Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26913 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26913 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a Catania il 04/07/1959 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/12/2024 udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME chiesto l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del’avv. NOME COGNOME per la costituita parte civile NOME COGNOME il si è riportato alle conclusioni scritte ed ha depositato nota spese; I quale ha chiesto udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma d sentenza del Gup del Tribunale di Torino che aveva condannato l’odierna ricorrente alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di appropriaz indebita, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024, con
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riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito, ha ridotto la pena infl mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa mantenendo ferme le statuizioni civili.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata tramite difensore il quale con il primo e secondo motivo, tra loro connessi, ha dedotto:
2.1.violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 533 cod pen. per non avere la Corte d’appello sottoposto le dichiarazioni della persona offesa ad u penetrante vaglio di attendibilità intrinseca posto che la Rettura, costituita parte civile, mentito in merito alle proprie condizioni di disagio economico, così da beneficia dell’assegnazione di un alloggio popolare a canone calmierato, sarebbe soggetto moralmente riprovevole e dunque non credibile quanto all’affidamento della somma di euro 57.000,00 alla COGNOME; inoltre, secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero omesso di valutare la manca giustificazione della Rettura sull’origine della somma di denaro affidata in custodia alla COGNOME e sul mancato rinvenimento della stessa presso la COGNOME.
2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifest illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) laddove la Corte d’appe ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero corroborate dalla testimonianza COGNOME NOME il quale, in realtà, non assistette alla consegna del denaro dalla COGNOME COGNOME, come affermato in sentenza, ma riferì che l’imputata gli disse che la COGNOME le ave consegnato un “pacchettino”.
2.3.Con il successivo motivo la ricorrente lamenta, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avendo la Corte d’ap erroneamente ritenuto che i testi COGNOME, COGNOME e COGNOME avessero confermato l circostanza dell’avvenuta consegna dei 57.000 euro (dalla COGNOME alla COGNOME) essendosi invece limitati a riportare circostanze a loro riferite dalla p.o.
2.4.Con quinto motivo la ricorrente si duole della mancanza, illogicità e manifes contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avuto riguardo pregnanza probatoria attribuita dal giudice di merito agli SMS intervenuti tra le due donne, quali, a parere della difesa, si evinceva che la COGNOME contestava il fatto di essere in poss della somma rivendicata dalla Rettura.
2.5. Infine, con il sesto motivo, la ricorrente chiede l’annullamento delle statuizioni civi essendo stato dimostrato che la somma consegnata alla COGNOME fosse perfettamente corrispondente a quella proveniente dall’ex libretto del Laticignola cui la COGNOME avev precedenza affidato la somma in custodia, come affermato in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi reiterativi di doglianze già proposte grado di appello ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, oltre manifestamente infondati.
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2.1 primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente atteso che entrambi contestano la violazione delle norme, in particolare degli artt. 533 e 192 cod. proc. pe riguardanti il giudizio di attendibilità della persona offesa.
Sulla verifica di attendibilità della persona offesa è noto che le regole dettate dall’art comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qual possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibi soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro dev tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte l dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, n caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi) (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, 253214).
Sul punto si osserva che la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha sottoposto a rigoroso vaglio critico le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME costituita parte civile ritenendole, innanzi tutto, intrinsecamente altamente credibili aven p.o. riferito di avere consegnato la somma di euro 57.000,00 alla COGNOME a lei legat all’epoca, da un sentimento di amicizia, senza farle sottoscrivere alcun documento proprio per il timore che emergendo tale consistente disponibilità economica, potesse perdere l’assegnazione dell’alloggio popolare. Ebbene, non si comprende come questo dato valorizzato dalla difesa in termini di riprovevolezza morale rispetto alla problematica degli alloggi popol possa inficiare la credibilità della p.o. che ha riferito di un fatto privato e che nella sua o plausibilmente giustificato l’affidamento “in bianco” della somma all’amica per la paura, da u lato, di perdere l’alloggio popolare e dall’altro di custodire in mani sicure “i propri risp una vita”.
3.Parimenti generici e manifestamente infondati sono i motivi terzo e quarto con il quali contesta la valenza probatoria delle testimonianze rese da COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, hanno riscontrato ab externo le dichiarazioni della COGNOME per ciò che concerne il modus operandi della stessa in ordine alla all’affidamento in custodia della somma di denaro ( in precedenza consegnata a COGNOME), pur in assenza di documento scritto e in ordine alla consegna di “un pacchettino” dalla Rettura alla COGNOME, riferita dal teste COGNOME a nulla rilevando il mancato rinvenimento del denaro n disponibilità dell’imputata, in esito a perquisizione, potendo la ricorrente, dato il decors tempo rispetto alla richiesta di restituzione, avere affidato il denaro ad altri, averlo occul altri luoghi o addirittura usato per esigenze personali ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnat pag. 5 della sentenza di primo grado).
4.In ogni caso, ha pertinentemente rimarcato la Corte di appello, le dichiarazioni accusatori della parte civile, sono corroborate dagli SMS scambiati tra le due donne che dimostrano in maniera oggettiva la volontà della Rettura di rientrare in possesso del denaro e quella dell
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COGNOME di non volerlo restituire, dapprima “tergiversando” circa l’incontro con la p.o. e poi rispondendo più alla diffida ( cfr. penultima pagina della sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso che pretende di attribuire agli SMS un diverso significato probato assumendo che la Rettura avesse inviato detti messaggi, pretestuosamente, per precostituirsi
le prove, non poggia su alcun fondamento e, per quel che qui interessa, si pone al di fuori de sindacato di legittimità in quanto, attraverso la veste del vizio di motivazione, int
sollecitare la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que compiuta nei precedenti gradi di merito. Ed invero, come ripetutamente affermato da questa
Corte il vizio di “travisamento della prova”, ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva, circostanz queste non rilevate nel caso di specie.
5.Del pari inammissibile è il motivo con il quale si contesta la quantificazione del danno pat dalla parte civile posto che il motivo non è stato proposto in appello ove l’imputata si è lim
a chiedere la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale.
6.Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso cu consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura che sarà liquidata dalla Co d’appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidat dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 8 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso, l’ 11 luglio 2025
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Il consigliere estensore
Il presidente