Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29508 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/02/1945
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso uditi il difensori:
l’avvocato COGNOME in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME difensore della parte civile COGNOME ha chiesto dich$rarsi l’inammissibiltà o in subordine rigettare il ricorso.
L’avvocato COGNOME in sostituzione dell’avvocato COGNOME difensore di COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/10/2023 il Tribunale di Napoli Nord riconosceva la p responsabilità di NOME COGNOME in ordine a due delitti di usura continuata e estorsione continuata ed aggravata, posti in essere ai danni di NOME COGNOME e di COGNOME esclusa l’aggravante dello stato di bisogno delle persone offese, e lo condannava ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita NOME NOME.
Nella ricostruzione dei fatti operata sulla base delle deposizioni testimoniali d offese, della moglie di NOME COGNOME e di ufficiali di polizia giudiziaria, il primo giudic che NOME COGNOME aveva ricevuto in prestito dal Petito la somma di euro 5.000,00 per l’attività di odontotecnico, con l’accordo di restituzione di una prima rata di eu successive rate mensili di euro 350,00 fino a concorrenza della quota capitale, senza esplicitamente di interessi, tanto che il NOME realizzava solo in seguito che le corrisposte erano finalizzate solo al pagamento di interessi, in quanto restava invar capitale nonostante il pagamento della somma di euro 14.700,00. I ritardi nei pagam erano tollerati e quando si verificavano provocavano prima interventi del Petito nel l nell’abitazione della persona offesa, con tono arrogante ed alterato e, poi, an minacce del Petito di ripresentarsi nel laboratorio per esercitare pressioni sulla figl di rivolgersi a “persone di malaffare”.
Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza del Tribunale emergeva, i anche NOME COGNOME che conosceva il COGNOME in quanto suocero del cognato, si era questo per il prestito di 20.000,00 euro, con l’accordo di una restituzione di rate me 500,00, poi ridotte a 300,00 euro per le difficoltà economiche del debitore, fino al complessivo di euro 24.000,00, residuando una pretesa di ulteriori euro 15.000,00. All di difficoltà economiche del debitore e, poi, a seguito dell’interruzione dei pagament era presentato nell’abitazione del NOME chiedendo la restituzione di quanto preteso c di morte e, anche in questo caso, con riferimenti alla conoscenza del mondo della malav possesso di una pistola.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10/10/2024 ha parzialmente riform sentenza di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche equiva aggravanti contestate e la rideterminazione della pena, confermando nel resto la impugnata.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione i affidandolo a cinque motivi di impugnazione:
3.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione di legge ed il viz motivazione, in relazione all’art. 644 cod. pen., con riferimento al reato di usura ai dann di NOME COGNOME (capo c) che di NOME COGNOME (capo a).
Quanto al primo, deduce il ricorrente che la testimonianza della persona offesa si sarebbe rivelata imprecisa e contraddittoria ed il carattere usurario dell’accordo sarebbe st riconosciuto a fronte di un’indimostrata e sopraggiunta pretesa del Petito di ottenere restituzione di euro 39.000,00 pur in assenza di un accordo tra le parti: tale assenza, avviso della difesa, escludeva la possibilità di ritenere realizzata la consumazione del del al momento della pattuizione, dovendosi, al più, ritenere consumata l’usura attraverso la dazione nel tempo di somme a tasso usurario. Sul punto, però, la natura usuraria degli interessi sarebbe stata riconosciuta dai giudici di merito in maniera esclusivamente induttiv nel difetto di elementi concreti, idonei a dimostrare il superamento del tasso-soglia, nu riferendo le sentenze in ordine ai tempi ed alla durata del prestito, nonché alle date ed a somme dei singoli pagamenti effettuati.
Con riferimento all’usura ai danni di NOME COGNOME invece, il ricorrente deduce che l persona offesa ha riconosciuto di aver ricevuto la somma di euro 5.000,00 in assenza di espressa pattuizione in ordine agli interessi, sicché si verserebbe in ipotesi di usura fraziona realizzata mediante il pagamento dei ratei mensili, riconosciuta nonostante l’assenza assoluta di documentazione in grado di confermare le dichiarazioni della persona offesa di aver restituito la somma di euro 14.700,00.
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legg ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 629 cod. pen., con riferimento al re estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo d), assumendo che, a fronte di un motivo di appello volto ad evidenziare l’inidoneità delle minacce a coartare la volontà della persona offesa, sentenza impugnata si è limitata a valorizzare il tenore delle espressioni utilizzate ricorrente, ritenendole in grado di evidenziarne il carattere violento e minaccioso dei s comportamenti.
3.3. Il ricorrente ha altresì dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazio relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., con riferimento al reato di estorsione ai danni di COGNOME Rocco (capo d).
Premesso che la persona offesa avrebbe sospeso i pagamenti nel momento in cui riteneva sufficiente la somma versata sino ad allora, restando vana la pretesa del Petito di riceve ulteriori somme, ad avviso del ricorrente l’assunto della Corte di Appello secondo cui l’atti minatoria era stata posta in essere anche durante il rapporto si riferirebbe ad attività del ininfluente, avendo il Rocco pagato quanto riteneva giusto, indipendentemente
dall’atteggiamento del COGNOME, rivelatosi inidoneo alla consumazione del reato contes
3.4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con al reato di estorsione ai danni di NOME COGNOME (capo d), assumendo che, in conside dei rapporti di amicizia, quasi familiari, che intercorrevano tra le parti, avr escludersi l’aggravante dell’aver commesso il fatto in luogo di privata dimora, non p condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’aggravante s configurabile perfino quando autore del reato e vittima siano conviventi, non ricorr avviso della difesa, il carattere maggiormente intimidatorio in tutti quei casi nei q del fatto si introduca nell’abitazione della persona offesa con il consenso di questa
3.5. Con l’ultimo motivo di impugnazione, infine, è stata dedotta la violazione di il vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen., per essersi omes spiegazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostanze, senza valoriz dell’imputato, quasi ottantenne, l’assenza di carichi pendenti, la distanza temporal e le modalità delle condotte che non apparivano particolarmente gravi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai p dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché mani infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnat
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo, laddove contesta nel m giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, effettuato da impugnata senza incorrere in vizio logico alcuno ed in piena conformità all’ormai con insegnamento di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, secondo il q deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua at senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4 pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sotto dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontr dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 – 01; S 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 – 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, Rv. 282558 – 01
Nel pieno rispetto di tali principi, la sentenza impugnata ha fondato il giudizi attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese sul rilievo che queste si so “assolutamente analitiche e prive di contraddizioni significative”, mostrando incertezze particolari del tutto secondari, ritenute perciò inevitabilmente connesse al tempo tras
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fatti e le deposizioni testimoniali, e tale valutazione di attendibilità è stata anche una pluralità di riscontri, forniti dalla deposizione testimoniale della moglie di NOME dall’esito della perquisizione effettuata nell’abitazione del ricorrente e perfin dichiarazioni di quest’ultimo che, lungi dal negare la concessione dei prestiti, ha modalità e termini diversi sulla base di ricostruzioni ragionevolmente valutate da territoriale come illogiche ed inverosimili.
Nel contestare tali valutazioni il ricorrente prospetta una “rilettura” degli elem posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, tr invece, di valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U., 30/ 6402, riv. 207944), sicché non sono deducibili, quali motivi di ricorso per cassazione attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illog sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono inammissibili tutte le doglianze inerenti la persuasività, l’inadeguatezza, la m rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che s una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diver evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendi credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 17/03/2015, Rv. 262965).
Contrariamente all’assunto del ricorrente, non rileva, pertanto, ai fini della con del reato contestato la mancanza di documentazione in ordine all’entità delle somme corr dalle persone offese al Petito, né la circostanza che gli interessi corrisposti da NOME siano stati concordati preventivamente al momento dell’erogazione del prestito, atteso 644 cod. pen. punisce anche la dazione, e non solo la promessa, di interessi usurari e nella ricostruzione dì giudici di merito, “era chiaro alle parti che (gli interessi: n.d.e stati e sarebbero stati quantificati dal Petito”, né può ritenersi incongrua la motiv sentenza laddove ha riconosciuto il carattere usurario di interessi corrisposti da NOME con il pagamento della somma di euro 24.000, con residua pretesa di ulteriori 15.000 fronte di un prestito di soli 20.000 euro.
Analogamente, la riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME, d sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti del ricorrente, i riscontri che tale attendibilità ha ricevuto dalle dichiarazioni della moglie del pre parziali ammissioni del COGNOME, accompagnate dall’inverosimiglianza della sua versione, adeguatamente conto del giudizio dì penale responsabilità espresso nei confronti del ri anche in ordine al reato di usura di cui al capo a), pur nell’assenza di conferme docu ordine all’ammontare delle somme corrisposte in restituzione.
Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché volt sostanza, a censurare nel merito la decisione impugnata, prospettando una diversa “let
t.
degli elementi di prova acquisiti, valutati invece senza vizi logici dalla Corte territ laddove questa ha evidenziato che anche i soli ritardi nel pagamento delle rate da parte dei Rocco provocavano reazioni violente da parte del Petito, che si presentava presso l’abitazione della persona offesa “con insistenza per chiedere la restituzione del prestito avanzando minacce di morte, palesando conoscenze nel mondo della malavita ed il possesso di una pistola”: contrariamente alla prospettazione difensiva, si tratta di condotta per sua nat idonea a coartare la volontà della persona offesa, come riconosciuto dalla sentenza impugnata e confermato dal rilievo che le condotte minatorie erano state poste in essere anche prima dell’interruzione dei pagamenti, in occasione di semplici ritardi o sospensioni, almeno fi all’interruzione dovuta alle difficoltà economiche della persona offesa.
Anche con riferimento al reato di estorsione di cui al capo d), deve rilevarsi la manifes infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato non potrebbe riteners consumato in considerazione delle minacce di presentarsi presso il laboratorio della persona offesa e di esercitare pressioni sulla figlia di questo, oltre che di rivolgersi alle sue conos nel mondo della malavita, avendo NOME COGNOME pagato quanto riteneva dovuto, atteso che, invece, dalla sentenza impugnata emerge che, a fronte di un prestito di sole euro 5.000,00, il NOME, anche a seguito delle minacce subìte in occasione di meri ritardi nei pagamenti, ebbe a corrispondere al ricorrente la somma di euro 14.700,00.
4. Il quarto motivo di impugnazione è manifestamente infondato perché non prospetta argomenti idonei a contrastare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, al quale occorre dare seguito, secondo il quale con l’aggravante di cui all 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all’interno della privata dimora della parte offesa indipendentemente dalle modalità di ingresso dell’autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Ciò in quanto è unicamente il riferimento oggetti ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzat l’inviolabilità dell’abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora, emerge anche dal tenore letterale della norma: l’art. 628 comma 3 n.3 bis cod. pen. prevede infatti un aggravamento di pena “se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis. mentre l’art. 624 bis cod. pen. prevede il fatto di chi commette il fatto “mediante introduzi in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pert di essa”; la differenza terminologica usata, dove nel primo caso ciò che viene in rilievo è commissione del fatto “nei luoghi”, mentre nel secondo il fatto avviene “mediante introduzione”, sta a significare che ciò che sì è inteso punire con l’aggravante in esame proprio la particolare odiosità del crimine che la persona offesa subisce nella propria abitazio o altro luogo di privata dimora, luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi tutelato ed al sicuro (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, F., Rv. 279672 – 01; Sez. 2, 30959 del 14/07/2016,
COGNOME, Rv. 267575 – 01).
5. Inammissibile, infine, è anche l’ultimo motivo di impugnazione, con il quale prospettata l’omessa motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostan
assume espresso senza valorizzare l’età dell’imputato, l’assenza di carichi pe distanza temporale tra i fatti e le modalità delle condotte, in quanto le statuizio
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, att merito della decisione impugnata, sono censurabili in Cassazione soltanto nell’ipote
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26
COGNOME, Rv. 268473 – 01), ipotesi in alcun modo ravvisabile nel caso di specie. L
territoriale, infatti, senza incorrere in illogicità alcuna ha fondato sull’incensurat e sulla sua età il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in misu
solo equivalente alle circostanze aggravanti “in ragione del contesto parafamiliare i maturati i fatti”.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al ver
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa e dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro, nonché alla refusione dell rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro oltre accessori di legge.
Così deciso in data 29 maggio 2025
Il relatore
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Il Presidente