Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 663 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 663 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME AMOROSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOMECOGNOMERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
uditoil AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
uditi i difensori del ricorrente, avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che hanno concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 marzo 2024, il Tribunale di Savona condannavaRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEX, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11 e 609-quater, commi 1 e 6, cod. pen., per aver compiuto atti sessuali ai danni delle minori di anni dieci COGNOME e COGNOME: con riferimento alla prima, in piø occasioni nel corso degli anni 2011-2014, approfittando dell’assenza della madre della minore o del fatto che la stessa dormisse, introducendosi nel suo letto durante la notte, spogliandola, strusciando il suo pene contro di lei e toccandola nelle parti intime, entrando nel bagno mentre la minore faceva la doccia e chiedendole di mostrargli il seno ed il fondoschiena ovvero di toccare il suo pene; con riferimento alla seconda, in piø occasioni nell’arco dell’anno 2014, approfittando dell’assenza della madre della minore o del fatto che la stessa dormisse, quasi sempre sul divano della sala le toccava il seno e la vagina e la baciava sulla bocca, la invitava a toccare il suo pene e, al rifiuto della bambina, le prendeva la mano e la poggiava sui suoi genitali, in un caso mettendola a pecorina sul divano e appoggiandole il pene sul suo fondoschiena, infine, in altra circostanza, masturbandosi davanti a lei in camera da letto. Il Tribunale applicava le pene accessorie di legge e disponeva le statuizioni civili.
Con sentenza del 14 maggio 2025, la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni nove e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEX, tramite i
difensori, propone ricorso per cassazione, sollevando otto motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in relazione alla omessa ed erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti.
In sintesi, la difesa lamenta l’omesso esame, da parte della Corte di appello, delle specifiche e decisive doglianze difensive formulate nell’atto di impugnazione, in ordine a) alle propalazioni delle persone offese a fronte di numerosi allert negativi sulla loro capacità a testimoniare per problematiche psico-cognitive, comportamentali e relazionali, b) alla compromissione della prova dichiarativa di COGNOME per la irregolare condotta tenuta dal consulente tecnico di parte del AVV_NOTAIO ministero, c) alle testimonianze delle madri, ictu oculi non credibili per la irragionevolezza delle loro condotte nei confronti dell’imputato dopo aver acquisito consapevolezza degli asseriti abusi dallo stesso perpetrati, d) alla omissione di qualsivoglia confronto rispetto alle allegazioni documentali (chat di wathsapp e fotografie) concernenti circostanze successive ai presunti abusi, e rispetto alle testimonianze dei testi a discolpa, e) alla denegata rinnovazione istruttoria concernente l’assunzione testimoniale del secondo consulente tecnico della difesa, nonchØ dell’estrazione della copia forense del cellulare e del computer dell’imputato, ancora in sequestro. Lamentava, pertanto, la difesa che le pronunce di colpevolezza del prevenuto avevano violato la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 609-quater e 192 cod. proc. pen. in ragione delle inattendibili dichiarazioni rese dalle persone offese.
2.2.1. La difesa lamenta che il giudice di primo grado a) ha pretermesso di considerare le prove a favore del ricorrente, in particolare le valutazioni del consulente tecnico di parte,
COGNOMERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE; b) ha travisato delle emergenze probatorie, vale a
dire la testimonianza della tutor RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEX, rispetto alla quale il giudice di primo grado ha trasmesso gli atti alla Procura per falsa testimonianza; c) ha denegato plurime acquisizioni probatorie, sollecitate dalla difesa ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., senza motivare al riguardo. In tal modo, la Corte territoriale, con motivazione apparente, si Ł sottratta ai puntuali rilievi difensivi tesi a dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, costituenti unica fonte di prova utilizzata in sentenza per fondare la colpevolezza dell’imputato.
2.2.2. La difesa si duole che la Corte di appello avrebbe assiomaticamente affermato la spontanea emersione del ricordo da parte delle persone offese, avrebbe apoditticamente scusato l’illogica inerzia delle rispettive madri nell’informare l’Autorità giudiziaria delle presunte condotte illecite dell’imputato e giustificato le minori persone offese per aver taciuto per molti anni gli abusi subiti.
2.2.3. Quanto al narrato di COGNOME, la difesa richiama le conclusioni del perito COGNOMERAGIONE_SOCIALEXXX che aveva evidenziato come la persona offesa presentasse dei disturbi della sfera affettiva, come la capacità della medesima di rapportarsi ai fatti esterni palesasse elementi indicatori di una tendenza a rifugiarsi nella fantasia ed a confabulare, come il grado di consapevolezza in relazione agli episodi oggetto dell’imputazione fosse inficiato, in ragione di una scarsa attitudine all’introspezione, come sussistessero disturbi del pensiero caratterizzati da bizzarria ed idee persecutorie, unitamente alla scarsa capacità di giudizio, di possibile origine traumatica. Dette valutazioni erano corroborate dalle risultanze degli accertamenti psicodiagnostici che avevano fornito una sequela impressionante di profili e di allert negativi. La Corte territoriale, senza
valorizzare le osservazioni scientifiche del perito, aveva rinviato alla sentenza di primo grado che, pur prendendo atto delle problematiche rilevate dal perito, aveva ritenuto che non vi fossero elementi per non ritenere credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, dovendo apprezzarsi la valenza relativa dei test e la necessità di combinarli con i colloqui ed un esame concreto della persona.
La difesa richiama poi le valutazioni del consulente tecnico di parte, NUMERO_CARTA, non considerati dalla Corte territoriale, con le quali era stato segnalato come la valutazione psicodiagnostica avesse rivelato un funzionamento cognitivo caratterizzato da bizzarria, idee persecutorie e compromissione della prova di realtà, la riscontrata elevata intelligenza non costituisse un vantaggio, il bisogno di approvazione fosse così intenso da risultare suggestionabile, le caratteristiche di funzionamento mentali inficiassero la qualità di percezione degli eventi, viziando l’immagine di ciò che veniva ricordato e riferito; individuando, inoltre, dei fattori traumatici causativi di tali disturbi del pensiero, completamente pretermessi dalla Corte territoriale, vale a dire il rapporto inesistente e consequenzialmente sofferto con il padre biologico, il rapporto inesistente con la madre, l’odio verso il fratello, la balbuzie presente ben prima che nella vita della madre apparisse l’imputato, i ripetuti traslochi con abbandono di luoghi e persone, la bulimia. Tantomeno si era tenuto conto dei rilievi della COGNOMEXX sui tratti di personalità borderline della ragazza e sugli ulteriori profili emergenti dalla relazione a firma della predetta consulente di parte che avrebbero dovuto sancire l’incapacità a testimoniare della persona offesa e la sua inattendibilità.
2.2.4. Deduce la difesa che, rispetto agli abusi verificatisi negli Stati Uniti, all’interno di una casa di 100 mq, dove vivevano anche il fratellino, il nonno materno ed una ragazza alla pari, nessuno si sia stranamente accorto di nulla, nØ abbia percepito un qualche rumore o notato un successivo malumore della bambina abusata; rispetto ai successivi abusi verificati in Italia, la difesa deduce che la mamma della persona offesa avrebbe smentito qualsiasi relazione tra la figlia, l’imputato e un orsetto di peluche che la persona offesa aveva indicato come motivi di abuso, mentre non erano stati rinvenuti i video dei filmati sessualmente espliciti che sarebbero stati fatti alla bambina.
2.2.5. Quanto alle dichiarazioni di COGNOME, osserva la difesa che trattasi di pluripregiudicata condannata in via definitiva per condotte inerenti la mistificazione della realtà, segnalando che la figlia nata dal suo ultimo convivente, COGNOME, era stata collocata presso il padre, e che la donna aveva ingannato l’uomo non riferendogli dei precedenti penali e dell’ordine di carcerazione ricevuto, essendo destinataria di provvedimento di detenzione domiciliareper condanne inerenti fatti di truffa, conseguendone il deterioramento dei rapporti e una denuncia strumentalmente sporta dalla donna per asseriti maltrattamenti e lesioni subiti da parte del RAGIONE_SOCIALE.
2.2.6. Argomenta la difesa che il particolare della presunta occasione in cui l’imputato sarebbe stato sorpreso dalla RAGIONE_SOCIALEX mentre si trovava nudo in camera della minore NOME era stato plausibilmente chiarito dal ricorrente, chiamato a recarsi piø volte nella stanza dove dormiva NOME con il fratellino per verificare la chiusura delle finestre affacciantesi sulla strada sottostante. Richiama, poi, a sostegno della inattendibilità di COGNOME le chat intercorse con l’imputato in cui la minore chiedeva a quest’ultimo di essere accompagnata a danza o dalla psicologa in epoca successiva a quella in cui aveva collocato la riemersione dei ricordi degli abusi subiti o ancora delle fotografie risalenti al 20/10/2017, data di compleanno dell’imputato, e al Natale 2017 in cui sono raffigurati la minore e la di lei madre che festeggiano con l’imputato, rispetto alle quali i
giudici di merito avevano ritenuto di porne in dubbio l’autenticità, adombrandone la contraffazione, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal consulente del AVV_NOTAIO ministero, COGNOMENOME, senza sottoporre a perizia il cellulare e il computer dell’imputato, sottoposti a sequestro.
2.2.7. Quanto al narrato di COGNOME, la difesa sottolinea che la genuinità delle propalazioni accusatorie era stata inquinata dalla irregolare condotta tenuta dalla psicoterapeuta NOME che, dopo aver partecipato all’audizione protetta della minore quale consulente del P.M., aveva intrapreso un percorso terapeutico con la ragazza su richiesta della madre. Lamenta, inoltre, che le valutazioni del perito,
COGNOMEX, in ordine alla capacità a testimoniare ed alla suggestionabilità della minore, non erano state apprezzate dai giudici di merito, avendo il perito precisato che la suggestionabilità totale era elevata e tale da evidenziare quanto la ragazza si faccia condizionare nel momento in cui non Ł sicura delle informazioni che ha a sua disposizione e pertanto si appoggia alle informazioni che le porge l’interlocutore.
2.2.8. Richiama poi la difesa le parti dell’incidente probatorio in cui Ł emersa la duplice attività della NUMERO_CARTA, nonchØ l’elaborato del perito laddove erano stati evidenziati plurimi allarmanti profili della personalità della minore, corroborati dai rilievi della consulente di parte, NUMERO_CARTA, che aveva messo il evidenza come il piano di realtà fosse fortemente compromesso, faticando la minore a differenziare il mondo interno dal mondo esterno, per cui la fantasia travalica, ma anche la presenza della sindrome di Biancaneve, quale meccanismo difensivo a rifugiarsi nella fantasia di fronte ad eventi stressanti che la persona non tollera (nel caso di specie, difficoltà familiari importanti, la perdita del padre in giovane età, l’allontanamento dal fratello cresciuto con i nonni, una situazione con una madre single in precarietà economiche, precarietà educative, difficoltà scolastiche, uso di cannabinoidi), costituendone riprova le inattendibili dichiarazioni rese davanti al RAGIONE_SOCIALEP. in ordine a presunti comportamenti sessuali subiti da parte di due professori nell’RAGIONE_SOCIALE scolastico dove aveva svolto il primo anno delle scuole medie superiori.
2.2.9. Quanto alle dichiarazioni di NOME, relative all’aver assistito ad una scena verificatasi prima dell’estate 2014 in cui la figlia NOME sostanzialmente masturbava sotto una coperta l’imputato, rileva la difesa che la posizione riferita dalla dichiarante, vala dire le scale che conducono al piano RAGIONE_SOCIALE, non le avrebbe consentito di avere una visione del salotto dove si trovavano la figlia e l’imputato, a causa della presenza di una tenda atta a separare i due ambienti. Osserva, tuttavia, la difesa che la teste, invece di assumere una reazione imRAGIONE_SOCIALEta di protezione ed allontanamento della minore dal presunto soggetto abusante, era rimasta a casa dell’imputato sino a gennaio 2015, dormendo sotto lo stesso tetto per ulteriori otto mesi; non solo, osserva ancora la difesa che, dopo la interruzione della convivenza, la donna aveva continuato ad avere rapporti sessuali con l’imputato ed aveva consentito che la figlia continuasse a frequentare l’imputato anche in sua assenza, sia presso lo stabilimento balneare RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di
COGNOME, sia presso l’abitazione dell’imputato.
2.2.10. Osserva come la Corte territoriale non aveva spiegato perchØ la minore abusata avesse accettato di continuare la frequentazione dell’imputato, dopo averne esternato le condotte abusanti.
2.2.11. Rileva ancora la difesa come la Corte territoriale non si sia confrontata con l’esito dell’accertamento diagnostico effettuato sull’imputato, da cui Ł risultato come lo stesso non fosse affetto da alcun disturbo pedofilico.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 e 605 in relazione all’art. 609-quater, in ragione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa NUMERO_CARTA alla luce del ruolo svolto dalla
COGNOMERAGIONE_SOCIALE, ausiliario del P.M. e psicoterapeuta della minore.
Censura la difesa l’esistenza di un condizionamento operato sulla persona offesa COGNOME, poichØ la COGNOME, dopo aver partecipato all’audizione protetta della minore quale consulente del P.M., aveva intrapreso un percorso terapeutico con la ragazza su richiesta della madre, ed aveva poi partecipato all’incidente probatorio nuovamente quale consulente della pubblica accusa, in tal modo tenendo una condotta lesiva della genuinità della prova oggetto di acquisizione, avendo la professionista agito nella duplice veste di ausiliario del P.M. e di psicoterapeuta della minore prima che la sua testimonianza venisse assunta e cristallizzata dall’Autorità giudiziaria, e trattando, negli appuntamenti presso il proprio studio, argomenti con riferimenti piø o meno diretti ai fatti di cui alla vicenda giudiziaria, con un incontro fissato il giorno precedente all’esame in sede di incidente probatorio, poichØ la ragazza e la madre avevano richiesto chiarimenti circa la dinamica dell’incombente processuale.
Sostiene, quindi, la difesa che l’audizione della persona offesa sia stata effettuata in violazione della c.d. Carta di Noto e lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo l’errore metodologico, abbia assiomaticamente affermato che ciò non aveva compromesso l’attendibilità della minore, pretermettendo di considerare che la reiterazione da parte di minori di dichiarazioni di uguale contenuto non Ł indice di attendibilità e di dare conto che, in sede di incidente probatorio, era presente l’ausiliario del P.M. che, fino al giorno precedente all’incidente probatorio, aveva interagito con la minore nella veste di psicoterapeuta della stessa. Al contrario, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’incidenza, in termini di i nfluenza sulla credibilità della minore, delle irregolari condotte tenute dalla
COGNOME ed il rischio rappresentato dal confronto dialogico tra quest’ultima e la minore, nonchØ l’incidenza condizionante sul funzionamento della memoria della minore, perchØ i minori ricordano raccontando e la ripetizione del racconto implica agevolmente la contaminazione progressiva del ricordo, fino alla creazione di veri e propri falsi ricordi.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in relazione al diniego di disporre la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale aveva apoditticamente denegato la richiesta di escussione del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, il quale aveva assistito alle operazioni peritali, quale sostituto della COGNOMEXX, sollecitando peraltro il perito COGNOMEX alla sospensione dello svolgimento della perizia, in ragione del doppio ruolo svolto dalla COGNOME nei riguardi di COGNOME.
Lamenta inoltre la difesa la mancata acquisizione di un diario di COGNOME, risalente al 2016, dal contenuto del quale era possibile estrapolare frasi di risentimento nei confronti della madre e del fratello, nonchØ dell’obesità che le precludeva di dedicarsi alla danza del ventre, e dell’anoressia da cui era affetta, senza alcun riferimento alle condotte abusanti dell’imputato.
Lamenta ancora la difesa la mancata acquisizione di un libro scritto da COGNOME sui presunti maltrattamenti subiti dal RAGIONE_SOCIALE, senza alcun riferimento ai comportamenti ascritti all’imputato.
Lamenta altresì la difesa il mancato accertamento che era stato richiesto di disporre sul telefono e sul computer sequestrati al prevenuto, al fine di verificare l’effettiva collocazione temporale delle fotografie e della chat wathsapp.
Lamenta infine la mancata escussione degli insegnanti NOME e NOME dell’RAGIONE_SOCIALE frequentato da COGNOME e da questa accusati di aver abusato di lei e di un’altra alunna.
Deduce la difesa che l’ammissione delle prove richieste sarebbe stata decisiva a fronte di dati probatori contraddittori ed obiettivamente incerti.
2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.
La difesa si duole che la Corte territoriale ha omesso di adeguatamente soffermarsi sulle puntuali censure difensive, lasciando irrisolte una serie di rilevanti questioni puntualmente eccepite in sede di appello, avendo su di esse il giudice di seconde cure l’obbligo di motivare in modo puntuale ed analitico su ogni punto devoluto; dovere disatteso dalla Corte distrettuale che ha reso una motivazione apparente.
2.6. Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 6, cod. pen.
Argomenta la difesa che i rilievi che avevano condotto i giudici di secondo grado a rideterminare la pena, individuando la pena base nel minimo edittale, avrebbero dovuto determinare il riconoscimento ex officio della circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater, comma 6, cod. pen., non costituendo ostacolo la tenera età della persona offesa, nØ l’abuso della fiducia ed il legame affettivo con la vittima.
2.7. Con il settimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento ex officio delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Argomenta la difesa che, in ragione della risalenza nel tempo dei reati in contestazione, della moderata invasività delle condotte ascritte, dell’atteggiamento leale e processualmente collaborativo assunto dall’imputato, infine dell’offerta risarcitoria prospettata, la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare e concedere le circostanze attenuanti generiche o comunque spiegare perchØ i fattori positivi esposti dovessero considerarsi irrilevanti.
2.8. Con l’ottavo motivo, la difesa deduce un vizio della motivazione in ordine all’aumento operato ex art. 81 cpv. cod. pen. per il riconosciuto vincolo della continuazione interna ed esterna.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha disatteso l’obbligo di motivare sul valore ponderale attribuito al reato satellite in danno di COGNOME, dovendosi tener conto della natura monotematica dei reati avvinti dal vincolo della continuazione e, quindi, del minor disvalore complessivo unitario della condotta criminosa realizzata dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioŁ ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la
nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.
Sul punto, Ł stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo piø penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato Ł una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Tanto premesso, consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che Ł esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.
Il primo, il secondo e il quinto motivo, tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, essendo le doglianze tutte concentrate sulla ritenuta capacità a testimoniare delle persone offese minori e delle rispettive madri e sul giudizio di attendibilità attribuito alle stesse dai giudici di primo e secondo grado, denunciando sul punto omessa valutazione delle doglianze difensive contenute nell’atto di gravame.
Le doglianze che hanno ad oggetto il narrato di COGNOME sono infondate, poichØ consistenti in larga parte nella mera riproposizione di censure esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado con conforme valutazione, richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto, al di fuori dei limiti fissati dall’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte territoriale, nel rispondere a censure sostanzialmente già mosse con l’atto di appello, hanno illustrato, con una sufficiente sintesi, le emergenze istruttorie riguardanti gli abusi nei confronti della menzionata minore (v. pagine 1, 2 e 3 della pronuncia impugnata), e descritto soprattutto la genesi delle propalazioni accusatorie: i ricordi dell’inizio della vicenda abusante, avvenuto durante il soggiorno negli Stati Uniti, erano emersi, allorchŁ, a distanza di anni, vi era stato, in sua presenza, un riferimento alle fotografie scattate durante il soggiorno americano, così provocando in costei la riemersione dei ricordi degli abusi subiti e un evidente turbamento, cui conseguì il racconto alla madre di quanto accaduto. Gli abusi sessuali nei confronti della minore, iniziati appunto durante il periodo americano, in un frangente in cui non era presente in casa la madre, nØ la donna che si occupava della bambina, si erano poi protratti una volta rientrati in Italia ed avevano avuto termine solo nel momento in cui la minore aveva trovato il coraggio di respingere l’imputato che, per l’ennesima volta, aveva trovato nudo nel suo letto, con urla che avevano richiamato la madre che aveva sorpreso il compagno nudo in piedi di fronte alla figlia, nella camera di quest’ultima. Nessuna denuncia fu sporta nella imRAGIONE_SOCIALEtezza dalla compagna, che ritenne di risolvere il problema allontanando la propria famiglia dall’imputato; mentre, anni dopo, persistendo delle evidenti sofferenze nella persona offesa, quest’ultima aveva rivelato quanto accadutole al professionista al quale era stata affidata, il quale aveva poi denunciato la vicenda.
Contrariamente a quanto lamentato in ricorso, i giudici di merito hanno adeguatamente valutato le risultanze peritali (descritte alle pagine 37, 38 e 39 della sentenza di primo grado), spiegando diffusamente le ragioni della condivisione delle conclusioni della perizia, affermando che le problematiche rilevate nell’elaborato peritale non erano tali da far ritenere non credibili le dichiarazioni accusatorie della minore e sottolineando come il rifugio nella fantasia operato dalla minore integrasse in realtà una forma difensiva, mentre i tentativi di sottrarsi a qualunque forma di contatto fisico avevano origine in un trauma relativo al piano fisico, che, una volta violato, tende a respingere qualunque altro contatto; anche i sensi di colpa manifestati dalla minore, secondo il parere peritale condiviso dai giudici di merito, rappresentavano un tratto comune delle vittime da traumi, che erano portate a rivivere la stessa situazione di impotenza anche a distanza di anni, mentre, sollecitato sulle risultanze dei test, il perito aveva precisato di non aver notato, durante il colloquio, alcun pensiero bizzarro nella minore e che, comunque, i rilievi testologici andavano integrati con gli aspetti clinici, e dunque con i colloqui e l’esame della persona. In tal modo, i giudici di merito concludevano, senza vizi logici, nel senso di dover disattendere le conclusioni del consulente di parte e ritenere la linearità e la convergenza con le atre testimonianze del narrato di COGNOME.
Le decisioni dei giudici di merito si pongono, pertanto, in sintonia con i principi affermati da questa Corte secondo cui il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non Ł tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909), sottolineandosi la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli RAGIONE_SOCIALE, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell’impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall’art. 226 cod. proc. pen.; tale distinzione riverbera, richiamando il predetto principio, nel diverso onere motivazionale
gravante sul giudice di merito, il quale, nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, non condivise da consulenti di parte, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre; in tale ipotesi Ł difatti sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d’ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti, ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito e recepito dal giudice (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275945; v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 25729 dell’11/04/2025, COGNOME, Rv. 288514).
Le dichiarazioni della minore, inoltre, secondo il logico argomentare dei giudici di merito, Ł riscontrata dalla deposizione della madre, a sua volta convergente con la deposizione testimoniale della nonna della minore: ed invero la madre aveva non solo confermato l’episodio in cui la figlia aveva reagito alla ennesima presenza dell’imputato nudo nella sua camera da letto, ma anche riferito che, ancor prima, durante il soggiorno americano, allontanatasi dall’abitazione per motivi di lavoro, al suo rientro aveva notato dei significativi cambiamenti nella figlia, che era triste, taciturna e addirittura riluttante a farsi abbracciare, atteggiamenti che erano persistiti anche al loro rientro in Italia, senza riuscire, in quel frangente, a comprendere il senso e la causa di tale malessere; atteggiamento confermato anche dalla nonna, NUMERO_CARTA, che aveva notato dei significativi cambiamenti nella bambina, che balbettava di piø e che non era piø la bambina solare che ricordava, riferendo poi dei numerosi problemi che aveva potuto constatare, quando la nipote, una volta maggiorenne, si era trasferita presso l’abitazione della teste.
Pertanto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi affermati in sede di legittimità circa la valutazione dell’attendibilità delle persone offese minori, il cui relativo giudizio, in linea di principio e salvo motivato diverso apprezzamento, non può che essere complessivo e d’insieme, dovendo l’attendibilità essere valutata globalmente e dovendo tenersi conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi processualmente utilizzabili, sottolineando anche i riscontri esterni, dettagliatamente indicati nella sentenza impugnata, sicchŁ le censure, come prospettate dal ricorrente sulla ricostruzione probatoria dei fatti narrati da COGNOME, sono essenzialmente dirette a far risultare un diverso quadro valutativo fondato però non su errori giuridici determinati bensì su una differente ed alternativa lettura degli atti processuali, cosicchØ esse si caratterizzano per il fatto di introdurre doglianze di merito che non rientrano nell’orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all’interno del quale non Ł possibile innestare censure che implichino la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dai giudici del merito con una doppia e conforme pronuncia.
Del pari infondate sono le doglianze che hanno ad oggetto il narrato di
COGNOME.
La Corte territoriale, nel rispondere anche qui a censure sostanzialmente già mosse con l’atto di appello ed illustrare le emergenze istruttorie riguardanti gli abusi nei confronti della predetta minore (v. pagine 3, 4 e 5 della pronuncia impugnata), ha spiegato come la persona offesa e la madre subentrarono, presso l’abitazione dell’imputato, a
COGNOME e alla madre di costei, laddove l’imputato iniziò ad abusare della figlia della nuova compagna, fin quando quest’ultima sorprese l’imputato mentre si faceva toccare il proprio organo sessuale dalla figlia minore, vedendo nitidamente l’uomo tirare su la cerniera dei pantaloni e smentendo le obiezioni difensive che opponevano la presenza di una tenda ad ostacolare la visuale della donna, non avendo la tenda ragion d’essere in una stagione calda, essendosi i fatti verificati nel mese di giugno; a partire da quel momento i rapporti tra l’imputato e la nuova compagna si deteriorarono e, dopo alcuni mesi, ebbe termine la convivenza, avendo la compagna chiesto ospitalità alla propria madre.
I giudici di merito hanno adeguatamente valutato le risultanze peritali (descritte alle pagine da 31 a 37 della sentenza di primo grado), spiegando anche qui diffusamente le ragioni della condivisione delle conclusioni dell’elaborato peritale, che aveva rivelato un quadro di grossa sofferenza clinica della minore, con una tendenza ad acquisire elementi suggestivi dall’interlocutore in situazioni di insicurezza delle informazioni possedute e, al contrario, a resistere e rimbalzare le informazioni suggestive in frangenti in cui la minore era invece sicura di possedere le informazioni pertinenti, ma il cui narrato, nella struttura centrale, era comunque rimasto immutato; sottolineando, inoltre, come la sovrapposizione di incarichi della NUMERO_CARTA, consulente del pubblico ministero e, successivamente, psicoterapeuta di parte, era stata ininfluente sul racconto della minore, che non aveva rivelato enfatizzazioni o cambiamenti in sede di incidente probatorio rispetto a quanto dichiarato dinanzi al pubblico ministero, concludendo nel senso che l’intervento come psicoterapeuta di parte di colei che aveva svolto precedentemente funzioni di consulente del pubblico ministero non aveva avuto una ricaduta sulla narrazione dei fatti da parte della minore, nØ può porsi una questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla minore, come meglio sarà approfondito nel successivo paragrafo.
Anche in ordine alle lamentele riguardanti le condotte tenute da alcuni docenti della RAGIONE_SOCIALE professionale frequentata dalla minore nell’anno scolastico 2020/2021, il riferimento fatto, nel secondo motivo di ricorso, alla testimonianza della tutor Ł irrilevante, poichØ quanto riferito da quest’ultima Ł smentito dall’insegnante di diritto della RAGIONE_SOCIALE, il quale, destinatario delle lamentele della minore e di altra alunna, aveva riferito sia alla tutor che al direttore le informazioni ricevute dalle alunne e, riscontrando quanto riferito dalla persona offesa, aveva poi appreso che il docente autore delle condotte era stato allontanato e non faceva piø parte dell’organico della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla presunta frequentazione della minore con l’imputato, presso uno stabilimento balneare, in epoca successiva all’episodio dell’abuso sessuale nei confronti della minore caduto sotto la percezione visiva della madre, i giudici di merito hanno chiarito, contrariamente a quanto riportato in ricorso, che il teste che aveva riferito sulla vicenda non aveva collocato nel tempo la presenza di imputato e persona offesa presso lo stabilimento balneare e che tanto ben poteva essere avvenuto nel mese di maggio, che rappresenta il primo mese di balneazione in quella zona, certamente in epoca non successiva all’episodio dell’abuso sessuale noto alla madre.
Le doglianze difensive consistono, pertanto, in larga parte nella mera riproposizione di censure esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado con conforme valutazione, richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto, al di fuori dei limiti fissati dall’art. 606 cod. proc. pen., per cui le critiche difensive, lungi dall’evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento probatorio, si risolvono in una surrettizia richiesta di assegnare diverso valore probatorio ai contenuti dichiarativi resi dalla persona offesa ed esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo
profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
5. In definitiva, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i giudici di merito si sono ampiamente soffermati sulla attendibilità delle due minori ed hanno anche logicamente illustrato il complesso degli elementi istruttori idonei a determinare il pieno affidamento del loro racconto e ad escludere ogni forma di condizionamento o suggestione, sottolineando (v. pagina 51 della sentenza di primo grado e pagina 11 della sentenza di secondo grado) che entrambe non avevano manifestato alcun particolare rancore nei confronti dell’imputato, al quale avevano anzi sostenuto di essere state affettivamente legate e di averlo considerato come una figura paterna; entrambe, inoltre, avevano raccontato abusi molto simili, presentando caratteristiche tipiche delle vittime di abusi, fra cui la colpevolizzazione, il tentativo di rimuovere gli abusi subiti, tacendo per molti anni, ma anche, soprattutto, una comune fragilità familiare e comuni difficoltà esistenziali, dunque vittime ideali per un abusante.
Allo stesso modo, la Corte territoriale ha messo in evidenza, senza vizi logici, come le madri delle minori non presero l’iniziativa di denunciare le condotte illecite ai danni delle loro figlie: l’una perchØ non percepì la gravità della presenza dell’imputato nudo nella stanza della figlia e, quando fu destinataria delle propalazione di costei, ritenne di dover allontanare la propria famiglia dall’imputato, senza attribuire al dramma che aveva vissuto la figlia l’importanza dovuta; l’altra perchØ non ebbe il coraggio di denunciarlo, sia perchØ a sua volta vittima di abusi sessuali, sia perchØ comunque legata all’imputato, al punto da continuare ad incontrarlo e ad avere con lui rapporti sessuali.
Deve, pertanto, essere ribadito sul punto che, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità e coerenti con le acquisizioni probatorie, correttamente intese nel loro significato reale e logicamente correlate tra loro, il giudizio di attendibilità delle persone offese compiuto dalla Corte territoriale Ł esente da vizi che ne inficino la tenuta logica e non presta il fianco alle censure difensive, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Va ricordato, infine, l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di imRAGIONE_SOCIALEta e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non Ł, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma Ł altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via AVV_NOTAIO ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. ¨ quindi
onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
Discende a cascata dai sovra esposti rilievi la manifesta infondatezza della censura riguardante la violazione del principio dell’oltre il ragionevole dubbio evocata nel primo motivo di ricorso, in quanto il “dubbio” prospettato riguarda genericamente la logicità e la coerenza del materiale probatorio posto a fondamento delle pronunce di merito.
Del resto, questa Corte ha già affermato che in sede di legittimità, perchØ sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., Ł necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioŁ desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237).
Il terzo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il doppio ruolo svolto dal consulente del pubblico ministero che, dopo aver svolto funzioni di consulente della procura della repubblica, accettò di svolgere anche attività di psicoterapeuta su incarico della madre della persona offesa, non incide sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla minore, essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere (Sez. 3, n. 39512 del 26/04/2017, N., Rv. 271421; Sez. 3, n. 21939 del 19/04/2016, B., Rv. 267471) che l’incarico di esperto con funzione di sostegno in favore del minore vittima di abusi sessuali non Ł incompatibile con quello di consulente nominato dal pubblico ministero, nŁ la sovrapposizione delle figure professionali di esperto e consulente rende di per sŁ inutilizzabili le dichiarazioni rese dal minore in audizione protetta all’esperto in ausilio, non trovando applicazione, neppure in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall’art. 225, comma 3, cod. proc. pen., nØ sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 222 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251663; nello stesso senso, Sez. 4, n. 19626 del 24/04/2024, COGNOME, Rv. 286367).
Quanto alle deduzioni concernenti la violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto, deve ricordarsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente sostenuto che la Carta di Noto non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, L., Rv. 275863; Sez. 3, n. 5754 del 16/1/2014, S., Rv. 259133; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260531; Sez. 3, n. 45607 del 5/11/2013, A., Rv. 258315; Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, dep. 2011, F., Rv. 249898) ed ha escluso ogni conseguenza per l’eventuale inosservanza delle metodiche in essa suggerite, se non trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in tali ipotesi, salvo l’obbligo, per il giudice, di indicare le ragioni per le quali, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto piø stringente quanto piø grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Sez. 3, n. 648 dell’11/10/2016, dep. 2017, L., Rv.
268738; Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, G., Rv. 262976).
Va peraltro ricordato anche che, nell’affermare la necessità di una piø accurata motivazione in presenza di denunciate violazioni dei protocolli suggeriti dalla Carta di Noto, si Ł tuttavia specificato come la difesa sia tenuta a formulare specifiche e non generiche eccezioni sul mancato rispetto degli stessi, attraverso il richiamo alla specifica prescrizione violata e sulle conseguenze che tale violazione può aver comportato sull’attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima dell’abuso (così, in motivazione, Sez. 3, n. 39411 del 13/3/2014, G., Rv. 262976; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023, R., Rv. 284136).
Occorre osservare, tuttavia, che l’adempimento dell’obbligo di piø accurata motivazione richiesto al giudice del merito in presenza di specifica deduzione della violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto può comunque essere valutato considerando la motivazione della sentenza nel suo complesso, quando all’esito di tale verifica risulti che il giudice abbia comunque adeguatamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto ciononostante attendibile la prova assunta. Ed Ł quanto si Ł verificato nel caso in esame, avendo i giudici, come descritto nei precedenti paragrafi, adeguatamente motivato sulla credibilità e sulla attendibilità della minore e coerentemente affermato che nulla sarebbe cambiato nel quadro probatorio se altra persona avesse svolto l’uno o l’altro ruolo, per la omogeneità dei racconti resi dalla testimone.
7. Il quarto motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 38866 del 13/07/2022, Gentili, non mass.) ha ben chiarito come la disposizione di cui all’art. 603 c.p.p., che disciplina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, preveda tre ipotesi: a) la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, Ł subordinata alla circostanza che il giudice ritenga “di non essere in grado di decidere allo stato degli atti”, ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che Ł idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (v. Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227494); b) l’assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l’art. 190 c.p.p., comma 1 e l’art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 c.p., comma 3bis. Consegue che, nel caso previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., comma 2, il Giudice Ł tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (v. Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341); c) l’assunzione disposta d’ufficio: prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 3, tale fattispecie ricorre solo se il giudice “la ritiene assolutamente necessaria”, nei casi in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l’assunzione di una determinata prova.
La diversità delle tipologie, previste in ordine alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in sede di appello, si riverbera anche sul piano della motivazione. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorchØ parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell’istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli
atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246859; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, COGNOME, Rv. 245996). In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657).
Nel caso in esame, la Corte ha adeguatamente motivato la scelta di non provvedere alla rinnovazione dibattimentale come richiesta. In proposito, ampia e completa Ł la spiegazione fornita dalla Corte, essendo stato illustrato, in modo congruo e logico, come nessuna delle prove richieste potesse essere dirimente nel senso prospettato dalla difesa: a) l’audizione del COGNOMEXXX avrebbe replicato quanto dichiarato dalla COGNOMEXX in merito al doppio ruolo della consulente del pubblico ministero; b) non sussiste alcuna certezza sull’epoca cui si riferiscono le fotografie e i messaggi scambiati tra l’imputato e la persona offesa, NUMERO_CARTA, sottolineando peraltro che il cellulare non fosse in sequestro nell’ambito del presente procedimento e che, quando la madre della predetta minore apprese degli abusi, interruppe la convivenza, sicchŁ foto e messaggi andavano collocati in epoca anteriore alla rivelazione degli abusi; c) le deposizioni testimoniali degli insegnanti avrebbero avuto ad oggetto comportamenti costituenti reato commessi dagli stessi testimoni, in epoca non coincidente con quella in cui furono perpetrate le condotte contestate in rubrica; d) quanto al diario rinvenuto dall’imputato in uno scatolone della mamma di NUMERO_CARTA e attribuito a quest’ultima, spiega logicamente la Corte territoriale che alla mancanza di riferimenti all’imputato non può conseguire la negazione dei fatti denunciati, ma anzi l’intento di dimenticare, concentrandosi sulle conseguenze che dagli abusi erano conseguiti, mentre il libro di COGNOME, madre della minore, aveva ad oggetto una vicenda personale dell’autrice del libro, estranea agli abusi oggetto di procedimento.
Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso sono inammissibili perchØ nuovi.
Non risulta, infatti, che le censure siano state proposte con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; nØ il riepilogo Ł stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).
Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che Ł stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
Nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, Ł stato precisato che “il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità Ł delineato dall’art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioŁ la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla
delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti Ł facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perchØ mai investito della verifica giurisdizionale”.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Genova con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Genova con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.