Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 22/10/1980
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione
della sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo b) di imputazione, non è consentito
dalla legge in questa sede, in quanto riproduttivo di doglianze in fatto, già
prospettate in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Il ricorrente deduce l’inattendibilità del riconoscimento personale dell’imputato
effettuato dalla persona offesa che – dovendosi intendere quale “specie del più
generale concetto di dichiarazione” (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020,
COGNOME Rv. 279437 – 01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major,
Rv. 239416 – 01) – è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito e, se non fondato su affermazioni apodittiche o illogiche, è sottratto al controllo di
legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie da sovrapporre a quella adottata nei
precedenti gradi.
Nel caso di specie, la Corte territoriale- con motivazione esente da vizi logici – ha puntualmente argomentato la ritenuta attendibilità del riconoscimento osservando che l’azione predatoria era avvenuta in pieno giorno e la vittima aveva avuto modo di osservare per un tempo sufficiente gli aggressori; che esso era avvenuto nell’immediatezza ed in termini certi e risultava corroborato dagli esiti della perquisizione effettuata a carico dell’imputato ove erano state ritrovate 45 banconote da 10 euro, compatibili con il numero di pezzi sottratti alla persona offesa (pagg. 4-6 della sentenza impugnata).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.