Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA Avverso la sentenza resa il 13 luglio 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Sentiti gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per l’imputato COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi depositati.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 21 settembre 2020 dal Tribunale di Torre Annunziata, che aveva dichiarato la responsabilità di COGNOME NOME in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni gravi in danno di NOME COGNOME, e di COGNOME NOME in ordine al concorso nel solo reato di lesioni.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.
NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, deduce:
3.1 violazione dell’articolo 628 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, sia in ordine al giudizio di colpevolezza che alla pena, trascurando le numerose doglianze esposte dalla difesa in merito alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, il quale aveva denunciato di essere stato vittima di rapina soltanto tre mesi dopo il fatto subito e ha fornito nel tempo dichiarazioni generiche e mutevoli; in particolare, la notte della sua aggressione COGNOME non aveva riferito l’identità dei suoi aggressori, nè il fatto di avere subito la sottrazione del telefono cellulare e di una catena d’oro, reticenza che ha poi spiegato con il timore di subire ritorsioni da parte dei rapinatori a lui noti; ta assunto è stato smentito da diversi testi escussi al dibattimento, i quali hanno riferito che COGNOME nell’immediatezza del fatto aveva sostenuto di aver smarrito il telefono cellulare; in modo analogo, quando la persona offesa ha dichiarato di avere identificato con certezza i suoi aggressori, ha descritto l’abbigliamento dell’odierno ricorrente, formulando dichiarazioni molto specifiche, che sono state smentite dalle video riprese del sistema di sorveglianza.
Le numerose smagliature e discrasie del racconto offerto in dibattimento dalla persona offesa sono state superate dai giudici di merito in modo superficiale, sostenendo che si trattava di contraddizioni non significative e comunque del tutto trascurabili.
3.2 Violazione degli artt. 582, 583 e 585 cod.pen. penale e vizio di motivazione poiché con l’atto di appello si deduceva la scarsa attendibilità della persona offesa che aveva fornito versioni difformi circa la dinamica della aggressione ed era stata smentita dalle immagini delle videoriprese da cui emergeva che l’aggressione era stata posta in essere da due soggetti e non da tutti e tre i presenti. A fronte di queste censure la sentenza di appello si è limitata a formulare considerazioni generiche e meramente assertive, così incorrendo nel vizio di violazione di legge per omessa motivazione.
3.3 Violazione dell’articolo 628 cod.pen. in relazione all’articolo 624 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la difesa aveva invocato la diversa qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 624 bis cod.pen., come furto con strappo in quanto mancava il nesso teleologico tra la violenza e la sottrazione , che non poteva pertanto essere ricondotta nell’ambito della rapina.
3.4 Violazione dell’art. 62 bis codice penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché i giudici hanno negato il beneficio valorizzando il comportamento non collaborativo degli imputati senza considerare che COGNOME è soggetto incensurato e che il potere di concedere le attenuanti generiche non deve mai tradursi in arbitrio.
NOME COGNOME, con altro ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce:
4.1 violazione degli articoli 130 e 178 cod. proc.pen. poiché la Corte di appello ha proceduto a correggere de plano la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500 C di multa con quella di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa, sul rilievo che il dispositivo della sentenza letto in udienza indicava la maggiore pena,
mentre il dispositivo allegato alla sentenza motivazione riportava la pena inferiore. Osserva il ricorrente che l’adozione senza fissazione di camera di consiglio del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale, che può essere denunciata mediante il ricorso per Cassazione, quando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale ed osserva che nel caso in esame l’interesse è costituito dalla circostanza che la pena di quattro anni di reclusione in caso di definitività della sentenza rientra nei limiti di cui al quinto comma dell’art. 65 cod. proc.pen., mentre per la pena di anni quattro e mesi sei detta sospensione è esclusa.
4.2 Violazione di legge e inutilizzabilità della testimonianza resa dalla parte civile NOME COGNOME all’udienza del 20 dicembre 2020 in quanto avrebbe dovuto essere iscritto come indagato per il reato di favoreggiamento, poichè aveva evitato di rendere dichiarazioni veritiere in ordine ai fatti subiti, all’evidente scopo di ostacolare le indagini di PG..
Con il primo motivo di appello la difesa aveva eccepito la nullità dell’ordinanza resa all’udienza del 18 novembre 2020 di rigetto della richiesta di escutere COGNOME come imputato di reato connesso, con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. Il Tribunale aveva respinto la richiesta sul rilievo che le dichiarazioni della sorella del COGNOME, da cui sarebbero emersi indizi di reità nei confronti della persona offesa, dovevano essere ancora sottoposte al giudizio di attendibilità.
La Corte ha inoltre valorizzato la preoccupazione vissuta dalla persona offesa il quale aveva riferito che era stato minacciato di morte appena alcuni giorni prima dell’aggressione e che la ex fidanzata del COGNOME gli aveva rappresentato la vicinanza di quest’ultimo ad un clan camorristico.
In conclusione la Corte di appello ha respinto il motivo di appello circa la inutilizzabilit delle dichiarazioni della persona offesa utilizzando elementi che sono stati acquisiti successivamente – le dichiarazioni della stessa persona offesa che era stata escussa solo dopo la testimonianza della sorella – così violando l’articolo 597 cod. proc.pen. .
4.3 Violazione di legge per avere la Corte di appello confermato l’ordinanza di rigetto formulata dal Tribunale della richiesta di confronto tra la persona offesa e l’ispettore NOME COGNOME, fondata sul rilievo che COGNOME aveva riferito all’ispettore di avere smarrito le chiavi dell’auto, la collanina e il cellulare, mentre COGNOME aveva negato in dibattimento di avere riferito tale circostanza. Il Tribunale rigettava la richiesta evidenziando che la persona offesa aveva riconosciuto di avere riferito alcune circostanze non vere, tra cui quelle attinenti alla sottrazione dei beni. La Corte condivideva detta motivazione, così incorrendo nel vizio di travisamento della prova in particolare delle dichiarazioni del COGNOME nella parte in cui sottolinea che la persona offesa aveva dichiarato di avere riferito circostanze non veritiere, nonostante in realtà al riguardo il teste avesse escluso di aver mai detto nulla in merito all’eventuale smarrimento degli oggetti e ciò inficia la sua attendibilità. La motivazione al riguardo resa dalla Corte è pertanto illogica.
4.4 Violazione di legge e vizio di motivazione per avere confermato l’ordinanza resa dal primo giudice di rigetto della richiesta di acquisizione della consulenza antropometrica e della richiesta di disporre perizia antropometrica, omettendo di valutare i rilievi difensivi relativi al fatto che, per ben tre volte, la persona offesa ha sottolineato che i suo aggressore indossava una camicia bianca, sebbene il soggetto effigiato nei fotogrammi del video indossasse un indumento nero. Ma la Corte ha ritenuto superfluo tale accertamento, valorizzando la pregressa conoscenza del COGNOME da parte del COGNOME senza operare alcuna valutazione circa la incompatibilità logica tra il processo identificativo del COGNOME e il soggetto effigiato.
4.5 Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al giudizio di credibilità della persona offesa e della teste NOME COGNOME e violazione dell’art. 192 cod. proc.pen. per mancanza di riscontri alle dichiarazioni di NOME COGNOME.
La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero attendibili in quanto chiare, puntuali, articolate e dettagliate sebbene la difesa avesse indicato elementi in contrasto con tale testimonianza. Osserva il ricorrente che il riconoscimento eseguito dalla persona offesa è inattendibile poiché questi ha riferito che il suo aggressore indossava una camicia bianca mentre dalle video immagini emerge che indossava un indumento nero.
Il Tribunale ha sostenuto che l’aggressore indossava due indumenti uno di colore nero e l’altro di colore bianco, sicché deve concludersi che avesse indosso una giacca sotto la quale vi era una camicia bianca. In tal modo è incorso in travisamento della prova poiché dalla visione dei filmati non è possibile scorgere alcun indumento bianco e la testimonianza del COGNOME non supera il vaglio di attendibilità a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale.
Il giudice inoltre opera un ulteriore travisamento del fatto in relazione al contrasto tra le dichiarazioni del COGNOME e l’ufficiale di PG COGNOME il quale ha ricordato che COGNOME gli avrebbe riferito di avere smarrito gli oggetti in suo possesso.
4.6 Violazione degli art. 628 e 624 bis codice penale poiché non sussiste nesso teleologico tra la violenza esercitata per eseguire il delitto di lesioni e la condotta sottrazione del bene posta in essere dal COGNOME in modo assolutamente improvviso ed estemporaneo. La Corte di appello ha respinto tale ricostruzione osservando che COGNOME si è avvalso della violenza esercitata dagli aggressori e nel sottrarre la collanina è stato agevolato dall’aggressione brutale di cui la persona offesa è stato vittima, sicchè sussiste pertanto un collegamento palese tra l’azione violenta e la sottrazione.
4.7 Violazione dell’articolo 62 bis codice penale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la Corte ha ritenuto non rilevanti l’estrazione familiare e la dedizione al lavoro dell’imputato , valorizzando piuttosto il mancato comportamento collaborativo e trascurando di considerare che il COGNOME era infraventunenne.
4.8 Con nota l’AVV_NOTAIO ha formulato motivi nuovi in ordine all’eccezione di nullità dedotta con il ricorso dell’AVV_NOTAIO in relazione alla determinazione della
pena stabilita dal Tribunale con il dispositivo in calce alla sentenza, che non è stata formalmente corretta dalla Corte con il dispositivo della sentenza impugnata, ma solo rilevata in motivazione, sicchè la pena confermata con il dispositivo di secondo grado deve intendersi quella apposta in calce alla motivazione di primo grado. Deduce che tale correzione effettuata de plano e a sorpresa comporta una reformatio in peius con violazione dei diritti della difesa.
4.9 Anche l’AVV_NOTAIO ha proposto motivi aggiunti insistendo sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa e esponendo elementi di fatto trascurati dalla sentenza che depongono per la non credibilità delle accuse.
NOME COGNOME propone ricorso con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO deducendo:
5.1 Violazione delle norme processuali e in particolare dell’articolo 63 comma 2 cod.proc.pen. in relazione all’articolo 378 cod.pen. in punto di valutazione della prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni della parte civile poiché COGNOME avrebbe dovuto essere ascoltato come indagato per il reato di favoreggiamento.
La sentenza impugnata condivide il percorso del Tribunale di Torre Annunziata che ha dato credito alla versione della parte civile circa il grave timore in cui versava, che scriminerebbe la sua condotta. Ma è indubbio che la persona offesa ha posto in essere una condotta di favoreggiamento e che le dichiarazioni da lui rese senza l’assistenza di un difensore devono ritenersi inutilizzabili erga omnes in quanto tutti gli atti di indagine avrebbero dovuto essere compiuti con l’assistenza di un difensore.
Rileva inoltre il ricorrente che la persona offesa nel corso della sua audizione ha sostenuto di conoscere ed avere avuto un rapporto di frequentazione con gli imputati COGNOME e COGNOME, il che mal si concilia con le motivazioni da lui addotte per giustificare il suo silenzio in merito all’identità degli aggressori, a lui ben noti; che immediatamente riferito della sottrazione della collana ad opera del COGNOME ma ha reso dichiarazioni in contrasto in ordine al telefono cellulare e ha spiegato di non averne nell’immediato denunciato la sottrazione per paura dei suoi aggressori. Lamenta che la teste NOME COGNOME, sorella della persona offesa, ha dichiarato di avere nell’immediatezza ritrovato le chiavi sulla spiaggia dove si era immediatamente recata la sera dell’aggressione e dove aveva notato anche la maglietta del fratello intrisa di sangue, che aveva però deciso di lasciare per terra. Tali dichiarazioni sarebbero smentite dagli agenti interpellati che hanno riferito di non aver effettuato alcun sopralluogo sulla spiaggia.
Il ricorrente inoltre deduce parziali elementi di contrasto tra le dichiarazioni rese dalla teste NOME COGNOME in ordine al momento in cui avrebbe appreso dell’identità dei due aggressori e rileva che da tali dati emerge l’inattendibilità della teste.
5.2 Violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 585 cod.pen. poiché la parte civile nel ricostruire l’aggressione ha collocato
l’intervento COGNOME dei tre imputati in momenti diversi e anche dalle immagini di videosorveglianza emerge che il primo soggetto dà un calcio alla persona offesa, il secondo lo colpisce con un casco e il terzo gli si avvicina, sicchè non ricorre l’aggravante in parola.
6.Con nota trasmessa il 18 ottobre 2023 l’AVV_NOTAIO ha formulato motivi aggiunti nell’interesse di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili sia perchè deducono motivi generici costituenti pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l’atto di appello alle quali la Corte ha fornito esaustiva e corretta risposta con cui i ricorrenti non si confrontano, sia perché le censure tendono perlopiù a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato interpretato dalla corte di merito nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge.
Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.
1.1 La censura in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, proposta da entrambi i ricorrenti è manifestamente infondata anche se per ragioni in parte diverse da quelle esplicitate dalla Corte di merito.
E’ stato infatti in più occasioni precisato che non integra alcun illecito penale la condotta della persona offesa che abbia inizialmente taciuto alla Polizia giudiziaria la vicenda estorsiva di cui era vittima, con la conseguenza che le dichiarazioni successivamente rese sono pienamente utilizzabili, senza che ricorrano i presupposti per l’applicazione delle formalità previste dagli articoli 63 e 64 cod. proc. pen. e a prescindere dall’eventuale esistenza della scriminante dello stato di necessità. (Sez. 2, Sentenza n. 48261 del 23/09/2016 Ud. (dep. 15/11/2016 ) Rv. 268368 – 01;sez. VI, 5.3.2013, COGNOME, rv 254707).
A ritenere diversamente, si introdurrebbe in modo indiretto un obbligo di denunzia che invece è espressamente escluso quale obbligo diretto, come si evince dalla costatazione che la condotta di omissione di denunzia ha un ambito molto ristretto quale autonomo reato.
Ne deriva che il dichiarante non ha assunto, né poteva assumere, la qualifica che ne avrebbe imposto l’esame con le formalità previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.e le dichiarazioni rese da COGNOME sono state legittimamente ritenute utilizzabili dai giudici
di merito, in quanto l’iniziale reticenza della parte offesa, seguita dalla manifestazione di volontà, da parte del dichiarante, di denunciare la vicenda e offrire il suo contributo di conoscenza, non comportava l’assunzione della veste di indagato per reato connesso, a prescindere dall’eventuale esistenza della scriminante valorizzata in motivazione.
Ma va altresì osservato che le questioni formulate con i ricorsi in ordine alla sussistenza di tale scriminante si risolvono in censure di fatto che investono un profilo valutativo di merito in ordine alla sussistenza di elementi da cui ricavare la scriminante, non censurabile in questa sede, in ragione della motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria fornita da entrambi i giudici di merito.
2.RICORSI COGNOME
Poiché molte delle censure sono comuni ai due ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME, per ragioni di economia processuale esse verranno esaminate congiuntamente.
2.1 L’eccezione di nullità del provvedimento di correzione del dispositivo perché emesso inaudita altera parte è manifestamente infondata.
E’ noto che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale. (Sez. 6, Sentenza n. 18372 del 28/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017 ) Rv. 269852 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 125 del 19/11/2008 Ud. (dep. 08/01/2009 ) Rv. 242258 – 01).
E’ stato inoltre precisato che l’adozione “de plano”, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione, soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale. (Sez. 1 – , Sentenza n. 20984 del 23/06/2020 Cc. (dep. 15/07/2020 ) Rv. 279219 – 01
Nel caso in esame il ricorrente, che non si era lamentato con l’appello della divergenza tra dispositivo e motivazione, la quale specifica il corretto calcolo per pervenire alla pena indicata nel dispositivo letto in udienza, si duole del fatto che la sentenza di primo grado sia stata corretta dalla Corte all’esito del giudizio di impugnazione, de plano, senza sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto, ma non espone il suo precipuo interesse a partecipare all’udienza camerale, ad esempio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato. L’eventuale produzione di ulteriori elementi per escludere la correzione e dimostrare, in ipotesi, la corrispondenza del dispositivo apposto in calce alla motivazione alla volontà del collegio decidente.(Cfr. Sez. 4, Sentenza n. 39523 del 15/06/2016 Cc. (dep. 23/09/2016 ) Rv. 268338 – 0)
Con il ricorso, invece, prospetta l’interesse ad ottenere la minor pena indicata per errore dal Tribunale in calce alla motivazione, mentre avrebbe dovuto esporre l’interesse alla
celebrazione partecipata, con la conseguente inammissibilità della censura per carenza di interesse
Ma vieppiù la censura è manifestamente infondata poiché in effetti la corte di appello non ha provveduto con il dispositivo a correggere il dispositivo, come censurato dal ricorrente, ma si è limitata in motivazione a chiarire che il dispositivo efficace era quello letto in udienza che prevedeva una pena più grave rispetto a quello riportato in calce alla sentenza documento.
Sicchè non sussiste l’illegittima statuizione denunciata dal ricorrente, che dovrà essere oggetto del procedimento di correzione in sede esecutiva, in quanto l’inammissibilità del ricorso, per le ragioni che verranno esposte a breve, non consente a questa Corte di procedere ex art. 130 cod.proc.pen alla correzione dell’evidente errore materiale contenuto nella sentenza documento di primo grado.
Ed infatti il collegio ritiene di aderire all’orientamento maggioritario secondo cui il potere di rettifica dell’erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell’impugnazione, a condizione che quest’ultima non sia dichiarata inammissibile. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all’art. 606 cod. proc. pen.). (Sez. 4 – , Sentenza n. 40112 del 20/06/2023 Ud. (dep. 04/10/2023 ) Rv. 285067 – 01;Sez. 5 – , Sentenza n. 47621 del 11/09/2019 Cc. (dep. 22/11/2019 ) Rv. 278036 – 01)
2.2 Le censure in merito al giudizio di attendibilità della persona offesa e della teste NOME COGNOME sono generiche, in quanto reiterative dei motivi di appello, e non consentite poiché invocano una diversa valutazione di merito delle fonti probatorie, che non rientra nel sindacato di questa Corte, la quale è preposta a verificare che il giudizio di attendibilità sia stato eseguito nel rispetto dei criteri di valutazione della prova e senza manifeste illogicità o contraddittorietà.
E’ noto che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214 – 01 ;Sez. 4 – , Sentenza n. 410 del 09/11/2021 Ud. (dep. 11/01/2022 ) Rv. 282558 – 01)
Inoltre giova ricordare che la valutazione del giudice di merito circa l’attendibilità della deposizione della persona offesa, se congruamente e logicamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame la Corte ha reso congrua ed esaustiva risposta a tutti i profili di pretesa inattendibilità sollevati dagli appellanti, verificando tutti i profili di censu dedotti dalle parti e osservando in modo puntiglioso ed esaustivo che la credibilità delle accuse del COGNOME non risulta incrinata dalle circostanze, trascurabili e marginali, evidenziate negli appelli anche perchè ha trovato conforto nelle video riprese delle telecamere della villa comunale, nel referto medico e nelle dichiarazioni della teste COGNOME NOME, che pur essendo de relato, ha confermato l’autenticità delle accuse formulate dl fratello, riferendo di avere appreso nella quasi immediatezza l’identità degli aggressori e le modalità della rapina.
2.3 La censura in ordine al rigetto della richiesta di confronto, strettamente connessa alla pretesa inattendibilità del COGNOME è manifestamente infondata, poiché la Corte ha osservato che la persona offesa ha ammesso di avere riferito al momento del suo arrivo in ospedale circostanze veritiere e quindi poco rileva che il teste COGNOME abbia ricordato che COGNOME aveva escluso di avere perso qualunque tipo di oggetto, poiché l’eventuale confronto non inficerebbe l’attendibilità delle accuse formulate dal NOMECOGNOME, frutto della paura in cui versava in quel frangente.
2.4 La censura in ordine alla mancata perizia antropometrica è manifestamente infondata poiché la Corte ha correttamente evidenziato che l’individuazione dei due aggressori poggia sul dato assorbente della pregressa conoscenza dell’imputato e degli altri due correi da parte del COGNOME, che li ha poi riconosciuti in termini di assoluta certezza e ne ha logicamente desunto che la consulenza antropometrica non avrebbe alcuna rilevanza probatoria e risulta del tutto superflua.
2.5 La censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta a COGNOME come furto con strappo è manifestamente infondata poiché la Corte, a pagina 16 della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata, evidenziando che COGNOME si è avvalso della violenza esercitata dagli aggressori per strappare la collanina dal collo. Allo stesso modo anche la sottrazione del telefono, che era scivolato fuori dalla tasca della persona offesa, è stata agevolata dalla violenza e dall’ aggressione subita dalla persona offesa.
235 Le censure in ordine al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché, a pag. 18 della pronunzia di appello, la Corte ha fornito congrua spiegazione in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando che la condizione di incensurato dell’imputato non è più, per specifico dettato normativo, condizione idonea a giustificare la concessione del beneficio e osservando che gli altri elementi genericamente prospettati dalle difese appaiono del tutto evanescenti e non sono stati dimostrati. Ha pertanto concluso che nel corso del giudizio non sono emersi
elementi positivi di favorevole valutazione delle condotte dell’imputato, considerato peraltro l’atteggiamento non collaborativo dallo stesso assunto.
3. RICORSO COGNOME
3.1 L’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondata per le ragioni già in precedenza esposte.
3.2 Anche la seconda censura del ricorso COGNOME è manifestamente infondata.
In tema di delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ai fini della configurabil dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell’art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse. (Sez. 5 – , Sentenza n. 12743 del 20/02/2020 Ud. (dep. 22/04/2020 ) Rv. 279022 – 01)
Dalla testimonianza della persona offesa e dall’osservazione delle videoriprese emerge con palmare evidenza che l’aggressione si consumò con la simultanea presenza dei tre imputati i quali aggredirono insieme e contestualmente la vittima, integrando l’aggravante contestata.
4rinammissibilità dei ricorsi principali rende inammissibili i motivi aggiunti proposti dai difensori dei due ricorrenti.
5.L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 ciascuno, in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
NOME COGNOME