Attendibilità parte offesa: la Cassazione ribadisce i principi
L’attendibilità della parte offesa nel processo penale è un tema cruciale e spesso dibattuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito l’occasione per ribadire i principi consolidati sulla valutazione delle dichiarazioni della vittima, confermando che esse possono, a determinate condizioni, essere l’unica prova su cui si fonda una sentenza di condanna. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il caso: un ricorso contro una condanna per truffa
Due soggetti, condannati in appello per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: la presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute decisive per la loro condanna, e la severità della pena inflitta, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi del ricorso: attendibilità parte offesa e pena eccessiva
I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d’Appello avesse errato nel fondare la dichiarazione di colpevolezza esclusivamente sulla testimonianza della vittima, senza un’adeguata valutazione critica della sua credibilità. A loro avviso, tale testimonianza non avrebbe dovuto avere un peso così determinante.
In secondo luogo, hanno lamentato l’eccessiva onerosità della pena, ritenendo ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione. Chiedevano, quindi, un annullamento della sentenza impugnata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, fornendo chiarimenti fondamentali su entrambi i punti sollevati.
Sulla valutazione della testimonianza della persona offesa
Richiamando un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite, la Corte ha specificato che le regole probatorie dell’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale non si applicano in modo diretto alle dichiarazioni della persona offesa, anche quando questa si costituisce parte civile. La sua testimonianza può essere legittimamente posta da sola a fondamento della responsabilità penale dell’imputato.
Tuttavia, ciò non significa che la parola della vittima sia accolta acriticamente. Al contrario, il giudice è tenuto a un vaglio di credibilità e attendibilità della parte offesa che deve essere “più penetrante e rigoroso” rispetto a quello riservato a un qualsiasi altro testimone. Questa verifica deve riguardare:
1. La credibilità soggettiva del dichiarante: analisi della sua personalità, delle sue condizioni e dei suoi rapporti con l’imputato.
2. L’attendibilità intrinseca del racconto: valutazione della coerenza, della logica e della precisione della narrazione.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione, evidenziando come la versione della vittima fosse congrua, coerente e supportata da riscontri documentali e probatori emersi durante le indagini.
Sul diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole all’imputato, ma è sufficiente che motivi la sua scelta basandosi su quelli ritenuti decisivi.
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva adeguatamente giustificato la sua decisione valorizzando elementi concreti come:
– La considerevole entità del danno economico causato.
– Le modalità particolarmente insidiose della condotta.
– La spiccata capacità a delinquere degli imputati.
– La totale assenza di resipiscenza (pentimento).
Questi fattori sono stati ritenuti sufficienti a giustificare sia il diniego delle attenuanti che la pena inflitta.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il valore probatorio della testimonianza della vittima è fondamentale, ma deve essere sottoposto a un controllo di credibilità e attendibilità particolarmente rigoroso da parte del giudice, la cui motivazione deve essere logica e completa. In secondo luogo, la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella concessione delle attenuanti è ampia, ma deve essere esercitata in aderenza ai criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.) e sorretta da una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti più significativi per la decisione.
La sola testimonianza della persona offesa può bastare per una condanna?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare la responsabilità penale dell’imputato, a condizione che siano state attentamente vagliate dal giudice.
Quali controlli deve fare il giudice sulla testimonianza della vittima?
Il giudice deve compiere una verifica particolarmente rigorosa e penetrante, valutando sia la credibilità soggettiva del dichiarante (la sua personalità, i rapporti con l’imputato, ecc.) sia l’attendibilità intrinseca del suo racconto (coerenza, logica e presenza di riscontri esterni).
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. Per motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti, come la gravità del fatto, la capacità a delinquere dell’imputato o la sua mancata resipiscenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 341 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘Arte, Rv. 253214);
che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagina 4 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come la versione dei fatti fornita dalla persona offesa sia risultata congrua e coerente, oltre che sorretta da plurimi riscontri documentali e confermata dalle risultanze probatorie delle attività di indagine;
considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessiva onerosità della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerati i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01) e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 5 della sentenza impugnata, ove
si valorizzano la considerevole entità del danno cagionato, le modal particolarmente insidiose della condotta e la capacità a delinquere degli impu che non hanno peraltro dimostrato alcuna resipiscenza, quali elementi giustifica del trattamento sanzionatorio irrogato);
rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarato inammissibile co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.