Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 690 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 690 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Vasto, in data 11.11.2019, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 585, c.p., commesso in danno di COGNOME NOME in rubrica loro ascritto.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.
In particolare, lo COGNOME, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e della sua compagna, COGNOME NOME, nonché sul contenuto del certificato medico in atti, senza verificare analiticamente la coerenza, costanza e precisione della versione di fatti fornita dal COGNOME ovvero la necessaria presenza di eventuali elementi esterni di supporto a tale narrazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta circostanza aggravante; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente.
Il COGNOME, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello, con particolare riferimento alle contraddizioni in cui è incorsa la persona offesa nella sua deposizione e alle evidenti discrasie tra quanto dichiarato dal COGNOME e quanto riferito dalla sua compagna, nonché di omessa motivazione in ordine ai rilievi svolti dall’appellante sulla necessità di distinguere le posizioni dei due imputati, la cui equiparazione, anche ai fini della dosimetria della pena, appare manifestamente illogica; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in
punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta circostanza aggravante e di dosimetria della pena.
Con requisitoria scritta del 14.9.2022, depositata sulla base della previsione dell’art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
Con conclusioni scritte del 23.9.2022, l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso, replicando alle osservazioni svolte dal pubblico ministero nella richiamata requisitoria scritta del 14.9.2022.
I ricorsi non possono essere accolti, essendo inficiati da diversi profili di inammissibilità.
4.1. Con particolare riferimento al primo motivo del ricorso COGNOME e al primo e secondo motivo del ricorso COGNOME, non può non rilevarsene innanzitutto la manifesta infondatezza.
Al riguardo si osserva che, secondo quanto affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214).
Nel solco della decisione delle Sezioni Unite si inseriscono ulteriori arresti in cui si evidenzia, da un lato, la necessità che il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico
che ha condotto alla soluzione adottata (cfr. Cass., sez. V, n. 1666 dell’8.7.2014, rv. 261730); dall’altro, che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (cfr. Cass., sez. V, n. 21135 del 26.3.2019, rv. 275312).
Procedere al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci, ritenuto nell’arresto delle Sezioni Unite in precedenza indicato, semplicemente opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, non configura, a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti e, in particolare, dallo COGNOME, un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito, che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della parte civile e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza ed intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.
Spetta, pertanto, al giudice di merito procedere ad un esame critico delle risultanze processuali, ai fini della verifica, innanzitutto, della credibilità personale della parte civile e dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di quest’ultima, da condurre con particolare rigore in quanto portatrice di un interesse economico in conflitto con l’interesse dell’imputato.
Nel suo percorso argomentativo il giudice di merito dovrà, inoltre, accertare l’eventuale sussistenza di risultanze processuali in grado di smentire le dichiarazioni della parte civile, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo.
E sarà tenuto a ricercare eventuali riscontri estrinseci solo in presenza di elementi acquisiti al processo, in grado di porre fondatamente in dubbio la genuinità del narrato della persona offesa, costituita parte civile.
Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali regole, giungendo ad un giudizio positivo in termini di attendibilità intrinseca del narrato della persona offesa, in considerazione della precisa ricostruzione dei fatti fornita dal COGNOME, che si riverbera implicitamente anche sul profilo della credibilità personale di quest’ultimo, individuando, pur non essendovi tenuta, in mancanza di elementi in grado di metterne in dubbio la genuinità e non essendosi il COGNOME costituito parte civile, riscontro oggettivo al narrato di quest’ultimo, nel contenuto della deposizione della testimone oculare COGNOME NOME e del certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Vasto il giorno successivo al verificarsi dei fatti, che attestava la presenza delle lesioni personali patite dal COGNOME (consistenti in trauma cranico-facciale non commotivo, infrazione scafoide carpale polso sinistro, escoriazioni diffuse), giudicate guaribili in quaranta giorni.
Il giudice di appello ha anche affrontato esaustivamente il tema della non perfetta coincidenza tra le dichiarazioni della COGNOME e del COGNOME, evidenziando con logico argomentare, che tra le due deposizioni non vi sono contrasti di rilievo, convergendo le due narrazioni sul medesimo nucleo essenziale: l’aggressione perpetrata dai ricorrenti in danno del COGNOME all’esterno di un bar, dove quest’ultimo era entrato per recarsi in bagno.
Una volta uscito dai servizi igienici del locale, il COGNOME era stato invitato dallo COGNOME a portarsi all’esterno del bar, dove, alla presenza della COGNOME, era stato colpito con calci e pugni non solo dallo COGNOME, ma anche dal COGNOME.
Allo stesso modo il giudice di appello confutava l’apporto conoscitivo fornito dal teste COGNOME NOME, evidenziandone l’inattendibilità posto che la sua versione dei fatti, secondo cui egli non aveva assistito ad alcuna aggressione, avendo chiuso il bar per poi allontanarsene, dopo avere portato le birre ordinate dal COGNOME e dalla COGNOME all’esterno, risulta contraddetta dallo stesso COGNOME, il quale, nel corso delle indagini preliminari, aveva, invece, dichiarato, di avere visto il COGNOME, lo COGNOME e il COGNOME litigare, come da contestazione effettuata in
dibattimento, ai sensi dell’art. 500, c.p.p. (cfr. p. 7 della sentenza della corte di appello).
A fronte di questo esaustivo percorso argomentativo, i motivi di ricorso si risolvono, inoltre, da un lato, in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, posto che, in caso contrario, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758); dall’altro, nella semplice reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
A identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle censure articolate in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto generiche, manifestamente infondate e tali da sollecitare una valutazione sul merito della dosimetria della pena non consentita in sede di legittimità.
L’impossibilità di procedere a una differenziazione tra gli imputati anche ai fini di una diversa determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio è stata ben argomentata dalla corte di appello, facendo riferimento alla circostanza che nessuno dei due ha avuto un ruolo marginale nell’aggressione in danno del COGNOME.
Va, inoltre, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in Cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951).
Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all’esito di una valutazione negativa sulla gravità del fatto (desunta dalla entità delle lesioni riportate dal COGNOME), dunque proprio alla luce dei parametri di cui all’art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica.
La corte territoriale, infine, ha correttamente individuato nella negativa personalità dello COGNOME, desumibile dalla circostanza che fu quest’ultimo a innescare unilateralmente l’aggressione contro il COGNOME, e nell’esistenza a suo carico di plurimi precedenti penali, di cui uno specifico per reati contro la persona (minaccia e lesioni) un evidente ostacolo alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, in conformità alla previsione degli artt. 53 e 58, I. n. 689 del 1991.
Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato nel tempo, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall’art. 133, c.p., per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr. Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Rv. 249717).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29.9.2022.