli operanti sulla sequenza delle attività svolte, riconducendo ad errori, evidentemente connessi al lasso di tempo intercorso tra l’attività e la redazione degli atti, le incongruenze segnalate, tenuto conto dei vari servizi di osservazione svolti in sequenza e del numero dei militari intervenuti ed alternatisi; sottolineava, altresì, che non vi erano evidenze per ritenere frutto di artificiosa ricostruzione dei fatti o di errori macroscopici sia le deposizioni dei militari che i rilievi fotografici acquisiti (pag. 3 sentenza di primo grado).
Valutazioni, queste, condivise dai giudici di appello, che hanno ritenuto comprensibile, in ragione della tempistica e modalità di redazione degli atti, la confusione sui militari presenti nelle diverse fasi del servizio, svoltosi in tre momenti diversi, in sequenza e con avvicendamento di personale al fine di individuare l’autore della coltivazione, identificato nel ricorrente solo il giorno dopo l’inizio del servizio.
La prevalenza accordata e l’affidamento riposto nelle dichiarazioni degli operanti trovano ragione nella uniformità e sostanziale convergenza delle stesse sullo svolgimento dei fatti, sullo stato dei luoghi descritto e sulla accertata riconducibilità delle piante al COGNOME, proprietario del terreno privo di recinzione, al cui interno era stata realizzata una struttura coperta da teloni di plastica ove vi erano le piante di cannabis, fotografate dagli operanti.
3.1. Proprio con riferimento alla riproduzione fotografica la Corte di appello ha riportato le dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME– il quale aveva dichiarato di aver personalmente realizzato le foto delle piante in occasione del primo sopralluogo il mattino del 20 luglio 21-, ritenendole non smentite da quelle del collega COGNOME, che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, aveva
semplicemente dichiarato di non ricordare tale circostanza, senza escluderla, anzi, aveva affermato di presumere che il collega le avesse scattate (pag. 4 sentenza).
Ne deriva che l’incertezza sulla presenza delle piante nella serra il mattino del 20 luglio 2021, che la difesa vorrebbe far derivare dalla divergente dichiarazione dei due operanti, non ha ragion d’essere.
3.2. Non ha miglior sorte l’eccezione relativa alla mancata partecipazione al servizio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che non aveva riconosciuto la propria firma in calce all’atto, in quanto il ricorrente trascura la precisazione resa dal militare di aver accompagnato i colleghi sul posto e di essere tornato a riprenderli quella mattina; circostanze cui è stato ragionevolmente ricondotto il suo inserimento tra i partecipanti al servizio (pag. 5 sentenza).
3.3. Analogamente, la Corte di appello riconduce sempre alle ragioni prima indicate l’erronea indicazione della presenza dell’AVV_NOTAIO COGNOME in tutte le fasi del servizio, nonostante avesse partecipato solo ai servizi del mattino del 20 e del 21 luglio, e chiarisce che la mancata sottoscrizione dei militari COGNOME e COGNOME, presenti il pomeriggio del 20 luglio, sulla relativa annotazione è colmata dall’ammissione di aver partecipato al servizio.
Oltre ad ignorare le giustificazioni addotte dal brigadiere COGNOME, che valgono a spiegare la mancata sottoscrizione dell’atto, il ricorso trascura che la partecipazione del COGNOME e del COGNOME al servizio è stata confermata dal collega COGNOME, che ha sottoscritto l’atto al pari del luogotenente COGNOME, nelle more deceduto (pag. 5).
3.4. Ugualmente superata con argomentazioni non illogiche è l’incongruenza rilevata nell’affermazione del teste COGNOME circa la presenza del ricorrente sul posto il pomeriggio del 20 luglio, avendo i giudici ritenuto comprensibile l’errore dovuto all’incerto ricordo dei fatti di quel pomeriggio ed alla sovrapposizione dei ricordi relativi ai due servizi di osservazione svolti in due giorni, in sequenza, ai quali il teste aveva partecipato, essendo indubbio che la presenza del COGNOME sul posto fu rilevata solo il mattino successivo. Peraltro, anche sul piano logico deve ritenersi frutto di errore l’incongruenza, spiegandosi la necessità di proseguire i servizi di osservazione proprio per identificare l’autore della coltivazione, non trovato sul posto nel corso dei servizi precedenti.
Pacifico, infatti, è l’esito del servizio di osservazione del mattino seguente, nel corso del quale i militari videro il COGNOME trasportare alcune piante per spostarle con un carrello dalla serra realizzata sul suo terreno in un terreno vicino, ove fu rinvenuta, occultata tra la vegetazione, la maggior parte delle piante viste dagli operanti il giorno precedente.
3.5. Anche quanto alla dedotta inidoneità della struttura la Corte di appello ha superato l’obiezione difensiva, spiegando in modo lineare che, pur essendo
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rudimentale, risultava idonea a consentire la coltivazione, tenuto conto della rilevata presenza delle piante e del rinvenimento di un barattolo contenente marijuana.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 8 ottobre 2025