Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7075 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7075 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso Corte d’appello di Napoli dalla parte civile NOMEXXX nato a CODICE_FISCALE il
NOMEXXX
dalla parte civile NOMEXXX nata a NOMEXXX il NOMEXXX
nel procedimento a carico di:
NOME nato a NOMENOMEXX il NOMEXXX
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per le parti civili ricorrenti, l’AVV_NOTAIO che si Ł riportato al ricorso e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, depositando nota spese e conclusioni e dichiarando che i propri assistiti beneficiano del patrocinio a spese dello Stato;
udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza, associandosi alle conclusioni del AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 gennaio 2025, la Corte d’appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 1° giugno 2022 della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 25 febbraio 2020, impugnata da
NOME, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa nei suoi confronti in data 26 giugno 2014, lo ha assolto per insussistenza del fatto dai reati di sequestro di persona e violenza sessuale (in concorso con altro imputato qui non ricorrente) contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nei capi di imputazione, in relazione a fatti contestati come commessi, rispettivamente, alla fine del mese di maggio 2013, quanto all’art. 605, cod. pen. e alla fine del mese di giugno 2013, quanto al delitto di cui all’art. 609-bis, cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione sia il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello che la difesa delle parti civili, deducendo, ciasscuna delle parti ricorrenti, un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello deduce, con l’unico motivo proposto, il vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa e sul governo della prova dichiarativa e dei riscontri, con profili riflessi di violazione di legge processuale (artt. 603, 627, cod proc. pen.), stante il dovere di pieno confronto con il thema decidendum fissato dal rinvio.
In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello, investita (dopo doppio annullamento) di riesaminare la credibilità della p.o., avrebbe liquidato l’ultima deposizione (ud. 19.10.2024) con argomentazioni generiche, valorizzando minime incongruenze (ad es. mancato ricordo della vitiligine) e trascurando la coerenza complessiva del narrato e l’assenza di motivi di astio o interesse. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO invoca il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa, se intrinsecamente credibili, possono fondare la responsabilità anche senza riscontri esterni. Si denuncia poi l’omessa o inadeguata valutazione delle dichiarazioni di
NOME (confidenza immediata della vittima; mutato atteggiamento verso gli imputati) e delle ammissioni dell’imputato circa contatti fisici ( petting ).
La difesa delle parti civili deduce, con l’unico motivo proposto, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione sulla ritenuta inattendibilità e sull’omessa valutazione di elementi decisivi.
In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe selezionato solo i dati ammessi dall’imputato, sottraendosi al dovere di scrutinare l’intero compendio dichiarativo, nØ avrebbe considerato i limiti linguistici del minore all’epoca (es. incomprensione del termine ‘penetrazione anale’). Vengono, poi, denunciate una serie di illogicità su specifici passaggi fattuali: (i) numero dei ‘rapporti’ ed età dell’imputato (apodittico riferimento a massime di esperienza su eiaculazioni ravvicinate); (ii) fuga e mancata richiesta di aiuto (mancata considerazione di età/paura/concitazione; confusione sulle strade nonostante nonconoscenza dei luoghi); (iii) episodio delle chiavi e inseguimento in auto (mancata spiegazione della condotta degli imputati se l’allontanamento fosse stato ‘libero’); (iv) vitiligine (contraddittorietà nel valorizzare il mancato ricordo nonostante l’ammissione del contatto fisico ‘nudi’ da parte dell’imputato). Viene, ancora, denunciata la totale assenza di motivazione sulla valenza delle dichiarazioni del teste NOME, che confermerebbero l’immediatezza della confidenza e il mutamento di atteggiamento della p.o. verso gli imputati. Infine, la Corte territoriale non avrebbe valorizzato i mutamenti della versione del NOME (negazione/ammissione successiva della fuga e del successivo ‘riaccompagnamento’).
E’ pervenuta requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte in data 5 gennaio 2026, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi, richiesta rettificata in udienza limitandola ai soli ricorsi diversi da quello proposto dalla persona offesa maggiorenne. Secondo il PG i ricorsi appaiono infondati. Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. ¨ ormai consolidato, poi, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purchØ sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere piø rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno
procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Nel caso in esame, il giudizio di merito in sede rescissoria, non sindacabile in sede di legittimità per i suoi aspetti valutativi, ritiene che il racconto complessivo della vittima non ha il crisma della attendibilità a causa di molteplici contraddizioni ed incongruenze del narrato, in particolare di quello originario, risalente a momenti piø vicini all’episodio, a giudizio della Corte non sanate dalla deposizione piø recente della persona offesa, ascoltata a seguito della sentenza rescindente della Suprema Corte. A parte la non condivisibile decisione di ritenere aprioristicamente inattendibile la piø recente versione dei fatti, in quanto la vittima avrebbe nel tempo verosimilmente- ‘aggiustato il tiro’, poichØ divenuta ormai persona adulta e consapevole dei contenuti dichiarativi del processo, effettivamente le distonie rilevate dalla Corte territoriale rendono fortemente critica l’attendibilità complessiva della narrazione, soprattutto per quanto riguarda la dinamica del sequestro di persona e quella specifica della violenza sessuale, così come peraltro descritta nel capo d’imputazione. ¨ vero, come sostengono i ricorrenti, che sussistono plurimi elementi – non per ultime le dichiarazioni paraconfessiorie dell’imputato di cui a pag. 10 della sentenza – che conducono ad escludere che il racconto, nella sua elaborazione finale, invero priva di verosimiglianza, sia frutto di una fantasia infantile perversa, ma, pur procedendo ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, il risultato finale cui si perverrebbe sarebbe molto distante dal consentire un’affermazione di accertamento del fatto così come formulato nell’editto d’accusa (al piø sembrerebbe configurabile una condotta di petting a carico dell’imputato). Insegna la giurisprudenza che Ł legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessario, e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 – 01); nel caso in esame, però, l’operazione interpretativa condurrebbe alla delineazione di un fatto che, pur potendo configurare una ipotesi di violenza sessuale ( petting ), sarebbe del tutto ellittica rispetto all’imputazione e, ancor piø, all’effettiva narrazione della parte civile, di cui resta pregiudicata l’attendibilità.
Sono pervenute, in difesa delle parti civili ricorrenti, conclusioni scritte e nota spese in data 15 gennaio 2026, con richiesta del difensore (AVV_NOTAIO) a questa Corte di annullare, con o senza rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, la sentenza impugnata, con conferma della sentenza di condanna con tutte le relative statuizioni civili e condannando l’imputato alle spese di costituzione di parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da separata nota.
AVV_NOTAIO, in difesa dell’imputato, in data 17 dicembre 2025 ha fatto pervenire una memoria difensiva con allegato (ud. 14.12.2023, V Sez. penale Corte d’Appello di Napoli), il cui obiettivo era dimostrare l’inattendibilità della persona offesa mediante l’evidenziazione sistematica di riscontri negativi e contraddizioni tra denuncia, incidente probatorio e dibattimento; sollecitare l’assoluzione (‘perchØ il fatto non sussiste’ o comunque ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) e, in subordine, la prosecuzione dell’istruttoria con perizia sulla capacità testimoniale della p.o. e ulteriori esami.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati oralmente a seguito della tempestiva richiesta di discussione orale proposta dalla difesa dell’imputato, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza svolti, meritano congiunto esame e sono parzialmente fondati.
Deve anzitutto essere rigettata l’eccezione difensiva di difetto di legittimazione della difesa delle parti civili alla proposizione del ricorso, atteso che, sin dal primo grado di giudizio, risulta dagli atti processuali che la costituzione di parte civile era stata proposta dai genitori dell’allora persona offesa minorenne sia in proprio che nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, donde il ricorso proposto dalle predette parti civili ‘in proprio’ (essendo, all’atto della proposizione del ricorso, divenuta maggiorenne la vittima) Ł senz’altro ammissibile.
Tanto premesso, per migliore intelligibilità delle impugnazioni e per meglio comprendere l’approdo cui Ł pervenuta questa Corte, Ł utile una sintetica ricognizione della vicenda processuale. Il procedimento trae origine dall’accusa a carico di NOME dei reati di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) e violenza sessuale (artt. 609bis e 609octies cod. pen.), in danno del minore NOME. Dopo una condanna in primo grado (rito abbreviato), sono seguiti due annullamenti con rinvio da parte di questa Corte, sino alla sentenza impugnata della Corte d’appello di Napoli (giudice del rinvio) che ha assolto l’imputato da entrambi i capi perchØ ‘il fatto non sussiste’, revocando anche le statuizioni civili (art. 530, comma 2, cod. proc. pen.).
3.1. Il ricorso del AVV_NOTAIO generale denuncia, in prevalenza, vizio di motivazione (con richiamo anche al vizio di violazione di legge), per avere la Corte territoriale svalutato la coerenza globale del racconto della persona offesa e trascurato riscontri esterni, in particolare le dichiarazioni di NOME, nonchØ le stesse ammissioni parziali dell’imputato ( petting ).
3.2. Il ricorso delle parti civili deduce sia violazioni di legge (errori di metodo nella valutazione della prova) sia vizi di motivazione in ordine: (i) alla ritenuta inattendibilità della persona offesa; (ii) alla lettura illogica di taluni passaggi (numero dei ‘rapporti’, fuga e mancata richiesta di aiuto, episodio delle chiavi, vitiligine dell’imputato); (iii) all’omessa considerazione del riscontro rappresentato da TARGA_VEICOLO; (iv) alla mancata valorizzazione di contraddizioni difensive dell’imputato.
3.3. Le censure dei due ricorsi, in particolare, in larga parte convergenti, si articolano suquattro assi:
(i) metodo di valutazione della prova dichiarativa: la Corte d’appello avrebbe enfatizzato microincongruenze del racconto della p.o., senza dar conto della coerenza intrinseca globale e del nucleo centrale dei fatti (adescamento, conduzione a casa, approccio sessuale) e senza motivazione ‘rafforzata’ in ragione dei pregressi rilievi della Cassazione e delle peculiari difficoltà di un teste minorenne all’epoca;
(ii) omissione/svalutazione di riscontri esterni: soprattutto la testimonianza NOME (confidenza immediata; atteggiamento fuggente della p.o. verso gli imputati nei giorni successivi), e le ammissioni dell’imputato ( petting ; presenza di DVD pornografici riscontrata);
(iii) illogicità interne del percorso decisorio: lettura apodittica del tema ‘numero dei rapporti’ (fraintendimento semantico tra ‘piø atti’ e ‘piø rapporti completi’), giudizio di inverosimiglianza sulla fuga e sulla mancata richiesta di aiuto senza calarla nel contesto di età/paura/luoghi, valorizzazione del ‘non ricordo’ della vitiligine come elemento dirimente;
(iv) infine, il mancato confronto con contraddizioni difensive dell’imputato, in particolare sulla dinamica della fuga e del ‘riaccompagnamento’.
3.4. La sentenza impugnata tratta separatamente i quattro profili dianzi individuati:
(a) quanto al metodo complessivo e la ‘motivazione rafforzata’ sull’attendibilità della p.o., la sentenza dedica un’ampia sezione ricostruttiva su attendibilità, rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen., valore conoscitivo dell’ultima deposizione e limiti (con richiamo ai due
annullamenti: pp. 59, 1518);
(b) quanto al ‘nucleo centrale’ del racconto e alle ammissioni dell’imputato ( petting ; DVD), la Corte d’appello riconosce il nucleo (adescamento; casa NOME; petting ; visione DVD e rinvenimento degli stessi: pp. 811, 1920), tuttavia reputa insuperabili i dubbi su legatura, penetrazione, sequestro;
(c) quanto al numero dei ‘rapporti’ ed all’equivoco semantico, la Corte territoriale problematizza l’incoerenza e la plausibilità fisiologica (età dell’imputato; i n t e r v a l l i / e i a c u l a z i o n i : p. 12);
(d) quanto alla dinamica della fuga e alla mancata richiesta, risultano una serie di passaggi argomentativi con valutazione estesa su itinerario, ‘zingari’, ‘signora al balcone’, auto in corsa, rientro in casa, il cui esito Ł tuttavia negativo, in quanto il racconto viene ritenuto poco lineare e scarsamente credibile (pp. 1315);
(e) quanto al tema ‘vitiligine’, i giudici territoriali vi dedicano uno specifico paragrafo (difficoltà a spiegare il ‘non ricordo’ data la prossimità e la nudità; critica all’argomento della scarsa luminosità: pp. 1920);
(f) quanto all’elemento di riscontro costituito dalle dichiarazioni del teste NOME, nella motivazione non si rinviene invece una trattazione autonoma e puntuale delle dichiarazioni NOME quali riscontri esterni della confidenza immediata/atteggiamento successivo (il punto emerge nei ricorsi ma non Ł esplicitamente vagliato nella sentenza impugnata);
(g) quanto alle contraddizioni difensive dell’imputato, la Corte riporta le versioni rese (interrogatorio e poi dichiarazioni spontanee in abbreviato) e le confronta con la p.o., ma non le assume a riscontro decisivo (pp. 1011);
(h) infine, con riferimento al tema della riqualificazione giuridica dei fatti (es. art. 609quinquies, cod. pen.), la Corte esclude qualsiasi tipicità alternativa (sia per l’età superiore ai 15 anni, che per l’inapplicabilità dell’art. 609quinquies, cod. pen.) e ritiene non sussistenti altre figure di reato (p. 21).
Al fine di verificare se la Corte, riformando in senso assolutorio il precedente giudizio di condanna intervenuto in primo grado, abbia rispettato ex art. 627, cod. proc. pen. il ‘mandato’ conferitole da questa Corte con la seconda sentenza di annullamento con rinvio (sentenza n. 33552/2022 del 1/06/2022), Ł necessario verificare quali erano stati gli elementi che avevano giustificato l’annullamento, per la seconda volta, da parte di questa Corte, dovendosi peraltro evidenziare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non Ł tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, ma deve svolgere una critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità (da ultimo: Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634 – 01).
4.1. La Quarta sezione di questa Corte, con sentenza n. 33552/2022, ha annullato la decisione della Corte d’appello di Napoli del 25 febbraio 2020 per manifesta illogicità della motivazione relativa all’attendibilità della persona offesa, NOMEXXX.
Quest’annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello partenopea, si concentrava su vizi che inficiavano la valutazione probatoria centrale del processo penale a carico di NOME, accusato di sequestro di persona e violenza sessuale su minore. La sentenza d’appello interveniva da giudice di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione del 5 luglio 2016, confermando parzialmente la condanna
emessa dal GIP di Santa Maria Capua Vetere con rito abbreviato, ma riqualificando il reato sessuale ex art. 609-bis e ter n. 5 cod. pen. in art. 609-bis e ter n. 4 cod. pen.
La Corte territoriale aveva ritenuto attendibile la narrazione del minore nonostante contraddizioni tra denuncia, incidente probatorio e altre dichiarazioni, spiegandole con stress traumatico e rimozione psicologica. Tuttavia, la Cassazione rilevava che tale giudizio mancava di supporto probatorio adeguato e incideva su entrambi i capi d’imputazione (sequestro ex art. 605 cod. pen. e violenza sessuale).
Due le illogicità riscontrate da questa Corte: (a) capacità testimoniale; (b) valutazione delle contraddizioni. Sotto il primo profilo, la Corte d’appello escludeva la necessità della perizia sulla capacità a testimoniare del XXXXXX (all’epoca quindicenne) basandosi solo sull’età e sull’autonomia narrativa, senza indagare su personalità o disturbi psichici. Eppure, assumeva un trauma derivante dalla violenza per giustificare l’andamento rapsodico del racconto, invocando meccanismi di rimozione senza accertamento tecnico che ne verificasse l’esistenza e l’impatto sulla percezione/referto dei fatti. Tale contraddizione manifesta violava il principio per cui la valutazione di attendibilità richiede una motivazione logica e coerente con i dati acquisiti, imponendo un approfondimento peritale quando si ipotizza un disturbo post-traumatico. Sotto il secondo profilo, la motivazione dei giudici di appello liquidava incongruenze sostanziali (es. numero e autori delle penetrazioni, uso di forza ed inganno nel sequestro, posizione della signora anziana alla finestra, assenza di dolore, legatura al letto, vitiligine dell’imputato) come dettagli marginali o concitazione momentanea, senza supporto scientifico o probatorio. Questa Corte censurava l’assenza di analisi sulle ragioni della narrazione di violenza fisica (poi ritenuta inverosimile), le ipotesi congetturali (es. disfunzione erettile, rapporto superficiale) e l’attribuzione arbitraria di tratti personologici al minore (disorientamento culturale, timore reverenziale) senza evidenze. Emergeva, quindi, una motivazione apparente, che non superava adeguatamente i contrasti testimoniali nØ valorizzava riscontri oggettivi, come già censurato nel precedente annullamento. Il ricorso veniva quindi accolto limitatamente ai motivi fondati (da 9-11, 12-19, 20-21), assorbendo le altre censure; la sentenza era stata quindi annullata per una rinnovata valutazione dell’attendibilità della vittima, demandando al giudice di rinvio anche le spese processuali, precisando che il sequestro mediante inganno fosse senz’altro configurabile (costrizione psichica con pericolo per l’incolumità), escludendo l’immutazione del fatto.
Tanto premesso, può quindi procedersi ad esaminare i singoli motivi di ricorso, costruiti attorno ai quattro ‘assi portanti’ supra individuati, indicando i punti che, a giudizio del Collegio, meritano un supplemento valutativo in sede di merito.
5.1. Anzitutto, sulla ‘metodologia’ di valutazione della p.o. e sulla motivazione ‘rafforzata’ ( rectius , maggiormente persuasiva) la Corte d’appello mostra consapevolezza del perimetro tracciato dagli annullamenti e dedica ampio spazio a spiegare perchØ la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. non ha colmato le incertezze pregresse, insistendo su contraddizioni e lacune del racconto e negando la necessità di perizia (decorso del tempo; non dirimente ai fini dell’attendibilità).
Si tratta di una risposta strutturata, ma selettiva: la motivazione spiega perchØ non reputa l’ultima deposizione idonea a superare i dubbi, però non si confronta in modo altrettanto penetrante con alcuni riscontri esterni e con il tema, enfatizzato dai ricorrenti, della coerenza globale del narrato rispetto al ‘nucleo’ che la stessa Corte reputa provato. Le dichiarazioni della persona offesa possono certo da sole fondare la condanna se intrinsecamente credibili e coerenti, previa accurata verifica della attendibilità, potendo la ricerca di riscontri esterni fungere da conferma, pur non essendo imposta da una regola
legale di prova come per le chiamate in correità. Tale principio Ł esplicitamente evocato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ed oggetto di una consolidata giurisprudenza di questa Corte (si v., tra le tante: Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, COGNOME, Rv. 232018 – 01). Alla luce del materiale versato, la Corte d’appello accoglie il nucleo (adescamento/ petting ) ma ravvisa una frattura probatoria sui segmenti tipici (legatura/penetrazione/sequestro). La coerenza di questo approccio dipende, però, dall’aver valutato tutti i riscontri, compreso NOME, che qui non risulta esaminato in modo espresso (v. infra ).
Quando la Cassazione censura la motivazione sulla credibilità del testeminore e rimette per nuovo esame, il giudice del rinvio deve peraltro confrontarsi analiticamente con le incongruenze evidenziate e con i riscontri idonei; la scelta di non disporre perizie Ł legittima se motivata e non necessaria ex lege, ma non può comportare omissioni su elementi potenzialmente corroboranti. In sentenza vi Ł una trattazione ampia sul perchØ non far luogo a perizia e su come leggere l’ultima deposizione: resta, tuttavia, una lacuna sul punto NOME (v. infra).
5.2. Anche in relazione al tema dei rapporti tra Carta di Noto e testimonianza del minore, Ł ben vero che la violazione dei protocolli non determina inutilizzabilità della prova, ma Ł altrettanto vero che impone una valutazione particolarmente rigorosa dell’attendibilità (principio richiamato dalla stessa Corte d’appello nella ricostruzione degli annullamenti; si v., in termini, Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023, R., Rv. 284136 – 01).
5.3. Quanto al ‘numero dei rapporti’, alla fuga ed alla mancata richiesta di aiuto, la Corte territoriale motiva in positivo la non verosimiglianza di tali passaggi, ma l’accusa di ‘apoditticità’ (ricorso delle PP.CC.) coglie un punto: il richiamo a massime di esperienza ‘fisiologiche’ (eiaculazioni) Ł sintetico e, in parte, non corroborato da elementi obiettivi; sulla fuga, la motivazione Ł ampia, ma ancora ‘indiziaria’ (valutazione di dettagli ‘singolari’) e non valorizza il contesto psicologico (minore, paura, concitazione), come sollecitato dai ricorsi.
5.4. Quanto al tema della ‘vitiligine’, la motivazione affronta specificamente il punto e reputa difficilmente spiegabile il ‘non ricordo’, criticando l’argomento della scarsa luce. La replica Ł puntuale; resta, tuttavia, la controargomentazione del ricorso delle PP.CC. (il mancato ricordo sarebbe un semplice deficit mnemonico non incompatibile con il contatto fisico ammesso dall’imputato). La Corte preferisce una lettura ‘di sfiducia’, che non Ł illogica in sØ, ma Ł rigorosa al limite della selettività.
5.5. Quanto al tema del riscontro esterno (dichiarazioni teste NOME), questo, come anticipato, Ł il punto piø critico della motivazione della sentenza impugnata: il silenzio (o la trattazione meramente implicita) su un possibile riscontro esterno immediato – le dichiarazioni NOME – rende quantomeno incompleta la risposta ai ricorsi, che ne sottolineano la rilevanza. L’omessa esplicita valutazione di un elemento decisivo ai fini dell’attendibilità integra vizio di motivazione per omissione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che: (i) la motivazione deve affrontare e approfondire ogni elemento decisivo sottoposto al giudice, altrimenti si configura vizio per omessa o apparente motivazione; (ii) l’omessa valutazione di un fatto storico, elemento probatorio o doglianza significativa – irrilevante se superficiale o parziale inquina la logica della decisione e legittima la censura per vizio ai sensi dell’art. art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.
Questa Corte ha ribadito questo principio, riaffermando l’obbligo del giudice di rispondere puntualmente a tutte le censure rilevanti (si v., tra le tante, da ultimo: Sez. 5, n. 2733 del 13/12/2024, dep. 2025, NOME, non mass., la quale ha chiarito che la completezza motivazionale deve coprire anche specifiche e decisive censure formulate, non
solo dettagli formali della motivazione grafica; Sez. 3, n. 33796 del 21/04/2021, COGNOME, non mass., che ha precisato i requisiti del vizio motivazionale fondato su omessa valutazione di elementi critici, ossia che occorre indicare l’atto processuale omesso o travisato, individuare l’elemento fattuale o probatorio incompatibile con la decisione, provare l’effettiva esistenza dell’atto e dell’elemento invocati e dimostrare che l’omissione infici in maniera decisiva la logica argomentativa del giudice; Sez. 1, n. 12712 del 22/02/2023, Vigilia, non mass., la quale afferma che il vizio di motivazione emerge anche quando non sia considerato un argomento fondamentale espressamente sottoposto, spettando alla Corte di legittimità verificare che siano stati esaminati tutti gli elementi e che la motivazione dia esaustiva e convincente risposta alle ragioni difensive; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01, secondo cui in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre).
5.6. Ancora, quanto alle contraddizioni dell’imputato, la Corte d’appello registra le oscillazioni difensive (negazione poi ammissione di fuga/ petting ), ma le ritiene insufficienti a colmare le incertezze sul ‘salto’ logico verso i fatti piø invasivi (legatura, penetrazione, sequestro). La motivazione Ł presente, benchØ sintetica.
5.7. Infine, sulle possibili riqualificazioni alternative (art. 609quinquies, cod. pen.), la Corte d’appello esclude correttamente (per età superiore a 15 anni) la riconduzione all’art. 609quinquies, cod. pen. (‘corruzione di minorenne’, riferita ai soggetti di età inferiore ai 14 anni) e, piø in generale, ad altre fattispecie; il profilo Ł dunque giuridicamente risolto in modo condivisibile.
In conclusione, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata risponde diffusamente ad alcune delle critiche storiche (contraddizioni interne del racconto; progressivo affinamento della narrazione a distanza di anni; opzione di non disporre perizia; delimitazione del ‘nucleo’ provato ai soli petting e visione di DVD), giustificando l’assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. sia per l’art. 609bis che per l’art. 605 cod. pen.
Tuttavia, rispetto alle doglianze mirate dei ricorsi, permane una criticità non marginale:
l’assenza di una valutazione esplicita e puntuale del riscontro costituito dalla deposizione del teste COGNOME, da entrambi i ricorrenti indicato, con argomentazioni puntuali e meritevoli di
approfondimento in sede di rinvio, come elemento esterno idoneo a corroborare l’immediatezza della confidenza e a spiegare, anche psicologicamente, la reazione della
vittima nei giorni immediatamente successivi.
Tale omissione, su un tema decisivo dell’annullamento (attendibilità/riscontri), si presta a integrare vizio di motivazione per omissione (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.).
Diversamente, ritiene la Corte, la gestione dei profili vitiligine e fuga Ł articolata e non manifestamente illogica, ma talora stringata nelle basi oggettive (massime di esperienza ‘fisiologiche’), pur non essendo pienamente contestualizzata rispetto all’età, paura e concitazione sottolineate dai ricorrenti.
Analogamente, la riqualificazione alternativa (art. 609quinquies, cod. pen.) Ł invece correttamente esclusa in diritto per ragioni tipiche (età della vittima).
Alla luce del perimetro dei motivi, il profilo che giustifica l’accoglimento (parziale) con ulteriore rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli Ł il vizio di motivazione per omessa valutazione di un riscontro esterno specifico e potenzialmente decisivo (NOME), nonchØ per l’illogicità nel governo di alcuni snodi fattuali (numero dei ‘rapporti’ come ricostruiti; contestualizzazione della fuga). Sul resto (delimitazione del ‘nucleo’ provato; esclusione di penetrazione/sequestro; scelta di non disporre perizia), la motivazione appare invece coerente con il canone di ragionevolezza del dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
In definitiva, dunque, il giudice del rinvio dovrà: (i) valutare la decisività del ‘riscontro
NOME‘ (tempestività della confidenza; mutamento dell’atteggiamento della p.o.; capacità corroborante del segmento ‘fugainseguimentoricondotta’), colmando l’omissione valutativa della Corte territoriale nella sentenza qui oggetto di annullamento; (ii) riposizionare l’equivoco semantico tra ‘piø atti’ e ‘piø rapporti completi’ e rivalutare l’uso non verificato di massime di esperienza ‘fisiologiche’; (iii) contestualizzare la ‘fuga’ (tenuto conto dell’età, dello stato di paura e della concitazione del momento nonchØ della non conoscenza dei luoghi) per contrastare la valutazione di inverosimiglianza; (iv) raccogliere il ‘nucleo centrale ammesso’ (adescamento, casa NOME, petting , DVD sequestrati) come base logica per rivalutare l’attendibilità del resto del narrato, anche solo in chiave di sufficienza probatoria minimale; (v) infine, valutare gli elementi di riscontro suindicati anche alla luce del disposto dell’art. 238bis , cod. proc. pen., tenuto conto dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio ordinario nei confronti del concorrente NOMEXXXX, di cui dà atto la stessa sentenza oggetto del presente annullamento (pag.
3), ai fini della prova del fatto in essa accertato.
L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine ai profili dianzi indicati, provvedendo anche, all’esito del giudizio di merito, sulla liquidazione delle spese sostenute dalla difesa delle parti civili in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione della parte civile alla proposizione dell’impugnazione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così Ł deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.