Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1599 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Beni Amir (Marocco) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano 1’01/02/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente al beneficio delle non menzione della condanna e il rigetto del ricorso nel resto; udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha insistito GLYPH per raccoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui NOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 393 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di estorsione.
Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, l’imputato, nell’ambito di un rapporto professionale con l’AVV_NOTAIO, che lo aveva assistito in una controversia civile all’esito della quale aveva ricevuto un indennizzo in denaro, ritenendo che il difensore si fosse ingiustamente impossessato del denaro, si recò presso lo studio del suo avvocato e nell’occasione, attraverso comportamenti minacciosi, si sarebbe fatto giustizia da sé, costringendo COGNOME a consegnarli la somma di circa 700 euro.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato soprattutto in ragione della deposizione del teste COGNOME NOME COGNOME che, con riguardo a ciò che accadde nello studio della parte civile il 9.5.2017, aveva riferito di aver udito l’imputato minacciare l’avvocato dicendogli che avrebbe bruciato lo studio se COGNOME non gli avesse dato una determinata somma di denaro.
Sul punto, si argomenta, la motivazione sarebbe viziata per non avere la Corte correttamente valutato le dichiarazioni della moglie dell’imputato, che aveva escluso, al momento della commissione del fatto, la presenza del teste nella stanza dell’avvocato; neppure la teste NOME COGNOME, collaboratrice di studio dell’AVV_NOTAIO, avrebbe confermato la presenza del teste presso lo studio dell’avvocato; né, ancora, sarebbero state adeguatamente valutate le dichiarazioni dell’imputato
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio i motivazione quanto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione; sul punto la Corte sarebbe silente nonostante la questione fosse stata ad essa devoluta
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente.
La Corte di appello, dopo aver sollevato seri dubbi sulla credibilità soggettiva della parte civile e sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni da questa rese non solo s piano della trasparenza nella gestione del rapporto professionale con l’imputato, ma, soprattutto, in ordine a quanto accadde il 9 maggio 2017 presso il suo studio, ha fatto sostanzialmente fattsf discendere la prova della condotta delittuosa TARGA_VEICOLO dalle sole dichiarazioni del teste COGNOME, che sarebbe stato occasionalmente presente nello studio per questioni legate a proprie vicende legali e che, come detto, avrebbe riferito di aver sentito l’imputato proferire le minacce nei riguardi della parte civile.
Sul tema, obiettivamente rilevante, erano stati dedotti specifici motivi di appello con cui erano state sollevate questioni in ordine alla attendibilità del teste, tenuto conto ch anche la moglie dell’imputato aveva riferito che il teste non fosse presente.
Si era aggiunto con l’atto di appello che anche la collaboratrice dell’AVV_NOTAIO– che era all’interno della stanza di questi al momento della commissione del fatto, aveva escluso di aver assistito a comportamenti minacciosi da parte dell’imputato e non aveva confermato con certezza la presenza nella stanza del teste COGNOME.
La Corte di appello, davanti a tali questioni, pur avendo premesso che, proprio i dubbi sulla attendibilità della parte civile, avrebbero imposto un esame rigoroso delle ulteriori risultanze probatorie, nulla ha tuttavia aggiunto quanto alla deposizione della COGNOME, e, quanto alle dichiarazioni del teste COGNOME, si è limitata ad affermare ch questi avrebbe assistito alla scena perché entrato successivamente nella stanza del legale “in quanto attirato dai toni accesi” (così la Corte a pag. 7 della sentenza impugnata).
3. Si tratta di un ragionamento probatorio viziato, che viola i principi fissati dall’ 192 cod. proc. pen. e che pone a fondamento della sentenza una motivazione sostanzialmente elusiva dei principi generali in tema di valutazione della prova testimoniale.
Sia il legislatore del 1930, sia il legislatore repubblicano hanno dedicato scarsissima attenzione alla definizione del valore processuale delle singole fonti di prova, rifiutando il sistema della prova legale a favore di un sistema fondato sul c.d. libero convincimento del giudice, principio che ha trovato esplicita formulazione negli artt.192, comma 1, 189 e 193 cod. proc. pen.
Ogniqualvolta il legislatore ha posto dei limiti al principio del libero convincimento de giudice, ciò ha fatto non tanto imponendogli un risultato conoscitivo quanto, piuttosto, proibendogliene uno, considerato potenzialmente errato.
Si può quindi affermare che il legislatore in talune ipotesi ha autorizzato il Giudice a ritenere provato un determinato fatto solo perché rappresentatogli da un unico mezzo di prova, e purchè non sussistano ragioni che consiglino di svalutarne il valore.
Tale è appunto l’ipotesi della testimonianza che, come si afferma, “fa prova sino a prova contraria “.
Il fondamento di tale assetto è rinvenibile non solo nella riconosciuta generale capacità a testimoniare, ma soprattutto in un complesso di regole di esperienze ritenute astrattamente valide ed affidabili.
La prima di tali regole è quella della normale terzietà del teste; la seconda è invece, desumibile dal riconoscimento anche alla persona offesa della possibilità di testimoniare dato che, evidentemente, essa non viene considerata come portatrice di un interesse di per sé inquinante.
Ciò è possibile in forza di un ulteriore presunzione, e cioè che, di solito, chi comunica a terzi un fatto, dice la verità (principio di affidabilità, sul quale si fonda la normale
di relazione) e che mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (principio di normalità), e ciò specialmente se dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Tali considerazioni spiegano allora perché la presunzione di attendibilità della testimonianza sia solamente generica e “Juris tantum”, in quanto suscettibile di prova contraria, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all’esito della verifica che questi avrà effettuato della stessa.
Verifica che, non necessitando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all’esame dell’attendibilità intrinseca della deposizione.
Necessario e sufficiente sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilit normalità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza rispetto alle parti, della quale non possa affermarsi alcun apprezzabile interesse a mentire e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all’ipotesi di un eventuale mendacio.
In omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi “aliunde” accertati con i caratteri della certezza.
La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l’oggetto della deposizione sia “significativo” di c che con la testimonianza si intende provare.
Infine, giova sicuramente all’attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l’impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali.
Se così è, allora appare altresì chiaro che la garanzia della legittimità della verific appena descritta è costituita dal contraddittorio delle parti nell’assunzione della prova: quanto più è pieno il contraddittorio, tanto più completa ed affidabile potrà ritenersi l suddetta verifica.
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
In presenza di dichiarazioni della parte civile ritenute dalla stessa Corte instabil questa aveva correttamente espresso l’esigenza di valutare con rigore le ulteriori risultanze processuali.
E tuttavia, al di là della declinazione del principio, la Corte ha poi confermato la sentenza di condanna sulla base di una valutazione della deposizione del teste COGNOME obiettivamente sincopata e sbrigativa.
Si tratta di una deposizione rispetto alla quale nulla è stato verificato in ordine al attendibilità soggettiva del dichiarante, ai rapporti che questi aveva con l’AVV_NOTAIO, alla ragione specifica per la quale COGNOME fosse allo studio dell’avvocato quale fosse l’incarico che COGNOME seguiva, e se, in particolare, il dichiarante fosse portatore di un interesse inquinante.
Non diversamente, al di là di qualche espressione assertiva, nulla è stato spiegato quanto alla attendibilità intrinseca del dichiarato, sulle ragioni per cui un cliente di avvocato dovesse entrare nella stanza di questi mentre questi riceveva un altro cliente, sul dove si trovasse il testimone all’interno dello studio, sul se ci fossero altri clienti assistettero a ciò che stava accadendo, sul come mai, se la situazione fosse stata così grave, gli altri collaboratori dello studio non intervennero, sul perchè la dott.ssa COGNOME, che era all’interno della stanza e che non ha riferito di aver assistito comportamenti minacciosi, nulla fece, non uscì per chiedere di intervenire in quella situazione di pericolo che si era sviluppata.
Una deposizione, quella posta a fondamento della sentenza di condanna, di una limitata capacità dimostrativa dei fatti rappresentati, fondata su pochissime affermazioni accusatorie, ma scarsamente descrittiva di ciò che accadde in concreto, rispetto alla quale non è stata compiuta nessuna valutazione e nessuna comparazione con le altre risultanze istruttorie
Una ricostruzione dei fatti incompleta, meritevole di importanti approfondimenti.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio; la Corte di appello, valutata la necessità di un approfondimento istruttorio, accerterà compiutamente i fatti, valuterà con rigore le prove e verificherà se ed in che termini sia possibile confermare il giudizio di responsabilità penale nei riguardi dell’imputato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.