Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6621 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6621 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avvers sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui ag 56, 110, 624-bis cod. pen.;
considerato che i ricorsi, che formulano un unico motivo del medesimo tenore, denunciando l’illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, con assunti patentemente generici, u diverso apprezzamento del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01), segnatamente in ragione del tempo trascorso tra il fatto e la denuncia, dato di per sé non dirimente (cfr., sia pure con r alla presentazione della querela, Sez. 5, n. 41627 del 24/09/2025, I., n.m.), e dell’assenza di ri al narrato della persona offesa, ex se non necessari (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento selle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2026.