Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39787 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FAVIGNANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE NOME COGNOME
che ha concluso per léinammissibilità del ricorso.
Letta la memoria delléavvocato NOME COGNOME nelkinteresse della parte civile NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese, come da nota depositata.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, che aveva dichiarato NOME colpevole di lesioni personali volontarie e minaccia grave, avvinti in continuazione, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALE costituite parti civili, equitativa liquidate.
2. Ricorre, nell’interesse dell’imputato, il difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione, dolendosi del vizio argomentativo che sorregge lo scrutinio di attendibilità RAGIONE_SOCIALE persone offese, portatrici di intere antagonisti rispetto a quelli dell’imputato, e che, secondo la Difesa, avrebbero reso dichiarazioni discordanti e confuse, oltre che contrastanti con quanto riferito da alt testimoni, che non hanno visto l’imputato investire la persona offesa, né sentito le minacce pronunciate. Si sostiene che le lesioni refertate il giorno successivo ai fatti non sarebber ad esso eziologicamente correlato, mentre la condanna per la minaccia risulterebbe affidata a una espressione dialettale priva di intento intimidatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.6′ principio pacifico in sede di legittimità che sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu ()cui/ percepibili dell’apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrer l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza l’insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la risponde della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
1.1. Il sindacato di legittimità, cioè, non ha per oggetto la revisione del giudizio di mer bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati a competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei f in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugNOME. Invero, solo l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugNOME può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispond alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della complete
espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e RAGIONE_SOCIALE responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
La sentenza impugnata ha dato conto, con argomentazione coerente con i dati di fatto disponibili all’esito dell’istruttoria dibattimentale, RAGIONE_SOCIALE ragioni della ritenuta attend RAGIONE_SOCIALE persone offese, sia intrinseca che estrinseca, dando atto della mancata emersione di ragioni di astio nei confronti dell’imputato, valorizzando plurimi riscontri – peraltro neppu necessari (cfr. Sez. Un. Bell’Arte) – costituiti anche da ulteriori fonti dichiarative riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, oltre che dalla ravvisata compatibilità del narrato circa la dinamica del fatto con le lesioni refertate, e scrutinan la tesi difensiva, generica e priva di riscontri.
Quanto al delitto di minaccia, la sentenza impugnata ha evidenziato le univoche propalazioni rese dalle fonti dichiarative sul punto, mentre la deduzione difensiva circa la inidoneità offensiva della minaccia resta affidata alla assoluta genericità dell’argomento.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente RAGIONE_SOCIALE ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, COGNOME, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. Il ricorrente deve anche essere condanNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e
difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi com dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 05 luglio 2023
IrConsigliere estensore