Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17355 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omessa riqualificazione
fatto di cui al capo A) e al capo B) nel reato di furto con strappo è inammissibile, perché fond su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel
puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata)
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto d
motivazione circa la corretta individuazione dell’imputato e l’attendibilità delle dichiarazioni persona offesa, nonché la disparità di trattamento rispetto al coimputato COGNOME NOME è
inammissibile;
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corre argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
“in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censura in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifes contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate su “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa rego generale che risulti priva di una pur minima plausibilità” (Sez. 4, Sentenza n. 10153, Rv. 278609);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.