Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l’affermata incoerenza della tesi accreditata dal teste COGNOME, reiterano profili adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con un percorso iargomentativo privo di aporie e frizioni logiche;
che, per costante avviso della giurisprudenza di legittimil:à, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), come avvenuto nella specie; che quanto alla specifica posizione della COGNOME, peraltro, già il primo giudice aveva evidenziato che la ricostruzione dei fatti in più occasioni dalla stessa accreditata trovava riscontro nel referto medico del 12/7/2018 che attestava lesioni compatibili con lo svolgimento dei fatti;
che, questa Corte ha ripetutamente precisato in relazione al controllo sulla motivazione che le è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici territoriali hanno esplicitato, facendo corretto uso della tecnica della motivazione per relationem e con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente