Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48392 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48392 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati da NOME, NOME e da NOME;
considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME e COGNOME con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità avuto riguardo, particolare , al giudizio di attendibilità delle persone offese, è indeducibile perchè reiter doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi puntualmente disattesa con motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile;
ritenuto che anche la doglianza formulata dal ricorrente COGNOME con il primo motivo è indeducibile perché volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti di prov particolare delle dichiarazioni delle persone offese), che invece la Corte di merit approfonditamente vagliato, dovendosi sul punto ricordare che in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censur in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifes contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate s “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa reg generale che risulti priva di una pur minima plausibilità ( Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, 278609) evenienze escluse nel caso di specie.
ritenuto che il secondo motivo del ricorso COGNOME con il quale si contesta la correttezza dell motivazione posta a fondamento del diniego dell’istituto della continuazione, è indeducibi perchè fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedott in appello ed ivi puntualmente disattese dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono assolvere la tipica funzione di critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguen condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.