Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13293 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COSENZA il 08/06/1970
avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d’assise d’appello di CatanzEil o Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, del 27/07/2024, la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza della Corti a di assise di Cosenza del 26 maggio 2011, ha assolto l’imputato dal delitto di omicidio in danno di NOME NOME, commesso in Cassano allo Ionio il 15 luglio :L599, contestatogli con il ruolo di mandante.
L’imputato era stato condannato, in primo grado, alla pena dell’ergas:olo con isolamento diurno per vari omicidi, compreso quello in danno di NOME NOME ( di cui al capo 10), oltre per connessi reati in materia di armi, sulla tase delle dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME:NOME COGNOME, ritenute attendibili e convergenti.
1.1.Questa Corte, con sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015, annullava con rinvio la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro che zweva confermato la sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza di ragionevoli dubbi in ordine all’ attendibilità delle dichiarazioni rese dai suddetti collabontori COGNOME e COGNOME.
Veniva, in particolare, sottolineato il fatto che la stessa Corte di primo grado aveva dato atto di un “accordo” intervenuto tra i suddetti collaboralori, coevo allo sviluppo delle vicende processuali, e che i medesimi avevano amriesso di avere avuto una prolungata frequentazione nell’anno 2006, in occasione cella quale avevano concertato le dichiarazioni da rendere, nella loro nuova vesil: a di collaboratori, al fine di alleggerire la propria posizione, in danno dell’Abbru2z2se, facendo seguire a tali accordi anche la dazione di somme di denaro.
La sentenza rescindente ricordava che, anche in altra precedente senteni!.a ( n. 35073/2010), resa in ambito di altro procedimento penale, questa Corte wiieva «stigmatizzato il tasso di inquinamento inusuale» delle dichiarazioni rese dai collaboratori COGNOME e COGNOME e che le stesse non potessero valere quale «riscontro reciproco»in quanto frutto di condotte collaborative “geneticamenti.” di dubbia attendibilità. In conclusione, riteneva la motivazione inficiata «da una inadeguata e contraddittoria valutazione in punto di attendibilità delle accuse dei collaboranti» e la sentenza impugnata veniva annullata sul rilievo che «quanc:o si ha motivo di ritenere o addirittura si accerta che un determinato dichiararti! ha organizzato la sua decisione di divenire collaboratore alla luce della conoszc.nza acquisita di dichiarazioni accusatorie di altri soggetti, concordando, da un lato, con costoro la individuazione dei fatti da somministrare all’Autorità giudizioria, tentando, dall’altro,di accattivarsi la benevolenza degli inquirenti con il soddisFare vere o presunte aspettitive sul nome dei colpevoli, quello che davvero si ingone è non soltanto un’accurata verifica esterna delle dichiarazioni, ma anchi! la massima cautela nella valorizzazione dell’apporto probatorio fornito e, assieme, il
massimo scrupolo nella sicura confutazione delle obiezioni difensive sulla ter uta del racconto, nei suoi singoli passaggi e quindi nel suo complesso» ( pag.38
1.2.In sede di giudizio di rinvio, la Corte di Assise di appello di Catanzard, zon sentenza del 4.11.2015, confermava il giudizio di colpevolezza, per il reit: di omicidio, sia pure su un percorso motivazionale diverso, fondandolo sulle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME ritenute riscontrate dalle dichiarazioni de relato rese dal collaboratore NOME COGNOME dichiarando prescritti i reati satellite, in materia di armi.
1.3. Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione penale, n. 38099/16 del 21.6.2016, censurava il ragionamento seguito dal giudice di rinvio evidenziaido che le dichiarazioni del collaboratore COGNOME presentavano un profilo controverso di attendibilità per la diversa ricostruzione resa dal collaboratore. in ordine alla sua stessa partecipazione al delitto avendo in momenti diversi riferito «di essersi allontanato prima dell’esecuzione ovvero essere stato presente alla stessa»(pag.14); inoltre, le dichiarazioni del collaboratore COGNOME «che nulla ebbe a riferire circa la dinamica concreta di svolgimento dell’episodio crimincso» erano ritenute inadeguate «a superare il momento critico afferente la credibilità intrinseca del narrato del COGNOME sull’episodio de quo»( pag.15) in q nto prive di specificità circa «il ruolo dell’COGNOME nell’orgnaizzazione dell’azione illecita, effettivamente posta in essere e che portò all’omicidio». La senteriz3 di annullamento riteneva la motivazione « incompleta poiché non utilizza, con le cautele indicate, tutto il materiale probatorio acquisito», ricordanc o la sollecitazione della prima sentenza rescindente a «rielaborare al riguard D il complessivo materiale probatorio acquisito in causa». Annullava, pertanto, pe · un « nuovo ed adeguato esame dell’intera questione afferente la posizione dell’COGNOME in relazione all’omicidio NOME», con assorbimento di tutte le ulteriori critiche sviluppate (pag.15). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.4.Con sentenza del 18 luglio 2018, la Corte di assise di appelli) di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado e, ritenendo la continuazione con altro reato, per il quale l’imputato aveva riportato, con separata sentenza, condanna irrevocabile alla pena dell’ergastolo, rideterminava la pena irrogE)ilagli in dieci mesi di isolamento diurno.
La Corte di rinvio fondava la conferma del giudizio di condanna ulle dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME, ritenute riscontrate calle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME rilevava che la contraddizione interna dovesse es!;ere limitata ad un periodo iniziale della collaborazione e considerava veritiera la versione narrativa resa nel procedimento odierno. Quanto alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME considerava: attendibili le prime dichiarazioni, rese fino al
2005, GLYPH con le quali il dichiarante aveva indicato l’Abbruzzese come mandi: nte dell’omicidio NOME, ricavabili in modo specifico dal verbale illustrati di collaborazione e dal verbale di dichiarazioni rese nel dibattimento di altro procedimento penale (cd. “Lauro”); inattendibili le dichiarazioni successive, reHe a seguito dell’accordo con il Di COGNOME di rendere false dichiarazioni accusatone nei confronti dell’imputato, in merito a fatti non commessi.
1.5.Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione penale, n. 16212 del 16/01/2020, accoglieva le doglianze della difesa in ordine all’utilizzazione dei verbali di prove acquisiti nell’ambito del diverso procedimento cd. «NOME> che non aveva annoverato il ricorrente, fra i propri imputati, in quanto in conti-i ‘sto con la previsione di cui all’art 238 cod.proc.pen., e stante la mancanza di consenso alla loro utilizzazione; censurava, inoltre, l’acquisizione e l’utilizzo, quale folita prova, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, relatkri: al medesimo NOME COGNOME in quanto non previsti dalla disciplina proces5;uale. Disponeva, pertanto, l’annullamento della suddetta sentenza, con rinvio alla medesima Corte di Assise di appello in diversa composizione, per rinnovan: «il giudizio di attendibilità di NOME COGNOME senza tenere conto degli atti illegittimamente acquisiti ed in ossequio alle indicazioni espresse dalla Col. a di cassazione con la sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015, ferma rest3iido, ovviamente, la facoltà di adottare, ove ritenuto, ulteriori iniziative istrutter e» pag.11) e con assorbimento delle ulteriori doglianze articolate in ricorso.
1.6.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Catanzar), a seguito di rinnovazione dell”istruzione probatoria, consistita nell’esame del nuovo collaboratore di giustizia Acri NOME e nell’acquisizione delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME nell’ambito del presente e di altro procedimento, in quantc i . elle more deceduto, assolveva l’imputato dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto sulla scorta di un riesame di tutti gli elementi probatori acquisiti.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
2.1.Con unico motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motiva ?lime, sotto il profilo della mancanza ed illogicità della stessa, denunciando la violaz one dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, cod.proc.pen. per avere il giudice di rinvio valutato singolarmente i singoli elementi proba tori, omettendone un esame globale. Deduce ( punto 3.1.) che la Corte di rinvio avrebbe analizzato partitamente solo alcune evenienze processuali disattencli: ndo le linee tracciate dalla sentenza di annullamento di questa Corte, del 16.10.21)20, che avrebbe solo richiesto di rivalutare la credibilità delle dichiarazioni di CD! imo COGNOME nel rispetto delle regole del contraddittorio, in tal modo travol , m; ndo quattro condanne. La precedente Corte di rinvio, con la sentenza del 18.7.21)18,
aveva rivalutato le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME :ale percorso aveva avuto riconosciuta una propria coerenza; la Corte di Cassazi Dne aveva disposto l’annullamento di tale sentenza in modo da consentire una reo are acquisizione dei verbali e delle dichiarazioni dello COGNOME. La sen:enza impugnata, tuttavia, non aveva tenuto conto di tali indicazioni ed aveva espresso un sintetico giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del medesimo Scag 11:’ ne, omettendo di considerare alcuni dati certi ed in particolare: che COGNOME era stato esecutore materiale dell’omicidio; che aveva avuto come complice lo stesso COGNOME; che quest’utimo era intraneus al clan dell’Abbruzzese; che l’omici Jio, infine, era avvenuto nell’ambito di contrasti fra due gruppi criminali mafiosi, Jno dei quali riconducibile all’Abbruzzese. La Corte di rinvio aveva l’obbligo di dec me ere tenendo conto di tutte le precedenti decisioni di legittimità, anche di quei segin enti motivazionali rispetto ai quali era intervenuto un “giudicato interno”, in particolare, rispetto alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME a seguito di rivalutazi Dne effettuata dalla Corte di Assise di appello, con sentenza del 18.7.2018.
Sotto altro profilo ( al punto 3.2.), il ricorso censura la decisione della (l’Arte di rinvio di ritenere inattendibile il narrato dello COGNOME, sostenendo che la sua dichiarazione non avrebbe trovato riscontro neppure nelle dichiarazion del collaboratore COGNOME procedendo ad una valutazione separata e rigida della sua credibilità, prescindendo da ogni verifica esterna. Analoghe carenze ( punto 3.3.) sarebbero ravvisabili rispetto alla valutazione delle dichiarazioni del collaborai ore COGNOME non essendosi considerato che le apparenti contraddizioni 1:!rano state superate attraverso una diretta e rinnovata escussione del collaboratore. Inoltre, la Corte di rinvio non aveva considerato che: COGNOME non conosceva e non aveva rapporti con COGNOME, al punto da confonderne il nome; il contributo del COGNOME era già stato ritenuto credibile e coerente con sentenza del 18.7.2018, non travolta dal successivo giudizio di annullamento ma anzi di fatto confermata; si era limitata ad una mera elencazione di alcuni singoli indizi senza procedere ad una valutazione di carattere unitario.
Deduce, infine, ( punto 4) che anche la valutazione espressa rispetto alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME, sentito nel corso del giudizio di rinvio, sarebbe disallineata rispetto ai dati informativi assunti in atti: riporta stralci cel dichiarazioni, sostenendo la contraddittorietà della motivazione fornita sul pu di cui non comprenderebbe il senso.
Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiede vlo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Va ricordato, come necessaria premessa metodologica, che la senten za impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto dalla Prima Sezione pel: le di questa Corte, con sentenza n. 16212 del 16/01/2020, e dopo due precedenti sentenze di annullamento. Il dictum dell’ultima sentenza rescindente deve es:;ere ricostruito attraverso una lettura congiunta delle precedenti sentenzE di annullamento, dovendosi tenere conto di tutti i rilievi di volta in volta formulati, dipendenti dalla diversità dei percorsi motivazionali seguiti nei giudizi di ri -1). io svolti in successione.
In particolare, non deve omettersi di considerare che anche l’ultima sentE n za rescindente di questa Corte ha fondato le ragioni di annullamento proprio $L la necessità di un riesame complessivo del compendio probatorio sollecitando lin ulteriore «giudizio di attendibilità di NOME COGNOME», non mancandc , di sottolineare la necessità di tenere conto delle «indicazioni espresse dalla Corte. di cassazione con la sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015».
Il mandato dato dalla Corte di Cassazione attraverso l’ultima sentE n za rescindente è stato, pertanto, correttamente individuato dalla senten za impugnata sulla base di una lettura coordinata anche delle precedenti senten ze di questa Corte che hanno scandito le tappe processuali della vicenda in esarie e che hanno , altresì, sottolineato la necessità di un percorso motivazionale b: le da rendere conto dell’intero compendio probatorio acquisito.
1.1.11 giudice di rinvio si è fatto carico di riesaminare il complessivo mateit: le probatorio, integrandolo con l’esame di altro nuovo collaboratore, ed ha conc U 30 che, anche con le ulteriori acquisizioni, non risultano superati i rilievi critici l; messi in luce dalla prima sentenza rescindente, pervenendo alla conclusione c e la insussistenza di elementi certi per confermare il giudizio di penale responsat ittà dell’imputato anche per il fatto omicidiario in esame. La sentenza impugnala, dopo avere ripercorso le tappe dell’articolato iter del procedimento, snodato attraverso tre giudizi di rinvio, ha fondato il giudizio assolutorio sulla base di lin esame di tutte le evidenze probatorie acquisite nel corso dei giu zi, esclusivamente rappresentate da fonti dichiarative di natura collaboratk , a, procedendo ad una nuova valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrins;e:a delle medesime.
Dalla lettura della sentenza emerge la centralità del giudizio di inattendibi tà espresso sulle dichiarazioni di COGNOME NOME – il quale aveva riferito di avere ricevuto mandato di uccidere NOME dall’odierno ricorrente, nell’ambito di un contrasto fra cosche rivali, e di avere dato esecuzione al mandato congiuntamente a NOME COGNOME venendo infine recuperato, do )c)
l’esecuzione dell’agguato, da NOME COGNOME in quanto affette da un genetico» in relazione ad una pregressa intesa con NOME COGNOME rer «aggiustare» le dichiarazioni di entrambi in danno del ricorrente, considerata la mancanza di coerenza nel percorso collaborativo del medesimo dichiarante. La Corte di rinvio considerata la «debolezza» delle dichiarazioni dello COGNOME la sottolineato la necessità di riscontri certi in altre fonti “estranee alla macchinazione”, al di fuori di ogni possibile rischio di inquinamento probator o. Sulla base di tale premessa ha ritenuto non attendibile intrinsecamente, e n m idonea evidentemente a costituire riscontro, la dichiarazione rese dal collaboratore NOME COGNOME, di avere saputo dallo COGNOME del mandato El lui dato dall’imputato per uccidere NOMECOGNOME ha ritenuto, in particolare, non credibile la circostanza riferita da COGNOME di essere venuto a conoscenza dell’omicidio solo dopo la sua esecuzione, considerato che lo COGNOME era un “suo” uomo, corie pure il COGNOME, intervenuto, secondo la ricostruzione del collaboratore COGNOMEce, per supporto logistico dopo l’esecuzione dell’omicidio.
Ha ritenuto, inoltre, non suscettibili di costituire riscontro le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME COGNOME, della consorteria del medesimo COGNOME::0, il quale aveva riferito di avere saputo da COGNOME le modalità dell’omicidio, in quanto generiche e non in modo specifico attinenti al presunto man ,:k to omicidiario attribuito all’imputato.
Prive di efficacia confermativa sono state ritenute anche le dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME – il quale aveva riferito che, dopc momento iniziale in cui gli era stato chiesto di organizzare un attentato ai dai ini del Romeo, era stato tuttavia estromesso, avendo solo successivamente sapi. to che il mandato era stato dato dall’odierno imputato – in quanto ritenute generiche e prive di ogni indicazione sulla serietà della fonte da cui aveva appreso tale notizia.
Analoga valutazione è stata espressa in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME il quale aveva riferito di avere partecipato ad una riunione, insieme al ricorrente e altri, in cui era stato deciso di uccidere il Rornoo, aggiungendo che l’omicidio era stato deciso in “due o tre riunioni”- in quarto il dato dell’esistenza di varie riunioni, per deliberare sull’uccisione del COGNOME, non era stato riferito da altra fonte, neppure dallo COGNOME; inoltre, nessuncl dei collaboratori escussi aveva indicato la presenza del COGNOME al momnto dell’esecuzione dell’omicidio. In aggiunta, peraltro, la Corte territoriale ha richiamato la grave contraddizione interna alle dichiarazioni del COGNOME n te, relativa alle modalità esecutive del delitto, già oggetto di censura da pari:e di questa stessa Corte nell’ambito di una delle precedenti decisioni di annullamento, in relazione al fatto di avere il medesimo, nel verbale illustrativo della !::ua
collaborazione escluso di avere visto lo COGNOME sparare e di essere andato a, salvo correggersi, in occasione di un successivo esame nel corso di zillso procedimento, dichiarando, invece, di essere rimasto sul posto e di avere gettato le armi in un cassonetto, insieme allo COGNOME.
Infine, i giudici di rinvio hanno valutato le dichiarazioni rese cal collaboratore NOME COGNOME sentito in sede di giudizio di rinvio, considerandc) le stesse inidonee a supportare un giudizio di condanna, pur valutate unitariamente alle altre fonti di prova, in quanto frutto di un patrimonio cognitivo indiretto, «carpito», per stessa ammissione del collaboratore, senza alcun possibilità di effettuare domande dirette, oltre che privo di connotati di specificità.
2.Una volta richiamati i punti salienti del percorso logico motivazio le seguito dalla sentenza rescissoria impugnata, deve escludersi che la stessa ! ia incorsa in violazione dell’art. 627 cod.proc.pen., come sostanzialmente denunciato dal Pubblico Ministero ricorrente.
Non è dato ravvisare nella pronuncia impugnata alcuna violazione del giudicato interno rispetto alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME la cui attendibilità è ritenuta dall’impugnante “cristallizzata”. La doglianza non tie.ne conto del tenore complessivo delle indicazioni progressive date da questa Certe attraverso le precedenti sentenze rescindenti e prescinde dal considerare chE , pur essendo ammesso anche nel giudizio penale- sensibile, come quello civile, 3110 sviluppo dinamico del rapporto processuale- una formazione non simultanea, Densì progressiva del giudicato, ciò accade, tuttavia, rispetto a questioni decise o non dedotte aventi autonomia giuridico-concettuale ovvero rispetto alle statulz oni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decis;igne completa su un capo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239; v. anche Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280261 e SE:2 U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966).
È da escludere, invece, una formazione progressiva del giudicato risDutto a momenti logici del decisum o ad elementi fattuali non decisivi nell’economia dalla vicenda sostanziale oggetto di giudizio. Sicché, gli elementi di fatto e le relallve valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti Dr il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l’individuazione del vizio e dei vizi denunciati in sede di legittimità e non già , :cme riferimenti fattuali che si impongano, con effetto vincolante, ai fini della deci Agne a lui demandata (Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997, Rv. 209692).
È indiscusso il principio secondo cui i poteri del giudice del rinvio snno diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazion2 od erronea applicazione della legge penale ovvero per mancanza o manifesta :ità della motivazione.
Nella prima ipotesi, infatti, resta ferma ed intangibile la valutazione dei l’atti come accertati dal provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022,Rv. 283440-01).
In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può – salvi i limiti nascenti d eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto, sicché egli non è vincolato all’e me dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla Di 2na rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le padi ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla ba3e di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimi (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023,dep. 2024, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389 – 01). Il giudice di rinvio resta libero, dunque, di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sed , ?. di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata; tuttavia, è pur sempre vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti ci alla Suprema Corte (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 – 01; Sez. 3 n. 34794 del 19/05/2017,Rv. 271345-01; Sez. n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760 – 01;Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254830 — Dl; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738 – 01;Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232019; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Rv. 228913; Se2: 4, n. 43720 del 14/10/2003, Rv. 226418). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto tale ultimo, specifico, profilo è stato, peraltro, affermato che <La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione dalle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determirata valutazione delle risultanze processuali»( Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2C12, dep.2013, Rv. 254830 – 01).
2.1.Le critiche su cui è innervato il ricorso sono frutto di una 1€1:tura segmentata delle sentenze rescindenti che hanno preceduto la celebrazi Dne dell'ultimo giudizio di rinvio, in quanto focalizzate essenzialmente sulla lEttura
della sola ultima pronuncia di annullamento e sul presupposto che, attraverso di essa, questa Corte abbia inteso avallare un giudizio di attendibilità rispetl:o ad alcuni collaboratori, dando luogo ad una sorta di «giudicato interng: ,: e cristallizzandolo in modo da renderlo non più suscettibile di essere mess:c in discussione.
In realtà, le sentenze rescindenti di questa Corte devono essere letti:! in chiave unitaria e la diversità degli argomenti, su cui, di volta in volta, il giudi2:1) d annullamento risulta essere stato fondato, è dipesa esclusivamente dalla diver;ità dei percorsi valutativi, via via, seguiti dai giudici di rinvio e dalla diversità del medesime prove dichiarative variamente addotte, nei diversi giudizi, a fondamento del giudizio di penale responsabilità dell'imputato.Ai fini della comprensigne dell'articolato iter del procedimento in esame e della individuazione delle raig oni dell'annullamento della sentenza di condanna per il reato di omicidio, emessa nei confronti del ricorrente, non può prescindersi, tuttavia, da una lettura coordinata e unitaria di tutte le sentenze di annullamento, dovendo escludersi la possibilit ì di limitarsi ad una lettura isolata dell'ultima sentenza, così sembra effettuare il ricorrente.
Il ricorso non si confronta, inoltre, con le ragioni poste a fondamento della sentenza n.16212 del 16 gennaio 2020 – che, nell'annullare la sentenza rescissoria che aveva confermato la pronuncia di condanna dell'imputato, sulla base di una valutazione coordinata delle dichiarazioni di NOME COGNOME e COGNOME, ha espressamente invitato il giudice di rinvio a riesaminare l'intero comper dio probatorio acquisito tenendo conto delle stringenti indicazioni delineate cl ella prima sentenza rescindente.
Il rilievo critico veicolato in ricorso, oltre che non aderente al tenore ci ella suindicata decisione, in ogni caso non è conforme al richiamato insegnamento di questa Corte secondo cui a seguito di un precedente annullamento per vizi di motivazione, il giudice di rinvio risulta investito di pieni poteri di cognizione ed è perciò abilitato ad una piena rivalutazione del compendio probatorio, ben poteldo addivenire a soluzioni diverse da quelle espresse in precedenza dai giudic: di merito.
3.La motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva, in quanto frutto di una valutazione unitaria e completa di tutti gli elementi dichiarativi acquisiti, e legata ad una indicazione analitica delle ragioni di inattendibilità e irrilevanza di ciascuna fonte narrativa, effettuata tenuto conto delle coordinate stabiliiie da questa Corte (Sez. U, n. 2 804 del 29/11/2 12, dep. 2013, COGNOME, Rv. 25.5145) secondo cui la verifica giudiziale della chiamata in reità di un collaboratcre di giustizia, affinchè possa assurgere al rango di prova pienamente valida a Ca -ico del chiamato ed essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità,
postula, oltre che un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrins.,aca attendibilità, anche la necessità di riscontri esterni, convergenti e individualiz;:anti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica coni:letta criminosa dell'incolpato. Le convergenti affermazioni dei collaboratori di giu si: zia sono già per sé sufficienti a dar prova dei fatti in esse narrati, a condizione 'The detta convergenza si riveli rispetto al nucleo essenziale del fatto, ben potendo eventuali discordanze rispetto ad elementi fondamentali essere ritenute sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 6, n. 41199 del 14/06/2018, Rv. 274149-02); Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME) e altro, Rv. 264368; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 262309).
La Corte di rinvio, in ordine alla mancanza di dichiarazioni attendibili, ris)etto ad alcune fonti collaborative, o di dichiarazioni convergenti in modo specific), ha reso conto del percorso motivazionale seguito, in modo esaustivo e privo di salti logici, muovendosi nel solco segnato da questa Corte, attraverso le senlelze rescissorie che hanno inciso sulla vicenda processuale in esame, evitandc di ripercorrere gli stessi errori, a partire da quelli censurati attraverso la prima sentenza rescindente che ha evidenziato un difetto motivazionale della sente iza di condanna consistito nell'avere posto a fondamento del giudizio di colpevolezza le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME,ritenute inquinate da un accordo deliberato volto a danneggiare l'Abbruzzese, in assenza di elementi ze rti, rigorosi e pregnanti a riscontro.
Il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito non consentito in sede di legittimità attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probei:ori acquisiti: la motivazione della sentenza impugnata non è carente e neppure illogica e il denunciato vizio di motivazione è manifestamente infondato in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione C non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dalla motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti dalla valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di meritc, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte (Sez. U, n. 15 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; (.Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 2162Ii001;Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 – 01). Nella fattispecie in esame, la motivazione appare del tutto esaustiva e priva di smagliature logi e e non è configurabile alcun vizio di manifesta illogicità, ricorrente solo nel caso in cui vi sia «una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono»né una motivai:i )ne
contraddittoria, ravvisabile solo COGNOME «quando non siano conciliabili tra loir le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complessi) di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della senter za, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare q. delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi state poste a base del suo convincimento.» (Sez. 5 , n. 19318 del 20/01/i021, Rv. 281105 – 01).
3.1. La Corte territoriale valutato tutto il compendio probatorio, in pilana autonomia di giudizio, senza essere vincolata da alcun giudicato interno e se lza alcun vincolo derivante dall’ultima sentenza di annullamento, erroneamente interpretata dall’accusa impugnante come limitata ad alcuni esclusivi punti. lilon sussiste il vizio denunciato di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. :nn., presentando la sentenza impugnata una motivazione frutto di una valuta ?iii)ne non parcellizzata delle plurime fonti dichiarative acquisite nel processo, e piuttesto lette organicamente attraverso una lente rigorosa e rispettosa dei para metri indicati da questa Corte in tema di valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed attenta a considerarne lo specifico peso ponderale di ciascuna di esse. Le doglianze del Procuratore ricorrente, in ordine alla erronea “ri”valutazione del giudizio di attendibilità espresso sulle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME ite, che si assume essere convergenti, ineriscono, in realtà, a circostanza neutre ( si pensi alla sottolineatura data al fatto che COGNOME, già ritenuto esec.rtore materiale dell’omicidio in esame, non avrebbe conosciuto di personiii il COGNOME, ricordandone a malapena il nome, o anche alla intraneita del COGNOME rispetto al clan dell’Abbruzzese)- non idonee a consentire un superamento dei rilievi critici che avevano condotto ad evidenziare una “genetica” inattendibilità intrinseca delle medesime dichiarazioni, condivisi in autonorniiii di giudizio anche dalla sentenza impugnata, con motivazione con autonoma ed insindacabile nel merito nella presente sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le censure si muovono, invero, lungo direttrici in fatto e senza confronti arsi con le reali ragioni poste a fondamento del decisum, così da risultare inammissi )ili, non riuscendo, peraltro, ad individuare alcun profilo di criticità nel ragionamento argonnentativo della Corte di rinvio e a disarticolarne la tenuta logica.
4.In conclusione deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
NOME O
,3
Js
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così è deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE