Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da
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IZIARIO avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 03 / 10 / 2023 11, FUNZION Lu hi
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 03/10/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la sente con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in data 05/10/2018 dichiarato colpevole COGNOME P.A. GLYPH dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, cod. p in danno della minore COGNOME M.M. COGNOME e, concessa l’attenuante di cui all’articolo 609-bis, ter comma, cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, aveva condannato lo stesso alla di anni 2 di reclusione.
Avverso la pronuncia della Corte di appello di Napoli ricorre il P.A.
2.1. Con il primo motivo, lamenta, da un lato, la violazione dell’articolo 603, comma 1, e il vizio di motivazione, evidenziando come il Collegio, dopo aver preso atto della incompa
di un giudice dopo avere rinnovato l’escussione della teste COGNOME P.E. COGNOME ha tuttavia utilizzato tale prova, nulla, per la decisione.
Inoltre, lamenta violazione dell’articolo 125 c.p.p. e vizio di motivazione, in quanto, dop avere accolto l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria in due collegi diversamente composti, h revocato immotivatamente l’ordinanza di ammissione, specificando solo in sentenza i motivi, con conseguente violazione del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa (che ha disertato tutte le citazioni effettuate Corte di appello), da ritenersi invece inattendibile alla luce delle dichiarazioni rese anche dop l’escussione in incidente probatorio, quale quella, proferita a scuola in presenza della professoressa NOME secondo cui la sua deposizione avrebbe commosso tutti i presenti, contrariamente al vero.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a presunte discrasie nella ricostruzione dei fatti ad opera della M.M. e delle sue amiche P.E.
e C. , liquidate frettolosamente ed erroneamente dalla Corte di appello come irrilevanti, laddove invece dimostravano l’esistenza di una maldestra ricostruzione dei fatti operata a tavolino da parte delle ragazze.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione degli articoli 133 e 62-bis cod. pen. e vizio d motivazione, evidenziando un utilizzo del c.d. “copia-incolla” nel motivare sul diniego delle attenuanti generiche e comunque l’eccessività della pena inflitta.
In data 11 settembre 2024, l’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, depositava note di udienza in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato quanto alla prima censura dedotta e infondato in riferimento alla seconda.
Quanto alla prima doglianza, relativa alla dedotta nullità delle prove assunte da giudice incompatibile, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, va rammentato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Cass., Sez. U., n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 – 01), sempre ribadito dalla Sezioni semplici (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266990 – 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 – 01; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 262780 – 01; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, COGNOME, Rv. 263179 – 01), secondo il quale l’eventuale incompatibilità
del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio. L’incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p. non attiene, infatti, alla capacità del giudice, capacità ad esercitare la funzione giurisdizionale, in difetto della quale opera utilmente la nulli assoluta di cui all’art. 178, lett. a), cod. proc. pen..
Il difetto di capacità del giudice, invece, va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizi specifiche per l’esercizio di tale funzione in un determinato procedimento.
La doglianza è pertanto manifestamente infondata e l’utilizzo delle dichiarazioni rese dalla P. E. in sede di rinnovazione istruttoria non concretizza alcun profilo di nullità della sentenza impugnata.
Quanto alla seconda doglianza, il Collegio evidenzia come l’articolo 603, comma 1, cod. proc. pen., stabilisca che la rinnovazione dell’istruttoria su richiesta di parte è disposta solo o il giudice «ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti».
In ordine alla motivazione che deve sorreggere l’ordinanza che decide sulla richiesta di rinnovazione, questa Corte (Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285736 01) ha precisato che il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria può motivare implicitamente, all’atto dell’adozione della relativa ordinanza, in ordine alle ragioni che rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell’art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l’impugnazione della sentenza.
Viceversa, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 7, Ord. n. 35038 del 20/06/2023, Haita, n.m.; Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275114 – 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 275114 – 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 27332601; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 – 01).
Il Collegio ritiene che il primo principio, reso da questa Corte per l’ipotesi in cu rinnovazione sia stata disposta, debba trovare applicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la rinnovazione, inizialmente disposta, sia stata revocata.
Va quindi affermato il principio secondo cui, in caso di revoca dell’ordinanza che accoglie la richiesta di rinnovazione istruttoria, la relativa ordinanza deve contenere una congrua motivazione delle ragioni secondo cui la – precedentemente ritenuta – «assoluta necessità» sia stata successivamente ritenuta insussistente. Deve, tuttavia, ritenersi consentito sviluppare direttamente nel provvedimento decisorio le relative ragioni.
A tale obbligo cui la Corte territoriale si è attenuta a pagina 4 della motivazione, in cui dato conto dei motivi per cui fosse possibile alla luce delle prove già raccolte una univoca ricostruzione dell’accaduto.
La doglianza è pertanto infondata e va rigettata.
Va da sé che la richiesta, contenuta a pagina 5 del ricorso (ancorché le pagine non siano numerate), di riascolto dell’audio dell’audizione della teste NOME. è inammissibile, non disponendo questa Corte di poteri istruttori.
Il secondo motivo, relativo al giudizio di attendibilità della persona offesa, è fondato n limiti che seguono.
Certamente, esso costituisce riproduzione di doglianze già sollevate con i motivi di appello e disattese dai giudici del merito.
Il Collegio sul punto rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217)
Tuttavia, nel premettere che sfugge alla Corte la possibilità di procedere ad una rivalutazione atomistica del compendio probatorio e che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità motivazione, il Collegio ritiene che la Corte territoriale, nel disattendere i profili di ce proposti con l’atto di impugnazione, in relazione al giudizio di attendibilità della persona offes non abbia soddisfatto i requisiti minimi di motivazione richiesti per ritenere la pronuncia no manifestamente illogica o contraddittoria.
Deve infatti evidenziare la presenza, nel complesso del tessuto motivazionale, di una serie di incongruenze logiche che rendono necessario procedere ad un nuovo esame della piattaforma probatoria.
5.1. Prima di procedere ad una analisi critica del provvedimento, il Collegio evidenzia che l’imputazione concerneva tre episodi di violenza sessuale asseritannente posti in essere dall’imputato, professore in servizio presso la scuola frequentata dalla persona offesa sedicenne, ma in altra classe, consistiti in un caso in un palpeggiamento su sedere e in un bacio sulle labbra, una seconda in un palpeggiamento sul sedere mentre veniva trattenuta per le spalle e la terza in un palpeggiamento del sedere preceduto dalla frase «bambola, mi fai impazzire, quanto sei bella» e, dopo l’uscita della persona offesa dalla classe per l’ora successiva, in un bacio in bocca e nel palpeggiamento del seno.
4 GLYPH
–1
Le dichiarazioni della p.o., in particolare, erano state in un primo momento asseverate dalle deposizioni di due amiche (J COGNOME P.E. GLYPH e C. ), che avevano assistito al primo dei tre episodi, mentre gli altri erano stati loro riferiti dalla stessa vittima.
5.2. Orbene, il Collegio evidenzia come, nel procedere alla parziale rinnovazione dell’istruttoria, il compendio probatorio avesse assunto una struttura differente rispetto al primo grado.
Ci si riferisce alla deposizione, resa in sede di rinnovazione istruttoria, dalla teste NOMECOGNOME la quale, secondo la Corte, si sarebbe limitata a ridimensionare i contenuti della prima escussione (la Corte distrettuale parla espressamente di tentativo di «edulcorare la scena caduta sotto i suoi occhi»), laddove, in tutta evidenza (v. pag. 18, in cui si riporta testualmente il contenuto del dichiarazioni, cui la corte altrimenti non avrebbe accesso: «è stato un abbraccio molto confidenziale, non è che gli ha messo la mano sul sedere…è stato un abbraccio che ha sfiorato, ma non è che aveva la mano sul sedere »), la stessa ha riferito di non aver visto alcun toccamento dei glutei della persona offesa.
Circostanza, questa, da porre in necessaria correlazione con le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio con l’altra teste,’ C. I
Su tali dichiarazioni, in sé considerate, la Corte di appello e i giudici di primo grado motivano in modo non suscettibile di rivalutazione da parte del Collegio (ancorando la sua sostanziale ritrattazione alle pressioni paterne ricevute); esse, tuttavia, debbono essere nuovamente valutate e poste in correlazione con tutta la piattaforma probatoria, come arricchita in sede di rinnovazione istruttoria, anche al fine della valutazione relativa alla attendibilità complessi della persona offesa.
5.3. Quanto a quest’ultima, apodittica appare l’affermazione, contenuta a pag. 5 della sentenza, secondo cui la “commozione” che la sua audizione avrebbe indotto in tutti i presenti, censurata aspramente dalla difesa in quanto asseritamente rappresentativa di una sorta di smania di protagonismo della giovane, sarebbe riferita non ai presenti all’incidente probatorio, ma alle persone che attendevano fuori, elemento – questo – che non può certamente escludersi, ma che avrebbe richiesto quanto meno un approfondimento istruttorio.
5.4. Del resto, la stessa iniziale scelta di rinnovare l’istruttoria, sia pure in se sconfessata con motivazione adeguata da collegio di appello diversamente composto, evidenzia la non peregrinità della dedotta sussistenza di possibili profili di criticità nel compen probatorio, tali da indirizzare inizialmente i giudici verso l’opportunità di rinnovare l’escussio delle principali fonti dichiarative.
La sentenza va pertanto annullata in punto di giudizio di attendibilità della persona offesa, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Quanto alla dedotta violazione di legge, essa sembrerebbe ancorata ad una mancanza di motivazione, vizio ictu ()cui/ insussistente, avendo la Corte territoriale fornito sussistente motivazione.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, il Collegio osserva che le censure, tutte appuntate sulla asserita contraddittorietà della ricostruzione dei tre episodi contestati da parte d testimoni, sono meramente fattuali e rivalutative del compendio probatorio e quindi estranee al perimetro dello scrutinio di questa Corte.
Il Collegio rammenta infatti che la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’a 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argonnentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589 – 02).
Impregiudicata, ovviamente, ogni possibilità per la Corte distrettuale di rivalutazione del compendio probatorio all’esito del nuovo giudizio.
L’accoglimento del secondo motivo ha efficacia assorbente sul quarto, afferente al trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente al giudizio di attendibilità della persona offesa, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, ch procederà a nuovo giudizio anche procedendo, ove ne ritenga sussistere i presupposti, alla rinnovazione dell’istruttoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 24/09/2024.