Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30368 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Cirò Marina il 18-03-1959, avverso la sentenza del 16-10-2024 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; NOME COGNOME difensore di fiducia lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 ottobre 2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione emessa in data 16 settembre 2020 dal Tribunale di Crotone, con la quale NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di mesi 5 di arresto ed euro 16.000 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 44, lett. c), 64-71, 65-72, 93-95 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché art. 142, comma 1, lett. a) e 181, comma 1, del d. lgs. n. 42 del 2004; fatti accertati in Strongoli il 20 marzo 2018.
Avverso la sentenza della Corte di appello, la COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., evidenziando che, in vista dell’udienza del 7 ottobre 2024, era stata richiesta, in data 19 settembre 2024, la trattazione orale con istanza trasmessa tramite pec. L’u dienza del 7 ottobre 2024, stante l’assenza del consigliere relatore, veniva differita al 16 ottobre 2024 e, due giorni prima di tale udienza, il difensore dell’imputata faceva pervenire istanza di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Crotone per i giorni dal 14 al 18 ottobre 2024. La Corte di appello ha tuttavia deciso il processo ignorando l’istanza difensiva.
2.1. Con memoria del 9 giugno 2025, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve premettersi che, come emerso dalla disamina del fascicolo processuale, consentita in ragione della natura della doglianza sollevata, il difensore dell’imputata , dopo che era stata tempestivamente richiesta la trattazione orale del giudizio di secondo grado, ha fatto pervenire istanza di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dal 14 al 18 ottobre 2024 .
Tale istanza non è stata presa in considerazione dai giudici di appello, ma ciò, ad avviso del Collegio, non integra alcun profilo di nullità, posto che la predetta astensione era stata proclamata dalla Camera penale di Crotone e, come si evince dal testo della relativa delibera del 30 settembre 2024, riguardava espressamente ed esclusivamente ‘le udienze e ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati impegnati innanzi al Tribunale di Crotone e al Giudice di Pace di Crotone’. Dunque, essendosi il giudizio di secondo grado svolto dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro, l’adesione del difensore dell’ imputata era destinata comunque a rimanere priva di effetto, non riguardando l’astensione il circondario di Catanzaro.
Sul punto occorre infatti precisare che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259926, ricorrente COGNOME), quello di astenersi dal partecipare alle udienze costituisce per i difensori l ‘ esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché tuttavia avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano; ora, come precisato da questa Corte (cfr. in termini Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Rv. 275763), proprio dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l ‘ attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, si desume che l’ astensione dalle udienze proclamata da singole Camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato Foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale. In applicazione di tale principio, deve pertanto ribadirsi che l ‘ astensione cui ha aderito la difesa non era vincolante per i giudici di appello, perché riferita a un differente contesto territoriale.
A ciò deve solo aggiungersi che i reati per cui si procede, commessi nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ad oggi non sono prescritti, dovendosi richiamare in proposito la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, depositata il 05/06/2025), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata tale legge abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021. Da ciò discende che, per i reati contravvenzionali contestati, la cui data di commessione è il 20 marzo 2018, la prescrizione matura il 20 marzo 2026.
3 . In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere rigettato, con conseguente onere della ricorrente , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23.06.2025