Attendibilità del dichiarante: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’attendibilità del dichiarante è uno dei temi più complessi del diritto penale, specialmente quando le accuse provengono da soggetti coinvolti in contesti di marginalità o illegalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti la valutazione delle prove testimoniali e i limiti del ricorso per cassazione.
Il caso e la contestazione delle prove
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto basata prevalentemente sulle dichiarazioni rese da un consumatore di sostanze stupefacenti. L’imputato ha proposto ricorso sostenendo che tali dichiarazioni fossero di natura calunniosa e che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la credibilità del testimone. La difesa mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti, mettendo in discussione la qualifica del dichiarante e la veridicità del suo racconto.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi presentati erano una mera riproduzione di quanto già dedotto e respinto in appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può dunque procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica e giuridica della motivazione fornita dai giudici precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella solidità dell’impianto accusatorio già validato dalla Corte di merito. In primo luogo, è stata accertata l’assenza di elementi che potessero far ipotizzare un intento calunnioso da parte del consumatore. In secondo luogo, le dichiarazioni del testimone non erano isolate, ma avevano trovato conferma in attività investigative parallele condotte nei confronti di altri soggetti. Un punto decisivo è stato il riscontro fornito dagli elementi fisiognomici: il dichiarante è stato in grado di descrivere con precisione le caratteristiche fisiche dell’imputato, corroborando così l’effettiva conoscenza tra i due e la veridicità dell’incontro finalizzato allo spaccio.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea che l’attendibilità del dichiarante non può essere contestata in Cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è completa e priva di vizi logici. Quando il racconto del testimone è supportato da riscontri oggettivi e indagini tecniche, la responsabilità penale risulta adeguatamente provata. Il tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle prove porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti già esaminati nel merito, ma deve solo verificare la legittimità della sentenza.
Come si valuta l’attendibilità di un testimone nel processo penale?
L’attendibilità si valuta analizzando la coerenza del racconto, l’assenza di motivi di astio o calunnia e la presenza di riscontri esterni che confermino le dichiarazioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45068 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45068 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME.
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta riproduttivo identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha rilevato l’assenza di elementi che potessero portare a ritenere che le dichiarazioni rese dal consumatore di sostanza stupefacente (qualifica che il ricorrente vorrebbe mettere in discussione attraverso preclus valutazioni in fatto) potessero avere contenuto calunnioso, avendo trovato conferma nelle attività investigative nei confronti di altri soggetti, ricevendo non necessario riscontro allo dichiarante ha indicato elementi fisiognomici del ricorrente idonei a corroborare l’effett conoscenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023