Attendibilità persona offesa: quando la sua parola è decisiva
Nel processo penale, la testimonianza della vittima del reato assume un ruolo centrale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardo all’attendibilità della persona offesa, specialmente nei casi di reati come le lesioni personali. La Suprema Corte ha chiarito che, a determinate condizioni, le dichiarazioni della vittima possono essere sufficienti, da sole, a fondare una sentenza di condanna, senza la necessità di ulteriori riscontri esterni.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di lesioni aggravate, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per cercare di ribaltare l’esito del giudizio.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su due fronti:
1. Errata qualificazione del reato: Si chiedeva di derubricare il fatto dal più grave reato di lesioni (art. 582 c.p.) a quello di percosse (art. 581 c.p.), sostenendo che non vi fosse stata una vera e propria ‘malattia’.
2. Inattendibilità della vittima: Si contestava la valutazione compiuta dai giudici di merito circa la credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute non sufficientemente affidabili per sostenere l’accusa.
L’attendibilità della persona offesa per la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati e di grande rilevanza pratica.
Le motivazioni
In primo luogo, riguardo alla qualificazione del reato, i giudici hanno chiarito che la nozione di ‘malattia’, elemento costitutivo del delitto di lesioni, include qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche se temporanea. Non è necessario un processo patologico grave, ma è sufficiente una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell’organismo, come quella riscontrata nel caso di specie. Pertanto, la richiesta di derubricazione è stata respinta.
Sul punto cruciale dell’attendibilità della persona offesa, la Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale pacifico. Le dichiarazioni della vittima possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della prova della colpevolezza dell’imputato. Tuttavia, questa possibilità non è automatica, ma è subordinata a un vaglio particolarmente rigoroso da parte del giudice. Il magistrato deve verificare con attenzione la credibilità soggettiva del dichiarante (la sua sincerità e affidabilità) e l’attendibilità oggettiva del suo racconto (la coerenza, la logicità e l’assenza di contraddizioni). In questo caso, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero compiuto tale valutazione in modo corretto, con una motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. Da un lato, riafferma l’ampia portata della nozione di ‘malattia’ nel reato di lesioni personali, tutelando l’integrità fisica anche da aggressioni che producono conseguenze non permanenti ma comunque significative. Dall’altro, e con maggiore impatto sulla pratica processuale, conferma il valore probatorio cruciale delle dichiarazioni della vittima. La decisione sottolinea che l’assenza di altri testimoni non è un ostacolo insormontabile per l’accertamento della verità, a patto che la testimonianza della parte lesa superi un esame di credibilità particolarmente penetrante e motivato dal giudice. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La sola testimonianza della persona offesa può bastare per una condanna?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, a condizione che il giudice compia una verifica rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità oggettiva del suo racconto, fornendo una motivazione adeguata.
Qual è la differenza tra il reato di percosse e quello di lesioni personali?
La differenza fondamentale risiede nelle conseguenze dell’azione. Il reato di percosse (art. 581 c.p.) si configura quando l’azione violenta non causa una ‘malattia’ nel corpo o nella mente. Il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), invece, si ha quando dalla violenza deriva una malattia, intesa come qualsiasi alterazione funzionale o processo patologico, anche non definitivo ma significativo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La conseguenza per il ricorrente, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45398 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45398 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che li densore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza che ha affermato la penale responsabilità deiVimputato in ordine al delitto di lesioni aggravate.
Considerato ci -e COGNOME corno rnoivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del delitto contestalo nella i – attispecie di cui all’art. 581 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non solo é stata riscontrata la sussistenza delle lesioni, ma il giudice di merit esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici e invece, sorretta da corretti argomenti giuridici a sostegno della penale responsabilità dell’imputato, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui, ai fini d configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia comprende tutte le alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale, o un significativo processo patologico, o l’aggravamento di esso o vero unJ compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comungue cinii1cuLea (Sec. 5. 133492 del 14/05/2019, Gattuso, Rv. 276930).
Rilevato che il s,iconcio motivo oi ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale facendo buon governo del principio di diritto secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. peli. non si applicario alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e ciell’anendilDilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigorosp rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO cle· 9/07/2012, Beli’Arte, Rv. 253214) – ha dato atto della attendibilità della persona offesa con niolivazione esente da vizi logici e giuridici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrerte ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibil2 l i corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tre ‘Hia in faiJore della Cassa delle ammende.
Così decisp i’ 17 H H.9 9 02;