Attendibilità persona offesa: quando la sua parola basta per la condanna?
L’attendibilità della persona offesa è uno dei temi più delicati e centrali nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per tornare su questo argomento, chiarendo i confini invalicabili del ricorso in sede di legittimità e il valore probatorio delle dichiarazioni della vittima. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione, proprio perché le sue critiche miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la mancanza di prove sufficienti riguardo all’uso e al porto di armi. In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio e di giungere a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito.
L’analisi della Corte e l’attendibilità persona offesa
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza le argomentazioni difensive, qualificandole come un tentativo di sollecitare un’operazione estranea al suo ruolo. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un sindacato di legittimità: il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma verificare che i giudici di primo e secondo grado abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le critiche relative alla persuasività, adeguatezza o puntualità della valutazione delle prove non possono trovare spazio in questa sede, a meno che non emerga un’illogicità manifesta, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Il Valore della Testimonianza della Vittima
Il punto cruciale della decisione riguarda il valore delle dichiarazioni della vittima. La Corte ha richiamato un principio consolidato, sancito anche dalle Sezioni Unite (sentenza ‘Bell’Arte’ n. 41461/2012): le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituitasi parte civile, possono essere poste da sole a fondamento di una condanna.
A differenza di un normale testimone, però, la sua testimonianza richiede una verifica più rigorosa e penetrante. Il giudice deve valutarne con particolare attenzione la credibilità soggettiva (la personalità, i rapporti con l’imputato, l’eventuale interesse a mentire) e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (la coerenza, la precisione, l’assenza di contraddizioni).
Nel caso analizzato, i giudici di merito avevano già compiuto questa valutazione approfondita, ritenendo le dichiarazioni della vittima credibili e sufficienti per fondare la condanna, e le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate come una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, i motivi erano privi dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, limitandosi a contestare genericamente la valutazione delle prove. In secondo luogo, le doglianze miravano a una rivalutazione del merito, sollecitando la Corte a sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali precedenti, operazione non consentita. Infine, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano già ampiamente esaminato e motivatamente disatteso le stesse critiche ora ripresentate in Cassazione, rendendo il ricorso di fatto ripetitivo e privo di reale novità.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza due principi fondamentali del nostro sistema processuale penale. Primo: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti. Le critiche devono vertere su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Secondo: l’attendibilità della persona offesa, se scrutinata con il dovuto rigore dai giudici di merito, costituisce una prova piena e può essere sufficiente, anche da sola, a sostenere un’affermazione di responsabilità penale. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le battaglie sulla valutazione delle prove si combattono e si decidono nei primi due gradi di giudizio.
La testimonianza della persona offesa può essere l’unica prova per una condanna?
Sì, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, a condizione che il giudice compia una verifica particolarmente rigorosa della sua credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e la credibilità di un testimone?
No, non è possibile. Il giudizio della Corte di Cassazione è un controllo di legittimità, non di merito. La Corte non può operare una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione dei fatti; può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi già presentati in appello?
Se il ricorso è una mera riproduzione delle doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, e non solleva questioni di legittimità specifiche e nuove, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti, con particolare riguardo all’attendibilità delle dichiarazioni della perso offesa ed alla prova dell’uso e del porto delle armi, sono privi dei requisiti d specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. comunque, formulati attraverso censure non consentite in questa sede di legittimità;
che, infatti, le doglianze difensive tendono a sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all’evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spes della valenza probatoria del singolo elemento;
che, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., Sez. U, n. 41461 de 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.