Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39581 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 21/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 07/05/2019, dichiarando il vincolo della continuazione tra il reato contestato a NOME ai sensi dell’art. 628, comma terzo, cod. pen. e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna del 09/07/2019 n. 4507/19 (divenuta irrevocabile il 25/07/2019), ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 4 e mesi 11 di reclusione ed euro 1.850,00 di multa.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa e avuto riguardo al tempo trascorso tra i fatti ed il riconoscimento in giudizio da parte della p.o., sono inammissibili poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si vedano, in particolare, pag. 2 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto e sulle ragioni per cui la parte offesa è stata ritenuta pienamente attendibile, stante il riconoscimento immediato, nonostante le circostanze di tempo e luogo della rapina (ossia in pochi minuti e in un luogo privo di adeguata illuminazione) da parte di quest’ultima dell’aggressore della rapina ai suoi danni, tenuto pure conto della congruità del periodo di tempo in cui si è consumato il fatto, sufficiente ad una chiara percezione dei tratti dell’autore e dell’assoluta carenza di intenti calunniatori in capo alla p.o., nonché dell’arresto del ricorrente per fatti di rapina commessi con modalità assolutamente analoghe a quelle in oggetto e nel medesimo arco temporale; Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità dell deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione).
Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame.
ritenuto pure che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore