Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5149 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5149 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME NOME (c.u.i.: COGNOME nato a Crotone il 28/10/1971 avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11 settembre 2024 la Corte di appello di Genova, quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, n. 1086 del 7 dicembre 2022, dep. 2023, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 624-bis e 612 cod. pen., in 7 mesi di reclusione e 267 euro di multa.
In primo grado l’imputato era stato condannato a 5 anni di reclusione e 1.200 euro di multa per gli stessi fatti, qualificati, però, come reati di rapina impropria e minaccia.
Nel primo giudizio di appello, con sentenza 5 novembre 2021, la Corte di appello di Genova, riqualificato il reato di rapina impropria in quello di furto con strappo, e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. prevalente sulla recidiva unitamente alla già riconosciuta circostanza di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., aveva rideterminato la pena in 8 mesi di reclusione e 280 euro di multa.
Su ricorso dell’imputato che contestava il giudizio di responsabilità per il furto con strappo, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la prima sentenza di appello, in quanto ‘coglie nel segno il primo motivo di ricorso, laddove lamenta un vizio di motivazione quanto alla valutazione del contributo dei testi a carico/persone offese COGNOME e COGNOME. Il primo motivo di appello, a quest’ultimo riguardo, recava specifiche censure, tese a contestare la ricostruzione attuata dal Giudice di prime cure anche grazie al narrato dei due, narrato sottoposto a critiche puntuali di inattendibilità, che la Corte di appello ha del tutto pretermesso ancorchØ non si trattasse di motivi di
gravame reiterativi di questioni già affrontate e risolte dal Tribunale. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata e che la Corte territoriale dovrà svolgere nuovo scrutinio di attendibilità del racconto delle persone offese tenendo conto delle censure formulate nell’atto di appello’.
Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Genova ha disposto istruttoria risentendo NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ed, all’esito, ha confermato il giudizio di responsabilità modificando il trattamento sanzionatorio nei termini, piø favorevoli all’imputato, sopra indicati.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento al vaglio critico circa il narrato dei testimoni COGNOME e COGNOME. La pronuncia di appello non ha rilevato le evidenti illogicità segnalate dalla difesa dell’imputato nell’atto di appello circa le dichiarazioni di COGNOME e della di lui compagna COGNOME, che sono state, invece, ritenute attendibili; in particolare, la sentenza di appello, per rendere coerenti le dichiarazioni dei due testimoni, ha integrato le dichiarazioni rese dagli stessi nel giudizio di primo grado con quelle rese nel giudizio di appello. Inoltre, il giudice del rinvio non ha consentito alla difesa di produrre una foto estratta da social network da cui risultava che, in data antecedente al giorno dei fatti, NOME e COGNOME erano seduti allo stesso tavolo ad una cena di gruppo, prova di una conoscenza pregressa tra i due che avrebbe potuto diversamente colorare la vicenda. Inoltre, il giudice del rinvio ha ritenuto credibile COGNOME anche perchØ la stessa non Ł piø legata da relazione affettiva con COGNOME, ma dimentica che NOME lanciò nella direzione di COGNOME una banconota da 100 euro, in questo modo offendendone l’onore, e che, secondo il suo racconto, NOME le avrebbe persino chiesto in modo pressante, e quindi in definitiva estorto, un bacio; ne consegue che COGNOME potrebbe avere un interesse personale nel processo potendo trarre soddisfazione morale dalla condanna dell’imputato. Inoltre, il giudice del rinvio ha ritenuto in modo illogico che, ricevuto il denaro ritirato al bancomat, COGNOME, anzichØ nasconderlo alla vista di COGNOME, lo avesse tra le sue mani; Ł privo di logica anche a monte che COGNOME le abbia passato il denaro, posto che COGNOME era seduta in auto in una posizione piø facilmente raggiungibile da Giglio.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota di conclusioni scritte il difensore di parte civile, avv. NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso deduce che la sentenza impugnata avrebbe illogicamente ritenuto attendibili i testimoni COGNOME e COGNOME; il giudizio di attendibilità di COGNOME e COGNOME sarebbe stato formulato in modo illogico perchØ vi sarebbero incongruenze nelle dichiarazioni rese sia da COGNOME che da COGNOME nel giudizio di rinvio.
L’argomento Ł inammissibile per difetto di specificità del motivo (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 0 8 / 0 1 / 2 0 1 9 , Del l e COGNOME, Rv. 2 7 6 9 1 6 , n o n c h Ø , i n moti v a z i o n e , Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823) perchØ attacca solo una parte del percorso logico della sentenza impugnata in punto di attendibilità dei due testimoni, ovvero quella sulla logicità e coerenza delle dichiarazioni dei due testimoni, mentre il percorso logico della sentenza impugnata sulla attendibilità della vittima e della ex fidanzata della stessa transita anche dalla constatazione che le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME sono riscontrate dalle dichiarazioni di ulteriori testimoni sentiti nel corso del giudizio di merito, in quanto, per la parte della vicenda
avvenuta nel bar, sono riscontrate dalle dichiarazioni della barista e di un avventore e, per la parte della vicenda avvenuta davanti al bancomat, sono riscontrate dalle dichiarazioni del teste COGNOME considerazioni del giudice del merito con cui il ricorso non si confronta e su cui non spende alcuna deduzione per articolare la critica alla sentenza impugnata.
Il ricorso deduce che la sentenza di appello, per rendere coerenti le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME ha utilizzato per la decisione parte delle dichiarazioni rese dai testimoni nel giudizio di appello e parte di quelle rese dagli stessi in primo grado, ma l’argomento, come detto, Ł inammissibile per difetto di specificità, perchØ la valutazione di credibilità dei due testimoni passa, oltre che attraverso un giudizio di coerenza delle loro dichiarazioni – le cui imprecisioni su alcuni aspetti della vicenda, che non attengono all’esistenza o meno della condotta materiale in cui si sostanziò il reato, sono state giustificate in sentenza con il lungo tempo decorso tra il fatto e la deposizione (criterio di interpretazione della prova dichiarativa che ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza di legittimità; v., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270153; Sez. 1, Sentenza n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917) – anche attraverso il riferimento ai riscontri esterni rinvenuti dal giudice del merito nelle dichiarazioni degli altri testimoni sentiti, su tutti il testimone COGNOME amico dell’imputato che ha confermato l’esistenza del diverbio davanti al bancomat.
Sempre in punto di attendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni, il ricorso deduce che il giudice del rinvio ha ritenuto, errando, soggettivamente credibile COGNOME anche perchØ la stessa, non essendo piø legata da relazione affettiva con COGNOME non ha alcun interesse alla decisione, ma non ha considerato che, in ragione delle circostanze dell’azione (lancio della banconota nella sua direzione, richiesta di un bacio), COGNOME potrebbe, in realtà, trarre una soddisfazione morale dalla condanna dell’imputato.
L’argomento Ł manifestamente infondato, perchŁ in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che il testimone posto in ‘posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità)’ (Sez. 6, Sentenza n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, PC in proc. Giro, Rv. 272152), interesse che in modo non manifestamente illogico nella sentenza impugnata non Ł stato ritenuto potersi individuare in una vaga, ed indimostrata, soddisfazione morale che la testimone COGNOME avrebbe potuto ricavare dalla condanna.
Il ricorso lamenta che il giudice del rinvio ha impedito alla difesa di produrre una foto estratta da social network da cui risultava che in data antecedente al giorno dei fatti NOME e COGNOME erano seduti ad una cena insieme, prova che imputato e vittima si conoscevano, ma l’argomento non Ł valutabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quale elemento di illogicità manifesta della motivazione, atteso che si fonda su un elemento di prova che, per ammissione dello stesso ricorso, non Ł stato acquisito per la decisione.
Il ricorso deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la stessa ha ritenuto provato che all’arrivo di Giglio la COGNOME avesse ancora tra le sue mani il denaro appena ritirato al bancomat, perchØ in contrasto con le regole della logica che COGNOME, ritirato il denaro, lo abbia effettivamente passato alla fidanzata, che era piø vicina a Giglio, e che questa non lo abbia nascosto sotto il proprio corpo.
L’argomento Ł manifestamente infondato, perchŁ ‘il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni’ (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271636), e nel caso in esame non
vi Ł alcuna violazione dei principi della logica nell’aver ritenuto in sentenza che le banconote ritirate al bancomat potessero essere effettivamente rimaste alla vista, perchØ, alla luce del comportamento tenuto fino a quel momento dall’imputato, l’aggressione che COGNOME e COGNOME potevano ragionevolmente temere, non era al patrimonio, ma alla persona, in particolare a quella di COGNOME, che, quindi, in modo non manifestamente illogico Ł stato ritenuto, nella motivazione della sentenza impugnata, che possa effettivamente aver passato alla fidanzata le banconote dopo averle ritirate al bancomat.
In definitiva, il ricorso Ł inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
La parte civile ha svolto attività processuale nel giudizio di cassazione depositando una memoria conclusionale in cui ha preso posizione sugli argomenti del ricorso ed ha concluso sul merito dello stesso.
La mancanza di una domanda di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa comporta che in questa sentenza nessuna statuizione sia dovuta sulle spese di parte civile, in osservanza dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nel giudizio di merito, in tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione soltanto qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione (Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283379; Sez. 4, Sentenza n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274957; Sez. 3, Sentenza n. 31865 del 17/03/2016, P.C. in proc. COGNOME, Rv. 267666), orientamento che il collegio ritiene applicabile anche al giudizio di legittimità per effetto della previsione dell’art. 168 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui ‘nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
CARMINE RUSSO