Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3380 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato in Marocco il 09/06/1968, avverso l’ordinanza in data 20/03/2024 del Tribunale di Matera, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 20 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Matera ha rigettato l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME :ndagato per il reato di cui all’art. 171-ter, lett. d), I. n. 633 del 1941, avverso il decreto in data 26 febbraio 2024 con cui il Pubblico ministero presso il Tribunale di Matera aveva convalidato il sequestro probatorio disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria e avente a oggetto la detenzione a fini di commercializzazione di 123 compact disc musicali con copertina falsificata e privi di contrassegno SIAE.
Ricorre per cassazione l’indagato sulla base di un solo motivo, senza specificazione della violazione invocata sulla base del codice di procedura penale,
con il quale lamenta che l’udienza del riesame era stata celebrata nonostante l’adesione del difensore all’astensione e che difettavano i presupposti del sequestro probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione processuale è inconsistente perché nei procedimenti relativi a misure cautelari reali non è consentita l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, ciò in quanto l’art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, escludendo la possibilità di astenersi nelle udienze “afferenti misure cautelari”, si riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quelle personali (Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015, Rv. 265527).
La questione di merito è formulata ir termini estremamente generici e non si confronta affatto con l’ordinanza impugnata che ha dato conto delle esigenze probatorie che avevano giustificato il sequestro d’urgenza, delle motivazioni sottese alla convalida da parte del P.m. e della funzione di corpo di reato dei compact disc sequestrati.
Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01), onere che il P.m. ha assolto, osservando che il sequestro aveva avuto a oggetto i! corpo del reato o cose pertinenti al reato, suscettibili di confisca obbligatoria in caso di accertamento della loro contraffazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Co. -te ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, l’ 11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente