Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10459 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cattolica il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del Foro di Rimini, che
insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 48229 del 15 novembre 2022, con l’impugnata decisione, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del tribunale di Rimini, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, c.d.s., e 590, comma 3, cod. pen., escludendo – ciò che era oggetto del giudizio di rinvio – i presupposti per una pronuncia ex art. 131-bis cod. proc. pen.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
2.1. Con un primo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. e 111 Cost. e D vizio di motivazione in ordina al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di astensione dalla udienze legittimamente proclamata. Il difensore lamenta la mancata risposta della Corte di merito alla dichiarazione di adesione all’astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle udienze da tenersi nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2023, dichiarazione comunicata alla Corte in data 6 aprile 2023 con istanza di rinvio ad altra data dell’udienza del 21 aprile 2023, quando, invece, la Corte procedeva alla trattazione in assenza RAGIONE_SOCIALE parti e senza motivare in relazione all’indicata richiesta di rinvio.
2.2. Con un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Assume il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, sarebbero sussistenti i presupposti per ritenere l’offesa di particolare tenuità, in considerazione della minima entità RAGIONE_SOCIALE lesioni patite dalla persona offesa, che non si è costituita parte civile, e dal comportamento collaborativo tenuto dall’imputato. In ogni caso, la motivazione fornita dalla Corte sarebbe del tutto generica e non avrebbe considerato gli elementi indicati dalla sentenza rescindente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Da quanto emerge dalla stessa esposizione della vicenda operata del ricorrente, è pacifico che il 28 marzo 2023, pervenute le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il difensore aveva espressamente richiesto la trattazione cartolare e, solo in seguito – ossia il 6 aprile 2023 – aveva inviato alla Cort d’appello la dichiarazione di adesione all’astensione dalie udienze indetta dall’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo perciò il differimento ad altra data dell’udienza, già fissata, del 21 aprile 2023.
2.2. Orbene, va richiamato il principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di RAGIONE_SOCIALE non implica l’obbligo per il giudicante di rinviare i procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 de 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067).
Invero, nel giudizio di appello disciplinato dall’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, presupposto logico – prima ancora che giuridico – perché possa trovare accoglimento l’istanza di rinvio dell’udienza per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di RAGIONE_SOCIALE è, evidentemente, che l’udienza medesima si svolga nella forma partecipata, ossia, con la presenza RAGIONE_SOCIALE parti, e, al proposito, il difensore, per espressa previsione di legge, ha l’onere di chiedere, per iscritto, entro il termine di quindici gio prima del’udienza, la trattazione orale dell’impugnazione.
Diversamente, nel caso in cui il difensore non abbia richiesto la discussione in presenza, l’udienza si svolge in forma cartolare – e quindi senza la presenza RAGIONE_SOCIALE parti – le quali, peraltro, nel termine di legge, hanno facoltà di presentare conclusione scritte, ciò che garantisce, in ogni caso, il contraddittorio.
Nella vicenda in esame, è perciò di tutta evidenza che l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di RAGIONE_SOCIALE non produce alcun effetto, per la dirimente ragione che il difensore medesimo non aveva alcun titolo per presenziare all’udienza camerale, la cui regolare celebrazione prescinde dalla presenza RAGIONE_SOCIALE parti.
Del resto, ai sensi dell’art. 3 del codice di autoregolamentazione RAGIONE_SOCIALE astensioni dalle udienze degli avvocati, l’astensione legittima, nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria; da ciò discendendo, a contradis, che tale mancata comparizione è
irrilevante nel caso in cui non è prevista la presenza del difensore: proprio come nell’ipotesi qui al vaglio.
2.3. Si osserva, inoltre, che, per chiara identità di rado, il principio qui affermato è stato parimenti enunciato in relazione all’omogeneo rito cartolare celebrato innanzi al giudice della legittimità; anche in tal caso, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l’istanza di rinv presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di RAGIONE_SOCIALE, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786).
2.4. Del resto, posto che le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell’art. 23 cit. ricalcano quelle previste dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l’udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l’intervento del difensore, il principio in esame è del tutto coerente cori la consolidata giurisprudenza dei questa Corte secondo cui, allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l’intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all’astensione dalle udienze proclamate da organismi di RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255353; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, COGNOME, Rv. 202633).
2.5. Nel caso di specie, è incontroverso che il difensore non aveva fatto istanza di discussione orale, e, di conseguenza, aveva rinunciato a comparire all’udienza fissata per la discussione, sicché egli non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all’astensione.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Va premesso che, con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva censurato l’errore nel quale era incorsa la Corte territoriale, ossia “nell’argomentare l’esclusione della particolare tenuità del fatto dall’intrinseca gravità della condotta di fuga tenuta dall’imputato dopo il sinistro causa RAGIONE_SOCIALE lesioni personali, integrando essa proprio i delitti di cui all’art. 189 , commi 6 e c.d.s., con i quali deve invece ritenersi astrattamente compatibile l’istituto i esame, dovendo il giudice di merito valutare in concreto, ai fini del giudizio di particolare tenuità, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del pericolo. Nell’accertamento di cui innanzi, infine, non deve tenersi conto, diversamente da quanto avvenuto nella specie, della condotta di vita dell’imputato, susseguente al reato (anche con riferimento a quello di lesioni personali) ovvero anteatta (di soggetto gravato da precedenti penali), in quanto
elemento ricompreso non nell’art. 133, comma 1, cod. pen. al quale invece rinvia l’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. bensì nel medesimo art. 133, comma 2, cod. pen.”
3.2 La Corte territoriale ha emendato i vizi motivazionali che avevano determinato l’annullamento con rinvio della precedente decisione.
In particolare, per escludere i presupposti integranti l’esimente ex art. 131bis cod. pen. la Corte di merito ha considerato sia la gravità del pericolo provocato in concreto della condotta di guida dell’imputato – condotta consistita in un sorpasso azzardato a forte velocità, effettuato in ora notturna in una strada ad intenso traffico veicolare, potenzialmente in grado di determinare la fuoriuscita dell’autovettura della persona offesa dalla sede stradale -, sia il grado di colpevolezza, desunto dal fatto che l’imputato, pur avendo chiaramente avvertito la situazione pericolosa conseguente alla propria condotta, aveva deliberatamente (e quindi dolosamente) deciso di non fermarsi in considerazione di indimostrate indifferibili esigenze della figlia trasportata.
Si tratta di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, nel confronto con il principio enunciato dalla sentenza rescindente, sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, secondo, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ar 133, primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 30/01/2024.