Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26549 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26549 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
avverso la ordinanza n. 273/24 RGTRS del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 7 novembre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza pronunziata in data 7 novembre 2024 – così rigettando il ricorso presentato in sede di riesame dalla RAGIONE_SOCIALE – ha confermato il sequestro preventivo emesso in data 31 maggio 2024 – nel corso di indagini preliminari svolte a carico di COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE società di diritto polacco, in relazione al reato di cui all’art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, per avere il COGNOME, in concorso gli altri due, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte e relative sanzioni pecuniarie, posto in essere atti fraudolenti consistenti nella cessione di un immobile appartenente alla RAGIONE_SOCIALE alla società amministrata dalla donna senza che fosse prevista una reale corresponsione di prezzo da parte RAGIONE_SOCIALEa acquirente – dal Gip del Tribunale ambrosiano in danno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in RAGIONE_SOCIALE interessato dalla predetta compravendita.
Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la citata società di diritto polacco, in persona del suo legale rappresentante COGNOME NOME, articolando due motivi di impugnazione.
Con un primo motivo la difesa RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente ha lamentato la violazione di legge per essere stata confermata la misura cautelare disposta senza che fosse stata adeguatamente valutata la effettiva esistenza o meno del fumus delicti; con il secondo motivo ha lamentato, questa volta sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di carattere processuale e sotto quello del vizio di motivazione, il fatto che la ordinanza impugnata sia state emessa nonostante il fatto che il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente avesse dichiarato per iscritto che il giorno in cui doveva essere celebrata la udienza di fronte al giudice del riesame egli intendeva aderire alla RAGIONE_SOCIALE, proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, comportante la astensione dei medesimi dalla attività di udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale deve essere ora dichiarato.
La logica del giudizio impone di esaminare prioritariamente il secondo dei due motivi di impugnazione in quanto con esso e stata contestata la
stessa regolarità RAGIONE_SOCIALEa celebrazione RAGIONE_SOCIALEa udienza nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale è stato trattato il riesame proposto dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento cautelare emesso su beni ad essa riconducibili.
In particolare, è stata censurata la circostanza, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente tale da comportare, attraverso la lesione del diritto RAGIONE_SOCIALEa parte d difendersi in giudizio, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e l’art. 6 de Convenzione EDU.
L’assunto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è compendiato in queste espressioni: essendo stata tempestivamente comunicata la adesione RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla astensione dalla attività di udienza, essa aveva pieno diritto di chiedere rinvio RAGIONE_SOCIALEa trattazione del procedimento onde potere compiutamente esercitare il diritto di difesa.
Un siffatto argomentare è, tuttavia, manifestamente infondato in quanto non si confronta coi limiti cui va incontro il diritto RAGIONE_SOCIALEa classe forense procedere a forme di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comportanti, attraverso la astensione dalle attività connesse alla partecipazione, la impossibilità d celebrazione dei processi.
Come, infatti, è a chiare lettere proclamato attraverso l’art. 4 del Codice di autoregolamentazione RAGIONE_SOCIALEe astensioni dalle udienze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deliberato dall’RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, e valutato idoneo dalla RAGIONE_SOCIALE per l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 – sotto la rubrica “Prestazioni indispensabili in materia penale”, l’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento, fra l’altro, all’assistenza a udienze afferenti alle misure cautelari.
Siffatta disposizione, non distinguendo fra provvedimenti cautelari di carattere personale e provvedimenti cautelari di carattere reale (quale è quello ora in esame), rende irrilevante la dichiarazione resa dal difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con la quale egli ha comunicato la sua intenzione di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di astensione dalle udienze, essendo l’esercizio di tale facoltà inibito i relazione alla tipologia procedimentale ora, ed allora, in esame.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ambrosiano, in disparte la circostanza – in sé effettivamente non significativa in quanto la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa difesa con la quale si segnalava la sua volontà di aderire alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non poteva essere intesa altrimenti che come strumentale all’ottenimento del differimento RAGIONE_SOCIALEa trattazione del procedimento de quo che la comunicazione in questione non era corredata da una formale istanza di rinvio RAGIONE_SOCIALEa udienza camerale, ha trattato immediatamente e senza disporre alcun rinvio il ricorso presentato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avendo osservato che in materia cautelare non è prevista la facoltà di astensione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’attività di udienza.
Passando, a questo punto, al primo motivo di impugnazione, si rileva che lo stesso è inammissibile; in sintesi la ricorrente sostiene che il meccanismo negoziale attraverso il quale si sarebbe realizzata la operazione fraudolenta di sottrazione del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale è incontestatamente debitrice per oltre 500.000,00 nei confronti del Fisco, non avrebbe né natura simulata né sarebbe fraudolentemente preordinato alla sottrazione di beni ad essa pertinenti alla possibile azione esecutiva del creditore erariale.
Osserva, diversamente, il Collegio che, premessi i limiti che governano gli ambiti di cognizione rimessi a questo giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità in materia di provvedimenti cautelari reali, limiti afferenti alla sola sindacabilità del provvedimento impugnato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, gli argomenti sviluppati dalla ricorrente difesa attengono, in realtà, esclusivamente alla tenuta motivazionale RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nella quale è, invece, valorizzato, quale ragionevole indice rivelatore RAGIONE_SOCIALEa natura fraudolenza RAGIONE_SOCIALEa operazione di cui alla provvisoria imputazione, la circostanza che questa, oltre ad essere intervenuta fra soggetti (COGNOME NOME e COGNOME NOME) avvinti da una stretta relazione personale (risultano essere, non coniugi ma, conviventi), è risultata priva di una effettiva logicità imprenditoriale, atteso che la prestazione che la ricorrente si è impegnata ad eseguire a fronte RAGIONE_SOCIALEa cessione RAGIONE_SOCIALE‘immobile che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasferito a RAGIONE_SOCIALE, lungi dall’essere costituito da una provvista finanziaria, sarebbe stato rappresentato dall’accollo di un debito che RAGIONE_SOCIALE ha assunto per finanziare una sua associazione in partecipazione con una società che, essendo inattiva da anni, non rappresenta, secondo il plausibile avviso dei giudici del merito cautelare, alcuna reale opportunità imprenditoriale, essendo, in tale modo, disvelato il reale intento apparentemente perseguito, con la collaborazione sia
RAGIONE_SOCIALEa COGNOME che del COGNOME, da parte del COGNOME, cioé sottrarre l’immobile oggetto di cessione alla possibile azione esecutiva volta al recupero coattivo
RAGIONE_SOCIALEa esposizione tributaria gravante su RAGIONE_SOCIALE.
Attività questa che, appunto, rappresenta, senza che sia ravvisabile alcuna violazione di legge, quanto meno a livello di
fumus delicti, il paradigma
normativo RAGIONE_SOCIALE‘illecito in fase di provvisoria contestazione ai tre indagati.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, di conseguenza, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento
RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di 3.000,00 euri in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di 3.000,00 euro in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025
I! AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente