Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1583 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 29046/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, in parziale rifora della sentenza di primo grado emessa confronti di NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’ar cod. pen. per intervenuta remissione di querela e confermava la condanna in relazione al reat di cui all’art. 628 cod. pen., rideterminando per l’effetto la pena.
L’ imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancata valutazione della attendibilità della p.o. nonché violazione di legge relativamente omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’ art. 62 n. 6 c.p.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivaziona della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese persone offese, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizz giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono esser legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputat previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell’ Ar altri Rv. 253214).
In sintesi il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazio del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una spe deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazio complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione RAGIONE_SOCIALE specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che con alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame RAGIONE_SOCIALE singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano da ritenere intrinseca e oggettivamente attendibili, avendo trovato significativi elementi di riscontro anche in alt istruttori ed, in particolare, nelle dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME
3.2. Anche le ulteriori censure riguardanti la mancata concessione delli’ attenuante di cui all’ art. 62 n. 6 c.p. sono manifestamente infondate non apparendo censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato detta circostanza attenuante in applicazione del condivisibile prin secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprens sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l’applicab della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell’imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa aveva successivamente agito in sede civile per il recupero RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte a tale tito (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 – dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 26583101), ritenendo, co motivazione logica e congrua, il risarcimento di euro 5.000,00 non satisfattivo a fronte d modalità violentissime del fatto che aveva provocato gravi lesioni alla vittima.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la con del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricors determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
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