Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33816 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33816 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositat nell’interesse del ricorrente, con la quale si è insistito nei motivi di ricorso chiede l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvediment impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per l indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 26 marzo 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere in relazione al reato di tentata estors continuata in danno di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, per avere commesso violenza e minaccia nei confronti di costoro al fine di ottenere la somma di 400 euro per consentire
alle vittime di posteggiare la loro automobile in una zona che l’indagato asseriva essere di “sua competenza”.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi col pevolezza
Il ricorrente si duole del giudizio di attendibilità attribuito dal Tribunale alle dichia delle due persone offese, non essendosi tenuto conto della genesi del racconto, offerto alle forze dell’ordine allorquando le vittime erano state occasionalmente fermate a bordo di una autovettura oggetto di furto e riferentesi a fatti di diversi giorni prima m precedenza denunciati, all’evidente fine di mitigare il peso delle loro responsabilità.
Non sarebbero state adeguatamente valutate le discrasie nella ricostruzione degli eventi tra le dichiarazioni rese nell’immediatezza e quelle successive, nonché tra quanto riferit dall’una e dall’altra persona offesa.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe valorizzato l’annotazione dei RAGIONE_SOCIALE interven sul luogo dell’incendio dell’autovettura, che aveva escluso la possibilità di stabilire la ca dell’incendio e di risalire all’autore del fatto, anche tenuto conto di quanto riferito testimone oculare dell’evento, che non aveva visto nessuno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato e generico.
1.In punto di diritto, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazio della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti pri di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand’anc non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti – possono anche d sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 d 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali posson essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, dell credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto,
peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Nel caso in esame – peraltro inerente alla fase cautelare e non di merito – il Tribunale h accuratamente vagliato l’attendibilità delle due persone offese, non solo in quanto esse si erano riscontrate a vicenda nel racconto dei fatti, con minime discrasie ritenute irrilevant ma, soprattutto, perché si aveva avuta l’acquisizione di riscontri esterni, quali il ref medico attestante le percosse riportate da COGNOME NOME NOME da costei attribuite al ricorrente, nonché le stesse dichiarazioni di quest’ultimo che non aveva negato di aver richiesto alle vittime la somma di 400 euro, sia pure collegandola ad altra causale lecita. Di tanto, il ricorso non dà alcuna contezza, dimostrando la sua genericità.
Inoltre, il Tribunale aveva valutato anche la dinamica dei fatti inerente al comprovato incendio dell’autovettura dove le persone offese dimoravano, spiegando – attraverso valutazioni di merito relative a dati di fatto non rivedibili in questa sede – le ragio le quali la testimonianza del soggetto che aveva assistito all’incendio (tuttavia arrivand sul posto quando l’evento era già in corso) e l’annotazione dei vigili del fuoco colà giunt non fossero idonee ad escludere di attribuire il fatto al ricorrente secondo il racconto del attendibili vittime, per di più avvalorato dalle stesse dichiarazioni dell’indaga allorquando questi aveva dichiarato di aver ricevuto una telefonata della COGNOME che lo accusava di aver appiccato l’incendio all’automobile, a dimostrazione della buona fede della persona offesa.
Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per disp.att.cod.proc.pen.. gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter
Così deciso, il 22/07/2025.