Astensione Avvocati Rito Camerale: Inefficace se la Presenza non è Prevista
L’adesione di un avvocato a uno sciopero di categoria non sempre giustifica il rinvio di un’udienza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale di procedura penale: l’astensione avvocati rito camerale non ha alcun effetto quando il procedimento è “non partecipato”, ovvero non richiede la presenza fisica del difensore. Questa decisione, presa nell’ambito di un caso di detenzione di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti, offre importanti spunti sulla gestione dei ricorsi e sui diritti della difesa.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in appello, per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di hashish contenente un principio attivo pari a oltre 117 chilogrammi, una quantità che ha portato alla contestazione dell’aggravante dell’ingente quantitativo.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la motivazione relativa a tale aggravante. In prossimità dell’udienza, il legale ha inoltre presentato una nota con cui comunicava la propria adesione all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, chiedendo di conseguenza un rinvio.
L’Irrilevanza dell’Astensione Avvocati nel Rito Camerale
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella natura del procedimento. Il ricorso in Cassazione, in questo caso, era trattato secondo le forme del cosiddetto “rito camerale non partecipato”, disciplinato dagli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale. In questa specifica modalità procedurale, la discussione avviene sulla base degli atti scritti, senza la necessità della presenza fisica delle parti.
La Corte ha stabilito che, proprio perché la presenza del difensore non è né prevista né necessaria, la sua astensione diventa del tutto irrilevante. Il diritto al rinvio, infatti, sorge solo in relazione ad adempimenti per i quali la presenza del legale è un requisito. Poiché nel rito camerale scritto ogni difesa si esplica tramite memorie e motivi di ricorso, l’astensione non impedisce l’esercizio di alcuna facoltà processuale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato le richieste della difesa basandosi su due principali linee argomentative.
L’Inefficacia dell’Astensione
Richiamando un precedente specifico (Sez. 5, n. 26764/2023), i giudici hanno ribadito che il rinvio per astensione può essere concesso solo per atti che richiedono la presenza del difensore. Di conseguenza, in un procedimento a trattazione scritta, la richiesta di rinvio è priva di fondamento. La Corte ha precisato che sono irrilevanti anche altre circostanze, come la scadenza del termine per presentare conclusioni scritte durante il periodo di sciopero.
La Conferma dell’Aggravante dell’Ingente Quantitativo
Oltre alla questione procedurale, la Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi di ricorso relativi all’aggravante. I giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e adeguata, in linea con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenze Biondi e Polito). Per le cosiddette “droghe leggere”, la soglia per l’aggravante è generalmente fissata a 2 kg di principio attivo. Nel caso in esame, con oltre 117 kg, tale valore era “ampiamente superato”, rendendo la contestazione del ricorrente palesemente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione consolida un principio procedurale chiaro: l’astensione avvocati rito camerale non partecipato non è un valido motivo per ottenere il rinvio dell’udienza. La pronuncia sottolinea come i diritti della difesa debbano essere bilanciati con le esigenze di efficienza del sistema giudiziario, specialmente in procedimenti che si basano esclusivamente sulla trattazione scritta. Per il ricorrente, la decisione ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Un avvocato può ottenere un rinvio dell’udienza in Cassazione aderendo a un’astensione di categoria?
No, non se il procedimento si svolge con il “rito camerale non partecipato”. In questo rito, la presenza del difensore non è prevista, quindi la sua astensione è irrilevante ai fini della trattazione del ricorso.
Quando scatta l’aggravante dell’ingente quantitativo per le “droghe leggere” come l’hashish?
Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, l’aggravante non è di norma ravvisabile per quantità inferiori a 2 chilogrammi di principio attivo. Nel caso di specie, essendo la quantità di principio attivo superiore a 117 chilogrammi, l’aggravante è stata ampiamente confermata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4 e 80 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, contenente un principio attivo pari a grammi 117.573,65.
Rilevato che il ricorrente si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito con riferimento all’aggravante dell’ingente quantitativo.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno della ricorrenza dell’aggravante, esente da vizi logici e conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità: in relazione alle c.d. “dro leggere”, a seguito della precisazione intervenuta con la pronuncia a Sezioni Unite Polito (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005), fermi restando i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012), l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo (valor ampiamente superato nel caso in esame).
Letta la nota con cui la difesa dichiara di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense.
Rilevato che il presente procedimento segue le forme del cd. “rito camerale non partecipato” ex art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di ader all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’accoglimento dell’istan ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore