Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29704 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/06/1979 avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Sentito l’avvocato COGNOME in difesa della parte civile NOME COGNOME che deposita conclusioni e nota spese e chiede la inammissibilità del ricorso.
Sentito l’avvocato COGNOME in difesa del ricorrente che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando quella appellata, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo B) della rubrica (per le condotte punite ai sensi dell’art. 624 cod. pen. successive al 30 ottobre 2022), per la ritenuta non sussistenza del fatto; ha confermato,di contrgla responsabilità dell’imputato per i maltrattamenti realizzati ai danni della convivente NOME limitando il trattamento sanzionatorio alla sola pena irrogata per tale ultimo fatto.
Impugna la difesa dell’imputato, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa e del suo narrato, posto a fondamento della ritenuta responsabilità per i maltrattamenti.
La Corte del merito, nel pervenire alla assoluzione del ricorrente per i perpetrati ai danni della Costantino, ritenuti in primo grado riscontrati sull delle sole dichiarazioni délla persona offesa, ha di fatto smentito la credibi quest’ultima o comunque non ne ha valutato complessivamente la attendibilità all luce della soluzione adottata riguardo al capo B). La stretta connessione tra i sottesi alle due imputazioni (perché, non diversamente dai maltrattamenti, anc i furti avrebbero trovato ragione nella dipendenza da cocaina dell’imputato) consentiva neppure una valutazione frazionata delle dette dichiarazioni, comunqu nel caso mancante.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la tenuta della decisione gravata c riguardo al diniego delle attenuanti generiche, per avere la Corte trascurat valorizzare al fine lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, sistematicam indicato dalla stessa persona offesa quale ragione essenzialmente fondante g agiti illeciti allo stesso ascritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La riscontrata fondatezza del primo motivo di ricorso porta all’annullament della decisione gravata con rinvio alla Corte del merito per nuovo giudizi conseguente assorbimento dell’ulteriore censura proposta dall’impugnazione.
Giova premettere che con la sentenza di primo grado il ricorrente è stat condannato, oltre che per le condotte maltrattanti realizzate nei confronti * Coslaiitinanche per più furti realizzati, con cadenza quotidiana, sempre ai d della parte civile, sottraendole somme in contanti dal portafoglio o dalla c dell’esercizio commerciale riferibile alla stessa.
Il tutto con contegni dominati o comunque causati dalla tossicodipendenza dell’imputato, delimitati, quanto ai furti, alle sole condotte successive al 30 2022, per ragioni di procedibilità dell’azione penale.
Il fulcro probatorio delle ragioni di responsabilità riferite all’imputa entrambi i reati allo stesso ascritti apprezzato dal primo giudice era all’ev offerto essenzialmente dalle propalazioni della parte civile, ritenuta estran intenti calunniosi e intrinsecamente credibile quanto al relativo narrato.
Con la peculiarità che, mentre rispetto ai maltrattamenti, la credib soggettiva della Costantino aveva trovato conferma anche nelle dichiarazioni delle due amiche COGNOME e COGNOME (che avevano potuto riferire, come frutto di conoscenza diretta, sóTO -c Ìèlràggressione intervenuta il 18 gennaio 2023, confermando tuttavia la morbosa possessività mostrata nel tempo dal ricorrent
nei confronti della convivente), di contro la responsabilità per i furti trovava unico supporto nelle dichiarazioni della vittima.
In appello, il giudizio di credibilità soggettiva riferito alla parte civi rimasto immutato. Ciò malgrado, ferma la responsabilità per i maltrattamenti, l’imputato è stato assolto dall’imputazione per i furti (nel più circoscritto ambito temporale già definito dalla sentenza di primo grado) per la ritenuta non sussistenza dei relativi fatti di reato, non essendovi prova sufficiente della “protrazione delle condotte predatorie dopo il mese di ottobre 2002, atteso che di lì a poco il rapporto veniva a cessare”.
Ciò premesso, in disparte ogni considerazione sulla lineare consecuzione logica del ragionamento che ha portato alla assoluzione nei termini rassegnati dall’argomentare tracciato dalla Corte del merito (aspetto estraneo al devoluto), è di tutta evidenza che la decisione gravata, nel pervenire ad una siffatta soluzione, ha per forza di cose deprivato di rilievo le dichiarazioni rese dalla Costantino in relazione ai furti contestati al COGNOME, poiché le stesse costituivano l’unico momento probatorio sul quale si fondava la responsabilità ritenuta dal primo giudice.
Tale valutazione, nella sua stringente sinteticità, dà corpo, se non ad un insanabile conflitto logico tra i due momenti del decidere riguardanti le distinte imputazioni, quantomeno ad una carenza argomentativa evidentemente decisiva, perché riguardante la attendibilità soggettiva della parte civile, profilo logico valutativo che precede anche quello riguardante la intrinseca credibilità del relativo narrato.
Nulla esclude in linea di principio che si possa procedere ad una valutazione frazionata del racconto della persona offesa, attribuendole credibilità per alcuni fatti e negandola per altri, senza per ciò solo metterne radicalmente in crisi la attendibilità soggettiva.
Tanto presuppone, tuttavia, un puntuale sviluppo argomentativo sul punto, nel caso integralmente assente; e il vizio, se possibile, assume una latitudine ancora maggiore considerando che, nella specie, riguardo ai maltrattamenti, gli elementi valorizzati ab externo rispetto al propalato della Costantin2 , senza dare contenuti probatori autonomi a conferma della serialità tipica del reato in contestazione, valevano al più a supportare il giudizio di attendibilità soggettiva della dichiarante.
Attendibilità, al contempo, messa in crisi dalle ragioni fondanti la decisione assunta riguardo al capo b) della rubrica, senza che sul punto la Corte del merito abbia in alcun modo offerto alcuna precisazione.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del
Corte di appello di Poma.
Così è deciso, 09/07/2025
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Il Consigliere estensore
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Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia appost a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione vol
precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi for l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
in sentenza.
Il Presidente
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Il Presidente
NOME COGNOME