Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6706 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6706 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 13/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
XXXXXXXXXXXXX, nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
XXXXXXXXXXXXX, nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del la Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
letta la memoria nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in data 28/12/2025.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza
del Tribunale di Napoli, emessa il 29 marzo 2023, ha assolto XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXXdal reato di rapina aggravata loro in concorso ascritto, con la formula perchØ il fatto non sussiste.
Alle imputate era contestato il fatto di essere abusivamente entrate all’interno dell’abitazione di COGNOME NOME, sottraendole un orologio di pregio con violenza e minaccia.
La Corte non ha ritenuto attendibile la persona offesa, dal momento che costei non aveva riferito al dibattimento dell’esistenza di una relazione extraconiugale da lei intrattenuta con COGNOME NOME, marito di XXXXXXXXXXXXX e padre di XXXXXXXXXXXXX; tale relazione aveva creato il dissidio alla base della condotta delle imputate.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo:
vizio della motivazione per illogicità ed insufficienza.
La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non avrebbe tenuto in adeguata considerazione gli argomenti spesi dal Tribunale a conforto dell’opposto convincimento che aveva portato alla sentenza di condanna delle imputate nel giudizio di
primo grado.
Il Tribunale aveva superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della vittima, ritenendo ininfluente la negazione della relazione sentimentale tra costei ed il congiunto delle imputate, anche tenuto conto del fatto che la persona offesa non aveva mai negato di aver frequentato l’uomo, tuttavia ricostruendo il fatto sempre nello stesso modo, sia nella querela (acquisita agli atti) che al dibattimento;
2) vizio della motivazione per non avere la Corte preso in considerazione una serie di elementi di conferma alle dichiarazioni della persona offesa, già valutati dal Tribunale, quali una annotazione di polizia giudiziaria, le lesioni riportate dal figlio della vittima e le dichiarazioni di questi presente ai fatti, i tabulati telefonici ed i messaggi whatsapp tra i protagonisti della vicenda.
Si dà atto che nell’interesse delle imputate Ł stata depositata, da parte dell’AVV_NOTAIO, una memoria corredata da un documento allegato, con la quale si chiede dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
In punto di diritto, il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634-01).
Nel caso in esame, il Tribunale aveva ampiamente superato il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della vittima, valorizzando una serie di elementi ad essa dichiarazione esterni ed autonomi, dimostrativi della responsabilità delle imputate e che la Corte ha del tutto ignorato.
Il piø rilevante di tali elementi era stato ritenuto dal primo giudice la testimonianza del figlio minorenne della vittima, presente ai fatti, il quale, oltre a confermare le dichiarazioni della madre, aveva dichiarato di aver subito anch’esso una aggressione ad opera delle imputate, riportando le lesioni personali al capo debitamente provate da referto medico e indicateal capo b) originariamente contestato, rispetto al quale il primo giudice aveva emesso sentenza di non doversi procedere per remissione della querela, circostanza che dovrà essere valutata ai fini di escludere ogni interesse da parte del teste all’esito del processo.
In secondo luogo, erano stati valorizzati – anche ai fini di lumeggiare il movente del delitto – i messaggi tra le imputate e la persona offesa, che documentavano come l’orologio da quest’ultima posseduto fosse al centro della contesa e delle richieste di restituzione delle imputate, che lo ritenevano un regalo del congiunto alla donna con la quale coltivava una relazione extraconiugale.
In terzo luogo, dalla sentenza di primo grado risulta che neanche le imputate avevano negato di essersi recate presso l’abitazione della persona offesa, dove erano stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria diversi oggetti rotti.
Tali circostanze avrebbero dovuto essere vagliate dalla Corte di appello ai fini della valutazione complessiva della attendibilità delle dichiarazioni della vittima; la loro omissione determina il vizio motivazionale denunciato dalla parte pubblica ricorrente alla luce del principio di diritto prima indicato.
Ne consegue la necessità di una nuova valutazione di merito, a tutto campo, della vicenda processuale e delle prove acquisite.
3.Tanto assorbe ogni altra argomentazione, anche in relazione alla memoria depositata nell’interesse delle imputate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 13/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.